Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.7 polizia urbana e rurale |
Data: | 18/11/1998 |
Numero: | 82 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto). |
Art. 2. (Uniformi). |
Art. 3. (Simbolo e logotipo). |
Art. 4. (Contrassegni e accessori sui mezzi di trasporto). |
Art. 5. (Tessera di riconoscimento). |
Art. 6. (Caratteristiche dei mezzi di comunicazione per le attività di soccorso e di protezione civile). |
Art. 7. (Adeguamento alle nuove disposizioni). |
Art. 8. (Altri servizi di polizia locale). |
Art. 9. (Divieti). |
Art. 10. 1. Gli allegati alla presente legge possono essere modificati con deliberazione del Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale |
Art. 11. (Abrogazioni). |
§ 3.7.7 - L.R. 18 novembre 1998, n. 82. [1]
Caratteristiche delle uniformi, dei segni distintivi e dei mezzi di comunicazione dei servizi di polizia locale.
(B.U. 27 novembre 1998, n. 39).
Art. 1. (Oggetto).
1. La presente legge disciplina le caratteristiche delle uniformi, dei segni distintivi e dei mezzi di comunicazione dei servizi che svolgono funzioni di polizia locale.
Art. 2. (Uniformi).
1. L'uniforme degli addetti al servizio di polizia municipale, ai sensi del primo comma dell'art. 24 della
2. L'uniforme degli addetti ai servizi di polizia provinciale, ai sensi della
3. Sulla uniforme di cui ai precedenti commi, è posta la placca di riconoscimento completa del numero personale di matricola dell'addetto, nonché i segni distintivi del grado e gli accessori di cui all'allegato B della presente legge.
Art. 3. (Simbolo e logotipo).
1. Il simbolo della polizia municipale e provinciale è il Pegaso in argento nella forma adottata dalla Regione Toscana con
2. Il logotipo Polizia Municipale e Polizia Provinciale recano le caratteristiche di cui all'allegato C della presente legge.
Art. 4. (Contrassegni e accessori sui mezzi di trasporto).
1. I mezzi di trasporto in dotazione ai servizi di polizia municipale e della polizia provinciale sono di colore di base bianco; recano i contrassegni e gli accessori di cui all'allegato D della presente legge, nelle posizioni in esso stabilite.
Art. 5. (Tessera di riconoscimento).
1. Il personale addetto ai servizi di polizia municipale e provinciale, nell'espletamento delle sue funzioni, è tenuto ad esibire la tessera di riconoscimento, le cui caratteristiche sono quelle descritte nell'allegato E della presente legge.
Art. 6. (Caratteristiche dei mezzi di comunicazione per le attività di soccorso e di protezione civile).
1. Presso ogni Provincia e Comune capoluogo di provincia, la stazione di base del servizio di polizia provinciale e del servizio di polizia municipale sono dotate di un impianto di radiocomunicazione collegato direttamente con l'impianto radio regionale operante per le attività di soccorso e di protezione civile. Gli impianti di radiocomunicazione delle stazioni di base del servizio di polizia municipale degli altri Comuni devono essere idonei al collegamento con l'impianto del Comune capoluogo di provincia.
2. La Regione Toscana definisce le caratteristiche dei mezzi di comunicazione di cui al comma 1 e li rende operativi nell'ambito della realizzazione della rete di collegamenti per la comunicazione di informazioni disciplinata ai sensi della normativa regionale vigente in materia di protezione civile.
Art. 7. (Adeguamento alle nuove disposizioni).
1. I Comuni e le Province provvedono ad adeguare i segni distintivi del grado, i contrassegni e gli accessori sui mezzi di trasporto e la tessera di riconoscimento a quanto disposto dalla presente legge entro un [1] anno dall'entrata in vigore delle relative disposizioni.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma precedente, i Comuni e le Province adeguano il vestiario degli addetti al servizio di Polizia municipale e provinciale compatibilmente con il programma delle relative forniture e comunque entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 8. (Altri servizi di polizia locale).
1. Le disposizioni dettate dalla presente legge per la Polizia provinciale si applicano, ove compatibili, anche ai servizi di polizia locale esercitati da soggetti diversi dai Comuni e dalle Province.
Art. 9. (Divieti).
1. Per garantire la riconoscibilità e la diversità degli ambiti di competenza, le uniformi dei soggetti esercenti attività private di sorveglianza e vigilanza devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi della Polizia municipale e provinciale.
2. In caso di violazione i Comuni e le Province, previa contestazione, ordinano ai titolari delle attività di cui sopra la cessazione dell'uso delle uniformi medesime.
1. Gli allegati alla presente legge possono essere modificati con deliberazione del Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale.
Art. 11. (Abrogazioni).
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
- la
- la
INDICE DEGLI ALLEGATI
Allegato A - Uniformi della Polizia Municipale
Personale appiedato
Personale di autoreparto
Personale a cavallo
Alta uniforme e uniforme da cerimonia
Uniforme per protezione civile
Uniforme del personale a tempo determinato
Allegato A/1 - Uniformi della Polizia Provinciale
Personale appiedato
Autoreparto
Alta uniforme e uniforme da cerimonia
Uniforme per protezione civile
Uniforme del personale a tempo determinato
Allegato B - Segni distintivi del grado e accessori sull'uniforme
Segni distintivi del grado
Placca di riconoscimento
Alamari, nastrini e varie
Allegato C - Simbolo e logotipo della Polizia Municipale e Provinciale
Allegato D - Contrassegni ed accessori sui mezzi di trasporto della Polizia
Municipale e Provinciale
Allegato E - Tessera di riconoscimento.
Allegati
(Omissis)
[1] Legge abrogata dall’art. 25 della