Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali, enti comprensoriali |
Data: | 20/03/1997 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e finalità della legge. |
Art. 2. Classificazione nei bilanci. |
Art. 3. Vincolo di destinazione. |
Art. 4. Rendiconti. |
Art. 5. Controlli ispettivi. |
Art. 6. Sanzioni. |
Art. 7. Normative statali e comunitarie. |
Art. 8. Esclusioni. |
Art. 9. Abrogazione e norme transitorie. |
§ 2.3.41 - L.R. 20 marzo 1997, n. 22. [1]
Finanziamenti regionali per l'esercizio di funzioni amministrative delegate o comunque trasferite dalla Regione agli Enti Locali e finanziamenti regionali aventi natura di contributi straordinari agli enti locali: classificazione nei bilanci e rendicontazione delle spese.
(B.U. 28 marzo 1997, n. 14).
Art. 1. Oggetto e finalità della legge.
1. La presente legge, in attuazione dei vigenti principi volti a promuovere il programmato uso delle risorse e il massimo coordinamento della finanza pubblica, disciplina la classificazione dei bilanci, le modalità di rendicontazione e le forme di controllo in ordine ai finanziamenti regionali assegnati agli enti locali per l'esercizio di attività e di funzioni amministrative a tali enti delegate o comunque trasferite dalla Regione, nonchè a titolo di contributi straordinari.
Art. 2. Classificazione nei bilanci.
1. Gli enti locali, nell'ambito del vigente ordinamento contabile disciplinato dalla legge statale, curano l'iscrizione dei finanziamenti regionali di cui all'art. 1 nelle risorse delle categorie di entrata e negli interventi delle funzioni e servizi di spesa del proprio bilancio di previsione.
2. Le risorse totali iscritte nelle previsioni di entrata pareggiano con le corrispondenti spese, e ciascuna risorsa è attribuita alla funzione, servizi e interventi tenuto conto della destinazione dei finanziamenti stabiliti dalla Regione con le relative leggi e con gli atti di assegnazione.
Art. 3. Vincolo di destinazione.
1. Gli enti locali sono tenuti a rispettare, nella utilizzazione dei finanziamenti di cui alla presente legge, le specifiche destinazioni risultanti dalle leggi regionali di delega o di trasferimento di funzioni, nonchè i criteri, le priorità e i termini, indicati in conformità agli atti della programmazione regionale, risultanti dai provvedimenti della Regione di assegnazione o di riparto.
2. E' comunque fatto divieto agli enti locali di disporre storni dei fondi di cui all'art. 2.
Art. 4. Rendiconti.
1. Gli enti locali, entro 60 giorni dalla scadenza di ogni esercizio finanziario, trasmettono alla Giunta regionale presso i vari dipartimenti competenti per materia il rendiconto riferito all'esercizio scaduto, per ciascuno degli interventi di cui all'art. 2.
2. Il rendiconto è redatto, per le funzioni delegate, sull'apposito quadro analitico allegato al modello "Conto del Bilancio" approvato con
3. Per le funzioni attribuite e per i contributi straordinari, i rendiconti sono redatti su separati quadri analitici aventi schema analogo a quello per le funzioni delegate di cui al comma precedente.
4. I rendiconti di cui al 2° e 3° comma, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documentano i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento.
5. Oltre ai rendiconti di cui ai commi precedenti e a quelli indicati nel successivo art. 7 stabiliti dalle disposizioni dello Stato e della Unione Europea, non è dovuta da parte degli enti locali la presentazione di altri rendiconti.
Art. 5. Controlli ispettivi.
La Giunta regionale, allo scopo di acquisire i necessari elementi di conoscenza sulla gestione dei finanziamenti di cui alla presente legge, può richiedere agli enti locali ogni ulteriore documentazione eventualmente occorrente e può inoltre, per giustificati motivi, disporre specifici controlli ispettivi presso gli stessi enti locali.
Art. 6. Sanzioni.
1. La mancata trasmissione della documentazione di cui all'art. 4 in ordine ai finanziamenti regionali assegnati agli enti locali per l'esercizio di attività e di funzioni amministrative a tali enti delegate o comunque trasferite, comporta, fino all'adempimento dei relativi obblighi, la sospensione della erogazione da parte della Regione di ogni ulteriore finanziamento allo stesso titolo.
2. La erogazione dei finanziamenti di cui al precedente comma può inoltre essere interrotta, con Decreto del Dirigente competente per materia, per il periodo in esso contestualmente stabilito, nel caso di inosservanza dei vincoli di cui all'art. 3.
3. L'inosservanza del termine per la presentazione del rendiconto dei contributi straordinari ai sensi dell'art. 112 del
Art. 7. Normative statali e comunitarie.
1. Per gli interventi ai quali concorra il finanziamento congiunto o disgiunto dello Stato e della Unione Europea, e per i quali le disposizioni in materia facciano già obbligo di monitoraggio finanziario e di rendicontazione, non vi è obbligo di presentare alla Regione i rendiconti stabiliti dalla presente legge, a meno che i finanziamenti non si configurino come contributi straordinari per i quali sussista l'obbligo di cui all'art. 112 del
Art. 8. Esclusioni.
1. La presente legge non si applica ai finanziamenti regionali agli enti locali per il personale e per gli oneri aggiuntivi inerenti l'esercizio delle funzioni delegate o comunque trasferite.
Art. 9. Abrogazione e norme transitorie.
1. La
2. I rendiconti per i quali sussista l'obbligo di presentazione nell'anno 1997 sono redatti ai sensi dell'art. 4 della
3. Gli enti locali che si avvalgono per l'esercizio 1997 della proroga di applicazione del
[1] Legge abrogata dall'art. 46 della