§ 4.1.226 – L.R. 27 gennaio 2004, n. 3.
Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:27/01/2004
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 16 della l.r. 34/1994.
Art. 2.  Modifiche all’articolo 21 della l.r. 34/1994.
Art. 3.  Norme di raccordo, transitorie e finali.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 4.1.226 – L.R. 27 gennaio 2004, n. 3. [1]

Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica).

(B.U. 4 febbraio 2004,- n. 4).

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 34/1994.

     1. Al comma 5 dell’articolo 16 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica) dopo la parola “provvedono” sono soppresse le seguenti “entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge”.

     2. Al comma 7 dell’articolo 16 della l.r. 34/1994, dopo le parole “A tal fine” sono soppresse le seguenti “entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge”.

     3. Il comma 8 dell’articolo 16 della l.r. 34/1994 è sostituito dal seguente:

     “8. I Consorzi di bonifica o gli altri soggetti competenti ai sensi della presente legge stipulano una convenzione con la competente Autorità di ambito ottimale.”

     4. Dopo il comma 8 dell’articolo 16 della l.r. 34/1994 è inserito il seguente:

     “8 bis. Nelle more dell’affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 ”Disposizioni in materia di risorse idriche"), alla stipulazione provvedono i soggetti gestori esistenti alla data della stipula medesima, ivi compresi quelli di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n.36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)."

     5. Dopo il comma 12 dell’articolo 16 della l.r. 34/1994 è inserito il seguente:

     “12 bis. Qualora entro e non oltre sei mesi dall’approvazione del piano di classifica di cui al comma 3 o del suo adeguamento non venga stipulata la convenzione di cui al comma 8 la Regione provvede alla nomina di un commissario incaricato della stipula della convenzione.”

     6. Al comma 13 dell’articolo 16 della l.r. 34/1994 alle parole iniziali “Il contributo” sono premesse le parole: “A decorrere dal 1° gennaio 2004".

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 34/1994.

     Il comma 4 dell’articolo 21 della l.r. 34/1994 è sostituito dal seguente:

     “4. Ad ogni sezione elettorale compete un numero di delegati non inferiore a tre e non superiore a sei.”

 

     Art. 3. Norme di raccordo, transitorie e finali.

     1. In prima attuazione l’esenzione di cui all’articolo 16, comma 6, decorre dal 1° gennaio 2004.

     2. In prima attuazione il censimento degli scarichi, di cui all’articolo 16, comma 5, e l’adeguamento dei piani di classifica, di cui all’articolo 16, comma 7, vengono effettuati entro e non oltre tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

     3. In prima attuazione i soggetti competenti provvedono alla stipula della convenzione di cui all’articolo 16, comma 8, come modificato dalla presente legge, entro e non oltre il 30 aprile 2004. I criteri definiti dalla convenzione ai sensi e per gli effetti di cui al comma 10 si applicano, in ogni caso, con riferimento all’intero ammontare dei contributi dovuti per l’anno 2004. Trascorsi trenta giorni dal 30 aprile 2004 senza che la convenzione sia stata stipulata, la Regione provvede alla nomina di un commissario incaricato della stipula della convenzione.

     4. I termini relativi al censimento degli scarichi, all’approvazione del nuovo piano di classifica e alla stipula della convenzione, stabiliti dalla presente legge, non possono essere prorogati dalla provincia nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 29 della l.r. 34/1994 e successive modificazioni.

     5. Al fine di consentire l’aggiornamento della lista degli aventi diritto al voto secondo le risultanze dell’adeguamento dei piani di classifica di cui all’articolo 16, comma 7, gli organi dei consorzi di bonifica in scadenza nel primo semestre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2004.

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


[1] Abrogata dall'art. 48 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 79.