§ 4.1.279 - D.P.G.R. 18 febbraio 2008, n. 6/R.
Regolamento di attuazione del Capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:18/02/2008
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Disposizioni di attuazione
Art. 3.  Ambito di competenza
Art. 4.  Disposizioni transitorie
Art. 5.  Pubblicità delle iscrizioni degli imprenditori agricoli professionali
Art. 6.  Entrata in vigore.


§ 4.1.279 - D.P.G.R. 18 febbraio 2008, n. 6/R. [1]

Regolamento di attuazione del Capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola).

(B.U. 22 febbraio 2008, n. 5)

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall’articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;

Vista la legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) ed in particolare l’articolo 7, che stabilisce che la Regione emani un regolamento di attuazione delle disposizioni del Capo II “Riconoscimento dell’imprenditore e imprenditrice agricolo professionale”;

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 27 dicembre 2007, n. 21 adottata previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico della Programmazione, dell’esito del Tavolo di consultazione in agricoltura, dell’intesa raggiunta al Tavolo di concertazione istituzionale, e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale e al Consiglio delle Autonomie locali, ai fini dell’acquisizione dei pareri previsti dall’articolo 42, comma 2, e dall’articolo 66, comma 3, dello Statuto regionale;

Acquisito il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali espresso nella seduta del 21 gennaio 2008;

Acquisito il parere favorevole con osservazioni della II Commissione consiliare espresso nella seduta del 23 gennaio 2008;

Ritenuto di accogliere parzialmente le osservazioni formulate dalla II Commissione consiliare;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2008, n. 63, che approva il Regolamento di attuazione del Capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola);

 

EMANA

il seguente Regolamento:

 

Art. 1. Oggetto

1. Il presente regolamento detta norme in attuazione del capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), di seguito denominata legge regionale.

 

     Art. 2. Disposizioni di attuazione

1. La disciplina di quanto previsto dalle lettere da a) ad i) dell’articolo 7 della legge regionale è contenuta nell’allegato A al presente regolamento.

 

     Art. 3. Ambito di competenza

1. La qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) è attribuita ai sensi della legge regionale e del presente regolamento con riferimento ad imprese agricole che abbiano almeno una propria unità tecnico-economica (UTE), di cui all’articolo 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’articolo 14, comma 3, del d. lgs. 30 aprile 1998, n. 173) ubicata in Toscana.

 

     Art. 4. Disposizioni transitorie

1. In sede di prima attuazione del presente regolamento, la provincia:

a) istituisce la commissione d’esame di cui al punto 1 dell’ allegato A entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento;

b) adotta le tabelle parametriche per la valutazione delle attività agricole principali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale e al punto 2 dell’ allegato A entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento; 2. Fino all’adozione delle tabelle di cui al comma 1, lettera b) si applicano i parametri contenuti nell’allegato A, parte I del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”).

 

     Art. 5. Pubblicità delle iscrizioni degli imprenditori agricoli professionali

1. L’iscrizione dell’IAP nell’anagrafe regionale delle aziende agricole che ai sensi dell’articolo 5, comma 4 della legge regionale certifica il possesso della qualifica è pubblicizzata dall’agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) nel proprio sito internet, nonché mediante pubblicazione di elenchi nel bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) con periodicità semestrale.

 

     Art. 6. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT.

 

 

Allegato A

Disciplina di quanto previsto dalle lettere da a) ad i) dell’articolo 7 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola)

 

1. Requisito della capacità professionale (articolo 7, comma 1, lettera a) della l.r. 45/2007)

 

Il possesso delle conoscenze e competenze professionali adeguate è realizzato nelle seguenti ipotesi alternative:

 

1.1 Capacità riconosciuta d’ufficio

a) per coloro che possiedono un titolo di studio, quale laurea specialistica, laurea, diploma universitario o diploma di scuola media superiore, attinente il settore agrario, zootecnico o forestale;

b) per coloro che abbiano esercitato attività agricola per un biennio, per un minimo di centoquattro giornate lavorate nel corso dell’anno, nei cinque anni antecedenti la presentazione della richiesta di riconoscimento, come titolari di azienda, coadiuvanti familiari, lavoratori agricoli autonomi o subordinati con inquadramento non inferiore ad operaio qualificato;

c) per i produttori agricoli che hanno acquisito la qualifica di operatore biologico, attestata dall’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori dell’agricoltura biologica, dopo aver superato la prevista fase di conversione almeno per una parte dell’azienda;

d) per coloro che - unitamente all’esercizio dell’ attività agricola, ai sensi del punto b), per almeno un anno - documentino la frequenza con esito positivo di corsi di formazione della durata minima di cinquanta ore, sostenute non oltre i tre anni antecedenti la presentazione della richiesta di riconoscimento ed attinenti per materia alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile.

1.2 Capacità accertata tramite esame

In carenza delle suddette ipotesi di riconoscimento d’ufficio, il soggetto deve sottoporsi ad esame delle proprie conoscenze e competenze acquisite, che la provincia effettua, istituendo un’apposita commissione, sulla base di una propria regolamentazione secondo i seguenti criteri:

a) la commissione d’esame è composta da cinque membri: uno dell’ordine degli agronomi e forestali o del collegio dei periti agrari o degli agrotecnici; tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole o cooperative; un funzionario della provincia con funzione di presidente;

b) l’esame consiste in una prova orale, vertente su una parte generale e su una parte specifica. La parte generale verte in particolare sulla conoscenza del ruolo e delle responsabilità dell’imprenditore agricolo; delle attività ricomprese nell’articolo 2135 del codice civile; degli aspetti previdenziali e fiscali; della prevenzione e sicurezza sul lavoro in agricoltura; delle opportunità agevolative e contributive comunitarie, nazionali e regionali; del ruolo e delle funzioni dei diversi enti pubblici competenti in agricoltura). La parte specifica è tecnica, per tipologia aziendale – ad es. vitivinicola, olivicola, zootecnica - eventualmente rilevabile dalla dichiarazione unica aziendale (DUA), ove presentata da parte dell’azienda.

 

2. Requisito del tempo di lavoro (articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c) della l.r. 45/2007)

 

Per l’apprezzamento del requisito del tempo di lavoro è necessario prendere in considerazione un tempo minimo di lavoro dedicato alle attività agricole, calcolato con riferimento ad un’unica impresa agricola.

Il parametro si ricava nel modo seguente: dato il tempo annuo complessivo di una unità lavorativa uomo (ULU), che è pari a 1.728 ore (= 48 settimane di 36 ore lavorative) potrà apprezzarsi un tempo di lavoro che sia complessivamente pari o superiore al 50 per cento di 1728 e cioè a 864 ore.

Nel caso in cui l’imprenditore operi nelle zone svantaggiate, definite ai sensi della normativa comunitaria, con la riduzione alla percentuale del 25 per cento potrà apprezzarsi un tempo di lavoro che sia complessivamente pari o superiore a 432 ore. In tal caso è necessario che l’UTE dell’azienda, individuata ai sensi delle disposizioni applicative in materia di anagrafe regionale delle aziende agricole, ricada nella zona svantaggiata. Nel caso in cui il soggetto svolga attività lavorative extra-agricole che si configurano come lavoro dipendente o assimilato, il requisito è assolto se risulta la percentuale pari o superiore al 50 per cento (o al 25 per cento per le zone svantaggiate) del tempo di lavoro complessivo - il cui limite massimo assunto è di 1728 ore - comparando il tempo di lavoro calcolato ai sensi del presente regolamento con quello risultante dalle norme di legge o contrattuali applicabili e riscontrabile dalle certificazioni rilasciate dal datore di lavoro.

Nel caso in cui il soggetto svolga attività lavorative extra-agricole che si configurano come lavoro autonomo, la rilevazione di un tempo di lavoro dedicato alle attività agricole pari o superiore a 864 ore annue (o 432 ore annue per le zone svantaggiate) è condizione sufficiente per l’assolvimento del requisito e si prescinde dalla comparazione con le predette attività lavorative extra-agricole.

I criteri uniformi per l’adozione delle tabelle parametriche funzionali alla valutazione delle attività agricole principali (coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali) si ricavano dall’applicazione delle tabelle contenute nell’allegato A - parte I - al d.p.g.r 46/R/2004 e rispettivamente nella tabella A per l’attività di coltivazione, nella tabella B per la selvicoltura e nelle tabelle C1 e C2 per l’allevamento di animali.

Sulla base dei predetti criteri, con uno scostamento percentuale nel minimo e nel massimo del 10 per cento, ogni provincia - d’intesa con le comunità montane nei territori di relativa competenza - adotta le proprie tabelle parametriche adeguate alle esigenze dei rispettivi territori, anche inserendo, sentita la struttura regionale competente, attività agricole del proprio territorio non ricomprese nelle tabelle di cui all’allegato A citato.

 

Per le attività di trasformazione e di commercializzazione, si applicano ai valori dei prodotti relativi le percentuali incrementative riportate nelle stesse tabelle. Per le attività di manipolazione e conservazione, si applica – una tantum anche ricorrendo entrambe le attività - una percentuale incrementativa pari alla metà di quella applicata per la trasformazione.

La attività di valorizzazione si ritiene, ai presenti fini, ricompresa in quella di commercializzazione.

 

I parametri per la quantificazione dell’attività di ricezione ed ospitalità come definita dalla legge - e cioè l’agriturismo - ai sensi dell’articolo 2135, comma 3 del codice civile, sono quelli di cui alla tabella D del predetto allegato A - parte I.

 

I parametri per la quantificazione delle attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, sono ricavati per analogia con i tempi attribuibili all’utilizzo delle attrezzature e risorse in ambito aziendale.

 

Ove il soggetto svolga anche attività gestionali dell’azienda, quali l’organizzazione e il coordinamento dei fattori della produzione, si applica alla sommatoria dei tempi di lavoro attribuiti alle attività principali e connesse una percentuale incrementativa variabile fino al 10 per cento in relazione all’incidenza di tali attività.

Nel caso dell’amministratore che svolga unicamente attività gestionali dell’azienda, il tempo di lavoro è calcolato in relazione al ruolo rivestito (amministratore unico, amministratore delegato, membro del consiglio di amministrazione) ed alla tipologia, struttura ed entità della società.

Ai fini del soddisfacimento del requisito in oggetto, la condizione di maternità, ivi compresi i profili relativi alla cura e conciliazione familiare, paternità, malattia professionale, infortunio - ai sensi della vigente normativa in materia - che comporta astensione dal lavoro dello IAP è equiparata alla condizione lavorativa precedente all’insorgenza della causa di astensione per tutto il periodo in cui perdura e comunque per un tempo complessivo non superiore a tre anni.

 

3. Requisito del reddito da lavoro (articolo 7, comma , 1 lettere a) e c) della l.r. 45/2007)

 

Per l’apprezzamento del requisito del reddito è necessario porre in comparazione il reddito derivante dall’attività agricola svolta con il reddito globale da lavoro del richiedente.

 

Per accertare il reddito da lavoro derivante dalle attività agricole si fa riferimento alle due metodologie di calcolo seguenti, tra loro alternative:

 

3.1 Calcolo con la “metodologia IVA”

Per reddito prodotto dall’attività agricola si considera il volume di affari dichiarato dall’impresa agricola ai fini dell’assolvimento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).

Al volume di affari di cui sopra devono essere sommati i contributi (aiuti, premi, indennità) pubblici (comunitari, statali, regionali).

Dal volume d’affari devono essere sottratti il totale degli acquisti e importazioni ed i costi relativi al personale dipendente.

La presenza di specifiche condizioni (a titolo esemplificativo: investimenti aziendali, perdita di raccolto per eventi naturali, prodotti agricoli non venduti nell’anno ma stoccati in magazzino, nuovi impianti di colture per le quali la vendita del prodotto avviene in anni successivi all’impianto) possono essere considerate come eventi particolari che, su documentabile attestazione dell’interessato, rilevano ai fini di una variazione incrementativa del reddito.

 

3.2 Calcolo con la” metodologia RLS”

Per reddito prodotto dall’attività agricola si considera il reddito lordo standard (RLS) dell’azienda agricola, calcolato come di seguito specificato.

Il metodo di calcolo del RLS è definito dalla decisione 7 giugno 1985, n. 85/377/CEE della Commissione che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole; tale metodo può essere integrato con procedure più specifiche in termini di analisi dei processi produttivi aziendali.

Per le attività di trasformazione e di commercializzazione si applicano ai valori del RLS del prodotto relativo le percentuali incrementative riportate nelle tabelle contenute nell’allegato A – parte II - al d.p.g.r 46/R/2004.

Al RLS aziendale sono sommati i contributi (aiuti, premi, indennità) pubblici (comunitari, statali, regionali), ove non già ricompresi ai sensi della citata decisione CEE n. 85/377.

I RLS applicati sono quelli pubblicati da ARTEA ai fini del presente regolamento. ARTEA è titolare del procedimento di calcolo del RLS.

Le due metodologie sono utilizzabili a scelta del soggetto, tranne che nei seguenti casi, in cui è obbligatorio l’utilizzo della ”metodologia RLS”:

a) produttori agricoli che fruiscano dell’esonero dagli adempimenti agli effetti dell’IVA, ai sensi dell’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto);

b) soggetti che iniziano l’attività agricola.

 

Per accertare il reddito da lavoro derivante dalle attività extra-agricole si considera la somma dei redditi di seguito indicati, risultanti dalle dichiarazioni ai fini fiscali:

a) redditi da lavoro dipendente, con l’esclusione dei redditi da pensione e gli assegni ad esse equiparati e le somme percepite per l’espletamento di cariche pubbliche ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo;

b) redditi da lavoro autonomo;

c) redditi di impresa;

d) redditi diversi, con esclusivo riferimento a quelli derivanti da attività lavorativa. La valutazione di tali redditi va fatta considerando che le dichiarazioni ai fini fiscali registrano i redditi dell’anno precedente o di due anni prima, se prodotte prima delle scadenze determinate dal fisco e che la situazione reddituale del soggetto potrebbe nel frattempo essere mutata.

Per lo stesso motivo, il soggetto può far riferimento alla media risultante dalle dichiarazioni presentate nel triennio antecedente la richiesta.

 

Nel caso di impresa familiare, ai sensi dell’articolo 230bis del codice civile, il reddito imputabile al familiare imprenditore è pari alla quota minima del 51 per cento del reddito dell’impresa calcolato con la metodologia utilizzata.

 

Il reddito da attività agricole derivante dalla qualifica di socio in società agricole di persone è calcolato in base alla quota di partecipazione dello stesso alla società, rapportandola al reddito dell’impresa calcolato con la metodologia utilizzata.

 

Il reddito da attività agricole derivante dalla qualifica di amministratore di società agricole di persone, di capitali o amministratore-socio di società agricole cooperative è costituito dall’indennità o compenso dallo stesso percepiti per l’esercizio della funzione, cui è cumulabile l’eventuale reddito da partecipazione alla società.

 

Il reddito da attività agricole del socio lavoratore delle cooperativa di lavoro che instaura con essa un rapporto di lavoro subordinato o assimilato od autonomo è costituito dal reddito effettivamente conseguito risultante dalla dichiarazione dei redditi.

 

Ai fini del soddisfacimento del requisito in oggetto, la condizione di maternità, ivi compresi i profili relativi alla cura e conciliazione familiare, paternità, malattia professionale, infortunio - ai sensi della vigente normativa in materia - che comporta astensione dal lavoro dello IAP è equiparata alla condizione lavorativa precedente all’insorgenza della causa di astensione per tutto il periodo in cui perdura e comunque per un tempo complessivo non superiore a tre anni.

 

4. Equiparazione dello IAP al coltivatore diretto (articolo 7, comma 1, lettera d) della l.r. 45/2007)

 

L’articolo 1, comma 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee) della L. 7 marzo 2003, n. 38) prevede che all’IAP persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale e assistenziale, siano riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.

Parimenti, l’articolo 2, comma 4 prevede che alle società agricole IAP siano riconosciute le medesime agevolazioni.

La norma statale stabilisce quindi l’equiparazione, sotto tali profili, dello IAP al coltivatore diretto.

Nondimeno, lo status di imprenditore agricolo professionale e di coltivatore diretto sono distinti per cui l’estensione allo IAP dei benefici tributari e creditizi prima riservati esclusivamente al coltivatore diretto, se comporta che anche lo IAP sia sottoposto agli obblighi e agli impegni che gravano sul coltivatore diretto in materia di arrotondamento della piccola proprietà contadina (come l’obbligo di non aver venduto nel biennio precedente ha 1.10.00 di terreno e l’impegno, prima che siano trascorsi cinque anni dagli acquisti fatti, di non alienare volontariamente il fondo o i diritti parziali su di esso acquistati ovvero di non cessare dalla conduzione del fondo medesimo) stante la loro natura oggettiva, per converso non può comportare che per lo IAP si parli di idoneità del fondo per il mantenimento del requisito di IAP, in quanto lo status di IAP non si sostanzia necessariamente nella conduzione personale e materiale del fondo, come accade invece per il coltivatore diretto.

 

5. Situazioni equiparabili alle zone svantaggiate (articolo 7, comma 1, lettera e) della l.r. 45/2007)

 

E’ equiparato all’IAP che opera nelle zone svantaggiate - e quindi si applicano le percentuali ridotte al 25 per cento per quanto concerne i requisiti del reddito da lavoro agricolo e del tempo di lavoro - l’IAP che opera in azienda ubicata in un bacino produttivo ed inserita in una filiera che, a seguito di grave crisi congiunturale, è coinvolta in una riconversione produttiva in atto, riconosciuta con provvedimenti normativi o amministrativi statali. L’azienda deve avere un indirizzo produttivo tale che almeno il 50 per cento della produzione lorda vendibile (PLV) aziendale proviene da prodotti interessati dalla grave crisi congiunturale.

L’equiparazione ha effetto finché dura la situazione di riconversione produttiva, in base ai provvedimenti che la riconoscono e la governano; in carenza di una specifica tempificazione supplisce un provvedimento ad hoc, adottato dal competente organo regionale.

 

6. Oggetto sociale delle società agricole (articolo 7, comma 1, lettera f) della l.r. 45/2007)

 

Ove nello statuto della società agricola, ivi inclusa la cooperativa venga specificato che la società può compiere operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie finalizzate al conseguimento dell’oggetto sociale, tali attività devono essere ritenute strumentali allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, per cui sono considerate in linea con l’esercizio esclusivo delle attività agricole.

Ove la società agricola, ivi inclusa la cooperativa, svolga attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, si consideri che dette attività hanno come oggetto beni e servizi non agricoli – purché complementari e funzionali all’attività agricola esercitata - e sono anch’esse pertanto ricomprese nell’esercizio esclusivo dell’attività agricola prescritto per le società medesime.

 

Le cooperative e i loro consorzi che esercitano attività di servizi nel settore selvicolturale, equiparate agli imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57), sono equiparate agli IAP ai fini dell’attribuzione delle provvidenze finanziarie con gli strumenti di programmazione regionale che dispongono interventi finanziari in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale se esercitano in via esclusiva tali attività; l’esercizio in misura non prevalente anche di attività agricole è in linea con la predetta esclusività.

 

7. Vigilanza e controllo (articolo 7, comma 1, lettera g) della l.r. 45/2007)

 

In attesa dell’entrata in vigore della legge regionale che disciplini i controlli unificati in materia di agricoltura e sviluppo rurale, per l’effettuazione dell’attività di vigilanza e controllo da parte delle province e comunità montane, nel rispetto delle autonome decisioni degli enti sotto il profilo organizzativo delle attività, occorre che l’ente preveda: una cadenza periodica prestabilita; un universo di riferimento (tutte le posizioni IAP iscritte all’anagrafe nel territorio di competenza); la misura del campione, che in relazione alla valenza della qualifica di IAP deve essere proporzionalmente elevato (pari al 2,5 per cento, ove non diversamente definito dall’ente); la metodologia di estrazione. Per quanto concerne gli accertamenti non derivanti dall’attività di controllo programmata, le province e le comunità montane procedono a controlli mirati tenendo conto in particolare:

a) delle segnalazioni pervenute all’ARTEA da parte delle amministrazioni pubbliche (quali i comuni, l’agenzia delle entrate, l’INPS) che per quanto di propria competenza trattano le posizioni IAP; nello specifico i comuni, dal momento che nell’ambito dei procedimenti per le agevolazioni urbanistico-edilizie acquisiscono la posizione IAP del richiedente, sono tenuti a segnalare all’ARTEA gli elementi di irregolarità presuntiva della posizione medesima;

b) delle posizioni IAP per le quali da più tempo non risultano esser stati attivati procedimenti con la DUA. I controlli devono in particolare verificare l’effettività di quanto dichiarato dall’interessato circa i requisiti del tempo di lavoro e del reddito da lavoro, tenendo conto delle peculiarità della situazione aziendale.

Nel caso di aziende che ricadono solo parzialmente nel territorio della comunità montana, la competenza alla vigilanza e al controllo è attribuita in base all’UTE dell’azienda. Le province e le comunità montane registrano i controlli eseguiti nell’anagrafe regionale delle aziende agricole.

 

8. Revoca e sanzioni (articolo 7, comma 1, lettera h) della l.r. 45/2007)

 

Le misure di revoca dei finanziamenti e le sanzioni dell’esclusione dalle provvidenze finanziarie a venire sono applicate secondo quanto stabilito:

a) per i finanziamenti con fondi regionali e/o statali, nell’ambito delle disposizioni di attuazione della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), ed in particolare nel piano agricolo regionale (PAR) e nei relativi atti applicativi; fino all’approvazione del PAR si fa riferimento a quanto stabilito ai piani e programmi ed ai provvedimenti attualmente in vigore;

b) per i finanziamenti con fondi comunitari integrati da fondi regionali e/o statali, nel programma di sviluppo rurale e nei relativi atti applicativi, ovvero negli atti comunitari ivi richiamati.

 

9. Conciliazione

(articolo 7, comma 1, lettera i) della l.r. 45/2007)

 

Fermo restando che, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale, ARTEA è titolare del procedimento amministrativo di iscrizione dello IAP e pertanto, ove ricorrano i presupposti per la non iscrizione o la cancellazione, effettua le comunicazioni al soggetto interessato previste dalle norme sul procedimento amministrativo, ai fini della risoluzione delle eventuali controversie derivanti dal mancato riconoscimento o dall’accertamento negativo della qualifica di IAP è facoltà del soggetto ricorrere ad una procedura conciliativa, nell’ambito del procedimento di controllo di competenza della provincia o della comunità montana.

La procedura si svolge con le modalità seguenti:

 

9.1 Il comitato di conciliazione

9.1.1 La procedura conciliativa si esperisce davanti al comitato di conciliazione, costituito da:

a) un rappresentante della provincia o della comunità montana competente, eventualmente accompagnato dal responsabile del centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) di riferimento, in relazione alla documentazione da esso detenuta;

b) il soggetto interessato, eventualmente accompagnato o rappresentato da un membro delle organizzazioni dei produttori e loro unioni regionali o delle organizzazioni professionali agricole;

c) un dirigente, o funzionario delegato, della struttura regionale competente in materia di risoluzione semplificata delle controversie.

9.1.2 Il comitato può farsi assistere da uno o più esperti in relazione alla natura ed alla complessità delle questioni trattate.

9.2 Il procedimento

9.2.1 La conciliazione è attivata dal soggetto, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione del possibile esito negativo del controllo inviata dalla provincia o dalla comunità montana competente, con domanda indirizzata alla struttura regionale competente.

9.2.2 La domanda contiene:

a) le generalità del soggetto e la elezione di domicilio;

b) l’esposizione dei fatti, la formulazione dei quesiti;

c) l’indicazione dei mezzi di prova a sostegno delle richieste;

d) l’indicazione eventuale del difensore, con relativa procura alle liti.

9.2.3 La domanda di conciliazione può essere proposta anche mediante posta elettronica. La struttura regionale competente provvede ad inviarne copia alla provincia o alla comunità montana competente.

9.2.4 La provincia o la comunità montana competente deve presentare memoria scritta con le proprie controdeduzioni alla struttura regionale competente entro venti giorni successivi alla ricezione della domanda di conciliazione, mediante documento elettronico.

9.2.5 La struttura regionale competente provvede ad inviarne copia al soggetto proponente la conciliazione.

9.2.6 La struttura regionale competente provvede all’indizione della conciliazione.

9.3 Discussione della controversia. Verbale di conciliazione

9.3.1. Il comitato si riunisce nella seduta indetta per la discussione e propone, ove possibile, la positiva soluzione della controversia.

9.3.2 Qualora la proposta sia concordata, viene redatto apposito verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti interessate; il verbale fa stato fra le medesime.

9.3.3 La procedura di conciliazione deve essere esperita non oltre sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

9.4 Oneri della conciliazione

9.4.1 La conciliazione è gratuita.

9.4.2 Nel caso di nomina di esperti, le relative spese restano a carico delle parti che ne hanno richiesto l’assistenza.


[1] Abrogato dall'art. 15 del D.P.G.R. 6 settembre 2017, n. 49/R.