§ 4.1.26 - L.R. 16 aprile 1980, n. 29.
Contributi di avviamento ed indennità per i giovani ai fini del recupero di terreni abbandonati o insufficientemente coltivati.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:16/04/1980
Numero:29


Sommario
Art. 1.      Alle cooperative agricole comprese quelle costituite ai sensi dell'articolo 18 della Legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni e ai coltivatori diretti, singoli o [...]
Art. 2.      La indennità prevista dall'art. 13 della L.R. 3 novembre 1979, n. 53, da corrispondere nella misura e con le modalità da determinare con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della [...]
Art. 3.      Per ottenere i benefici previsti dalla presente legge i soggetti beneficiari devono presentare la domanda agli enti delegati di cui al successivo art. 3 bis
Art. 3 bis.      La funzione attribuita agli enti delegati ai sensi dell'art. 3 della presente legge è esercitata:
Art. 4.      Per la corresponsione dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge sarà fatto fronte con i fondi derivanti dalle assegnazioni della legge 27-12-77, n. 984 iscritti al Cap. 44400 del [...]
Art. 5.  Norma transitoria.


§ 4.1.26 - L.R. 16 aprile 1980, n. 29.

Contributi di avviamento ed indennità per i giovani ai fini del recupero di terreni abbandonati o insufficientemente coltivati.

 

Art. 1.

     Alle cooperative agricole comprese quelle costituite ai sensi dell'articolo 18 della Legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni e ai coltivatori diretti, singoli o associati, ai quali siano stati assegnati terreni, in virtù di leggi in materia di terre incolte, abbandonate, malcoltivate o insufficientemente coltivate di proprietà pubblica o privata o appartenenti al demanio, o che abbiano comunque acquisito la disponibilità in proprietà, in affitto o mediante concessione amministrativa pluriennale, di terreni considerati incolti, abbandonati, malcoltivati o insufficientemente coltivati, con lo scopo del loro recupero o potenziamento produttivo, può essere concesso, a condizione che provvedano direttamente alla coltivazione dei terreni, un contributo una tantum di avviamento pari a:

     - L. 100.000 ad ettaro per seminativi e prati artificiali;

     - L. 300.000 ad ettaro per colture orticole e industriali;

     - L. 600.000 ad ettaro per colture arboree specializzate.

     Quando trattasi di terreni incolti o abbandonati il suddetto contributo è aumentato del 50%.

     Il contributo di cui al comma precedente viene corrisposto su domanda degli aventi diritto e previo accertamento della avvenuta rimessa a coltura o dell'avvenuto potenziamento colturale dei terreni assegnati o acquisiti ai sensi del precedente comma. Il contributo può essere erogato anche nel corso della esecuzione dei lavori in relazione al loro stato di avanzamento.

 

     Art. 2.

     La indennità prevista dall'art. 13 della L.R. 3 novembre 1979, n. 53, da corrispondere nella misura e con le modalità da determinare con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta, come previsto dal secondo comma del suddetto articolo, può essere concessa anche per i giovani dai 15 ai 35 anni effettivamente impegnati nell'attività lavorativa, titolari o coadiuvanti di aziende coltivatrici singole o associate, soci di cooperative agricole o di società semplici di lavoratori agricoli, anche quando la disponibilità della terra incolta, abbandonata, malcoltivata o insufficientemente coltivata sia stata ottenuta con atti diversi dai decreti di assegnazione di cui all'articolo 4, ultimo comma della citata L.R. 3 novembre 1979, n. 53, cioè in proprietà, in affitto o mediante concessione amministrativa pluriennale.

     L'indennità prevista dal comma precedente non è cumulabile con il contributo in favore dei giovani previsto dall'articolo 20 della legge 1 giugno 1977 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, nè con la indennità per i giovani prevista dall'articolo 40 della L.R. 7 settembre 1977, n. 71.

 

     Art. 3.

     Per ottenere i benefici previsti dalla presente legge i soggetti beneficiari devono presentare la domanda agli enti delegati di cui al successivo art. 3 bis [1], i quali provvederanno alla istruttoria delle domande medesime ed agli accertamenti necessari.

     L'esame e l'approvazione delle domande ha luogo sulla base delle norme di cui all'art. 2, 1° comma della legge 4 agosto 1978, n. 440 se trattasi di terreni incolti o abbandonati e sulla base degli elementi di comparazione definiti dalle commissioni provinciali ai sensi dell'art. 3 1° comma della citata legge 4 agosto 1978 n. 440 se trattasi di terreni malcoltivati o insufficientemente coltivati.

     Gli enti delegati di cui al primo comma decidono sulle domande presentate [2].

 

     Art. 3 bis.

     La funzione attribuita agli enti delegati ai sensi dell'art. 3 della presente legge è esercitata:

     a) dalle comunità montane di cui al secondo comma all'art. 2 della L.R. 16 giugno 1981, n. 54, per i rispettivi territori;

     b) dalle province, per i restanti territori.

     Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma la funzione è subdelegata dalle province alle singole associazioni intercomunali istituite ai sensi della L.R. 17 agosto 1979, n. 37 ovvero, per il medesimo ambito territoriale, ad altre forme associative dei comuni, in conformità ai principi di cui al quarto e quinto comma dell'art. 2 della L.R. 24 marzo 1986, n. 12. La subdelega è disposta qualora tutti i comuni dell'area interessata ne facciano espressa richiesta, previa deliberazione dei rispettivi consigli.

     La provincia, su richiesta dei comuni interessati, previa deliberazione dei rispettivi consigli, ha inoltre la facoltà di disporre la subdelega della funzione suddetta, per ambiti territoriali diversi da quelli di cui al precedente comma, a favore di forme associative dei comuni.

     Le province deliberano la subdelega di cui ai precedenti commi e inviano i relativi atti alla Giunta regionale corredandoli con il proprio parere nel merito.

     I provvedimenti di sub-delega sono soggetti ad approvazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, e sono pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione.

     Il suddetto atto di approvazione stabilisce i termini iniziali di decorrenza dell'esercizio delle funzioni subdelegate e la disciplina dei rapporti tra regione, provincia ed ente subdelegato. Stabilisce inoltre le disposizioni di carattere transitorio, in conformità ai principi fissati dalla legge regionale [3].

 

     Art. 4.

     Per la corresponsione dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge sarà fatto fronte con i fondi derivanti dalle assegnazioni della legge 27-12-77, n. 984 iscritti al Cap. 44400 del bilancio per il corrente esercizio, la cui descrizione viene integrata con la indicazione della presente legge.

     Per la corresponsione dell'indennità prevista all'articolo 2 sarà fatto fronte con lo stanziamento iscritto al Cap. 44200 del Bilancio per il 1980, la cui descrizione viene integrata con l'indicazione della presente legge.

     Per gli esercizi successivi si provvederà con apposite leggi di bilancio.

 

     Art. 5. Norma transitoria.

     I benefici previsti dagli articoli precedenti possono essere concessi anche in favore di coloro che abbiano acquistato la disponibilità, ai sensi dell'art. 1, di terreni incolti, abbandonati, malcoltivati, o insufficientemente coltivati ed abbiano provveduto alla loro rimessa a coltura o al loro potenziamento produttivo, prima dell'entrata in vigore della presente legge a far data dal 1° dicembre 1977.

     Quando la disponibilità dei terreni risulti da atti diversi da quelli previsti dalla legislazione in materia di terre incolte i richiedenti devono produrre la documentazione attestante la disponibilità del terreno ed una dichiarazione sostitutiva di notorietà da essi sottoscritta attestante lo stato del terreno al momento dell'inizio della disponibilità ed i lavori su di esso effettuati.

     All'erogazione dei contributi previsti dal presente articolo provvede la Giunta regionale sulla base di un programma da essa sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale. A tal fine i richiedenti devono presentare domanda secondo la modalità di cui al precedente articolo 3, 1° comma entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

 


[1] Espressione così modificata con L.R. 17 dicembre 1988, n. 89, art. 15.

[2] Comma così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 89, art. 15.

[3] Articolo aggiunto con L.R. 17 dicembre 1988, n. 89, art. 16.