Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.7 polizia urbana e rurale |
Data: | 09/03/1989 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto della legge. |
Art. 2. Istituzione e regolamento del servizio. |
Art. 3. Compiti. |
Art. 4. Competenza territoriale. |
Art. 5. Organizzazione del servizio. |
Art. 6. Personale stagionale. |
Art. 7. Gestione associata. |
Art. 8. Iniziative regionali di incentivazione e promozione. |
Art. 9. Organizzazione del servizio in forma associata. |
Art. 10. Altre forme di collaborazione tra i comuni. |
Art. 11. Istituzione del corpo di polizia municipale. |
Art. 12. Il regolamento del corpo di polizia municipale. |
Art. 13. Il comandante del corpo di polizia municipale. |
Art. 14. Gestione associata del corpo di polizia municipale. |
Art. 15. Professionalità degli addetti al servizio di polizia municipale. |
Art. 16. Preparazione giuridica di base. |
Art. 17. Periodo di prova e corso di prima formazione. |
Art. 18. Formazione del personale assunto a tempo determinato. |
Art. 19. Progressione nella carriera e corsi di aggiornamento e specializzazione. |
Art. 20. Costituzione della fondazione «Scuola regionale di formazione professionale» |
Art. 21. Attività della fondazione. |
Art. 22. Funzionamento della fondazione. |
Art. 23. Obbligo dell'uniforme e segni distintivi. |
Art. 24. Caratteristiche delle uniformi. |
Art. 25. Riconoscibilità dei mezzi di trasporto della polizia municipale. |
Art. 26. Caratteristiche tecniche dei mezzi di comunicazione. |
Art. 27. Composizione della commissione tecnica per la polizia municipale. |
Art. 28. Costituzione, durata in carica e funzionamento. |
Art. 29. Funzioni. |
Art. 30. Norma finanziaria. |
Art. 31. Norma transitoria. |
§ 3.7.2 - L.R. 9 marzo 1989, n. 17. [1]
Norme in materia di Polizia Municipale.
(B.U. 22 marzo 1989, n. 18).
Titolo I
IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
Sezione I
NORME GENERALI
Art. 1. Oggetto della legge.
1. La presente legge, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale di competenza delle province, delle comunità montane e dei consorzi di enti locali, in conformità con i rispettivi ordinamenti.
Art. 2. Istituzione e regolamento del servizio.
1. Il servizio di polizia municipale è la struttura organizzata di persone e mezzi che può essere costituita da ciascun comune per l'espletamento delle funzioni di polizia locale.
2. Il servizio può essere istituito qualora la dotazione di personale e mezzi assicuri il regolare svolgimento dei compiti di polizia municipale su tutto il territorio comunale, tenuto conto delle caratteristiche demografiche, morfologiche e socio-economiche del comune.
3. I comuni disciplinano il servizio di polizia municipale con proprio regolamento, in conformità all'art. 4 della
Art. 3. Compiti.
1. Il Servizio di polizia municipale provvede allo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dalle disposizioni vigenti, che prevedono in particolare:
a) prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di polizia locale;
b) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti amministrativi dello stato, della regione e degli enti locali, la cui esecuzione sia di competenza del comune;
c) prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza;
d) svolgere incarichi di informazione, notificazione, accertamento e rilevazione connessi alle proprie funzioni istituzionali o comunque richiesti dalle autorità ed uffici legittimati a richiederli;
e) vigilare sulla integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
f) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di privato infortunio e collaborare ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza del comune;
g) svolgere i compiti di polizia stradale attribuiti dalla legge alla polizia municipale.
2. Gli addetti al servizio di polizia municipale svolgono anche funzioni di polizia giudiziaria e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nei casi e con le modalità previste dalla legge statale.
Art. 4. Competenza territoriale.
1. Il personale addetto al servizio di polizia municipale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza.
2. Ai sensi dell'art. 4 della
a) le missioni autorizzate per fini di collegamento e di rappresentanza;
b) le operazioni di polizia di propria iniziativa, durante il servizio, in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
c) le missioni per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, in conformità agli appositi piani o accordi tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto.
3. I distacchi e i comandi ad altro ente sono consentiti esclusivamente per lo svolgimento di compiti inerenti alle funzioni di polizia municipale.
Art. 5. Organizzazione del servizio.
1. Le qualifiche funzionali e le relative norme di accesso, i profili professionali, le attribuzioni, i doveri, le responsabilità e quant'altro si riferisce ai limiti di impiego del personale addetto al servizio di polizia municipale sono determinate dal comune di appartenenza ai sensi della normativa vigente.
2. Il sindaco o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
Art. 6. Personale stagionale.
1. Per sopperire a particolari esigenze stagionali del servizio, i comuni possono procedere all'assunzione temporanea di personale in conformità con la normativa vigente in materia.
2. I comuni stabiliscono i periodi per i quali si può procedere all'assunzione del personale stagionale.
Sezione II
GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
Art. 7. Gestione associata.
1. Più comuni possono accordarsi per l'istituzione e la gestione del servizio di polizia municipale in forma associata, qualora essi non dispongano di personale e mezzi sufficienti, ai sensi del secondo comma dell'art. 2, ad istituire tale servizio in forma singola o comunque qualora lo ritengano opportuno per assicurare maggiore efficienza e funzionalità nell'espletamento delle funzioni di polizia locale.
2. In tali casi i comuni, ferma restando la facoltà di costituire appositi consorzi, possono demandare la gestione del servizio di polizia municipale alla associazione intercomunale
o alla comunità montana di cui fanno parte o provvedere mediante la stipulazione di apposite convenzioni o nelle altre [2] forme ammesse ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 8. Iniziative regionali di incentivazione e promozione.
La regione, tenuto conto della classe di appartenenza dei comuni, promuove la gestione associata del servizio di polizia municipale, contribuendo agli oneri sostenuti dai comuni stessi, in particolare per la formazione professionale del personale addetto al servizio.
2. I contributi di cui al precedente comma sono ripartiti annualmente dalla giunta regionale, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio.
Art. 9. Organizzazione del servizio in forma associata.
1. In caso di gestione associata, i singoli comuni interessati definiscono d'intesa tra loro:
a) le modalità di adozione ed i contenuti essenziali del regolamento del servizio;
b) le modalità di utilizzazione del personale e dei mezzi nel territorio di ciascun comune;
c) le modalità di esercizio delle funzioni di cui al secondo comma dell'art. 5, da parte del sindaco di ciascun comune;
d) le modalità della gestione amministrativa e finanziaria del servizio.
2. Ferme restando le attribuzioni dei sindaci, ai sensi del secondo comma dell'art. 5, i comuni associati possono attribuire ad uno dei sindaci stessi o ad altra autorità dell'organismo associativo la dipendenza del servizio ai fini organizzativi e di coordinamento su tutto il territorio interessato.
Art. 10. Altre forme di collaborazione tra i comuni.
1. I comuni, per esigenze di carattere stagionale, ricorrente o occasionale ovvero ogni qualvolta lo ritengano opportuno o necessario, possono attuare forme di collaborazione per aspetti settoriali del servizio di polizia municipale, anche istituendo apposite strutture organizzative comuni e stabilendo a tal fine le opportune intese.
Titolo II
IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Art. 11. Istituzione del corpo di polizia municipale.
1. I comuni nei quali il servizio di polizia municipale è espletato stabilmente da almeno sette addetti possono istituire il corpo di polizia municipale.
2. In caso di istituzione del corpo di polizia municipale, il comune tiene conto delle indicazioni di riferimento deliberate dal consiglio regionale su proposta della commissione tecnica di cui all'art. 27 ai fini della valutazione degli elementi di cui al secondo comma dell'art. 2, ed in particolare, del numero e della densità degli abitanti, dei flussi turistici e della popolazione non residente, dello sviluppo della rete viaria, dell'indice di motorizzazione, delle quantità degli insediamenti produttivi, nonché di altri eventuali dati significativi.
Art. 12. Il regolamento del corpo di polizia municipale.
1. Il regolamento del corpo di polizia municipale stabilisce:
a) l'organico del personale addetto al servizio, secondo i criteri di funzionalità e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 11;
b) l'ordinamento del corpo, che deve prevedere di norma la presenza di un comandante, con funzioni di responsabile del corpo, di addetti al coordinamento e al controllo, di operatori;
c) il tipo di organizzazione del corpo, nel rispetto, dei principi di cui alla
Art. 13. Il comandante del corpo di polizia municipale.
1. Il comandante del corpo di polizia municipale dirige lo svolgimento delle attività di competenza del corpo, emana gli ordini e le disposizioni organizzative ed operative, nel rispetto della legislazione vigente e del regolamento di cui all'art. 12.
2. Il comandante attua le direttive impartite dal sindaco nell'ambito della propria competenza ed è responsabile verso il sindaco stesso della organizzazione del servizio, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo del personale appartenente al corpo.
Art. 14. Gestione associata del corpo di polizia municipale.
1. Più comuni possono istituire il corpo di polizia municipale in forma associata alle stesse condizioni di cui all'art. 11 quanto al personale complessivamente addetto.
2. Il regolamento del corpo è adottato secondo le modalità deliberate dai singoli comuni associati e si conforma ai principi della
Titolo III
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Sezione I
NORME GENERALI
Art. 15. Professionalità degli addetti al servizio di polizia municipale.
1. Il personale addetto al servizio di polizia municipale deve possedere una professionalità adeguata alle funzioni svolte.
2. La professionalità del personale addetto al servizio di polizia municipale è assicurata tramite:
a) il possesso di una preparazione giuridica di base, da accertarsi in sede di procedure per l'accesso;
b) la partecipazione a corso-concorso oppure ad un corso di prima formazione durante il periodo di prova;
c) la partecipazione periodica durante il rapporto di lavoro a corsi di aggiornamento;
d) la partecipazione a corsi di specializzazione in relazione all'impiego in specifici settori operativi.
3. In particolare, in relazione a quanto previsto in materia di porto dell'arma dal quinto comma dell'art. 5 legge 7 marzo 1986 [3], n. 65, il personale addetto al servizio di polizia municipale partecipa a periodici corsi di addestramento all'uso dell'arma, consistenti in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni statali in materia.
4. Gli addetti al servizio sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione disposti dall'ente di appartenenza.
Art. 16. Preparazione giuridica di base.
1. La preparazione giuridica di base, di cui alla lett. a), secondo comma dell'articolo 15, concerne tra l'altro:
a) ordinamento dello stato e degli enti pubblici territoriali;
b) elementi di diritto e procedura penale;
c) legislazione principale in materia di:
1) circolazione stradale;
2) commercio, pubblici esercizi e funzioni di polizia amministrativa di cui all'art. 19 del
3) sanzioni amministrative;
4) urbanistica ed edilizia;
5) tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.
Art. 17. Periodo di prova e corso di prima formazione.
1. Durante il periodo di prova, il personale frequenta un corso di prima formazione al termine del quale può essere adibito al servizio attivo. E' consentito durante il corso l'impiego del personale in servizi sul territorio a scopo esclusivamente didattico in conformità a quanto previsto dal programma del corso.
2. L'esito del corso di prima formazione costituisce elemento necessario di valutazione per la nomina in ruolo del dipendente.
3. In caso di assunzione tramite corso-concorso, la partecipazione allo stesso è considerata come frequenza di un corso di prima formazione agli effetti di cui al presente articolo.
Art. 18. Formazione del personale assunto a tempo determinato.
1. Il personale assunto a tempo determinato è adibito al servizio attivo dopo aver frequentato un corso di formazione.
2. Il corso di formazione di cui al comma precedente non è necessario per il personale che abbia già prestato anche temporaneamente la propria attività nel servizio di polizia municipale oppure abbia ottenuto l'idoneità nelle prove conclusive di un corso-concorso per addetti al servizio di polizia municipale.
Art. 19. Progressione nella carriera e corsi di aggiornamento e specializzazione.
1. La partecipazione a corsi di aggiornamento e specializzazione con valutazione finale positiva costituisce titolo valutabile per il passaggio alle qualifiche superiori.
Sezione II
SCUOLA REGIONALE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 20. Costituzione della fondazione «Scuola regionale di formazione professionale»
1. La Regione, in concorso con gli enti locali della Toscana, istituisce la fondazione «Scuola regionale di formazione professionale» che assicura la formazione e l'aggiornamento professionale del personale della polizia municipale.
2. La giunta regionale promuove le opportune intese con gli enti locali interessati e compie gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della Regione alla istituzione e al funzionamento della fondazione.
3. Il consiglio regionale approva lo statuto della fondazione, provvede alla nomina dei rappresentanti regionali negli organi di amministrazione ed indirizza l'attività di tali rappresentanti nel quadro dei principi e delle finalità degli atti della programmazione regionale.
4. La Regione conferisce la somma di L. 100.000.000 per la costituzione del patrimonio della fondazione.
5. La Regione conferisce alla fondazione eventuali contributi per le spese di funzionamento, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
Art. 21. Attività della fondazione.
1. La fondazione attua gli interventi formativi per il personale della polizia municipale di tutti i comuni della Toscana, in particolare i corsi- concorsi, i corsi di prima formazione, i corsi di aggiornamento e specializzazione, ai sensi e per gli effetti di cui rispettivamente agli artt. 17, 18 e 19.
2. La fondazione attua interventi per la formazione dei dipendenti degli enti locali diversi dai comuni, addetti allo svolgimento di funzioni di polizia locale.
3. La fondazione può attuare inoltre, sulla base di apposite convenzioni con gli enti interessati, interventi per la formazione del personale della Regione e degli enti locali addetto a funzioni diverse da quelle di polizia locale.
Art. 22. Funzionamento della fondazione.
1. Lo statuto della fondazione determina le norme che regolano il funzionamento della stessa, le competenze degli organi di amministrazione e la rappresentanza degli enti fondatori in tali organi.
2. Lo statuto determina le attribuzioni del direttore della fondazione, in modo da assicurare la funzionalità ed efficienza della gestione delle attività formative.
3. Per l'esercizio dell'attività di formazione la fondazione si avvale di docenti esterni, tramite conferimento di incarichi.
Titolo IV
UNIFORMI, MEZZI E STRUMENTI OPERATIVI
Art. 23. Obbligo dell'uniforme e segni distintivi.
1. Il personale addetto al servizio di polizia municipale svolge le attività inerenti al servizio in uniforme.
2. I regolamenti comunali possono prevedere eccezioni, consentendo il servizio in abito civile, nei casi in cui sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio ed individuando l'organo competente a darne autorizzazione.
3. Alla uniforme devono essere aggiunti i segni distintivi del grado, attribuito in relazione alla posizione del personale all'interno dell'ente di appartenenza.
Art. 24. Caratteristiche delle uniformi.
1. La legge regionale stabilisce le caratteristiche dell'uniforme e dei segni distintivi del grado, da adottarsi da parte degli addetti al servizio di polizia municipale dell'intero territorio regionale.
2. Ciascun comune, nel rispetto delle caratteristiche determinate dalla legge regionale, adotta un simbolo distintivo da porre sulle uniformi del proprio personale di polizia municipale, con la denominazione dell'ente e il numero personale di matricola dell'addetto.
3. Ciascun comune provvede inoltre a fornire al personale addetto al servizio di polizia municipale una tessera di riconoscimento le cui caratteristiche sono determinate dalla legge regionale di cui al primo comma.
4. Il personale di polizia municipale, nell'espletamento delle sue funzioni, è tenuto ad esibire la tessera di riconoscimento.
Art. 25. Riconoscibilità dei mezzi di trasporto della polizia municipale.
1. La legge regionale stabilisce le caratteristiche dei contrassegni e degli accessori nonché il colore dei mezzi di trasporto in dotazione al servizio di polizia municipale, in modo uniforme per tutto il territorio regionale.
Art. 26. Caratteristiche tecniche dei mezzi di comunicazione.
1. I mezzi di comunicazione in dotazione presso ciascun servizio di polizia municipale devono essere rispondenti a caratteristiche tecniche, definite con legge regionale, che ne permettano la reciproca utilizzazione in tutto il territorio regionale, anche in relazione alle attività di soccorso e protezione civile.
Titolo V
COMMISSIONE TECNICA E NORMA FINANZIARIA
Art. 27. Composizione della commissione tecnica per la polizia municipale.
1. E' istituita la commissione tecnica per la polizia municipale.
2. La commissione è composta da:
a) il componente della giunta regionale incaricato, con funzioni di presidente;
b) tre esperti designati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello regionale;
c) due esperti designati dalle associazioni professionali degli operatori di polizia municipale maggiormente rappresentative a livello regionale, di cui uno designato dalle associazioni dei comandanti;
d) tre esperti eletti dal consiglio regionale con voto limitato a 2/3;
e) il direttore della scuola regionale di formazione professionale;
f) tre rappresentanti degli enti locali designati rispettivamente dalle sezioni regionali dell'ANCI, UPI e UNCEM.
Art. 28. Costituzione, durata in carica e funzionamento.
1. La commissione tecnica è nominata con decreto del presidente della giunta regionale.
2. A tal fine il presidente della giunta regionale invita le organizzazioni, enti e associazioni di cui al precedente articolo, lett. b), c), f) a trasmettere le designazioni di rispettiva competenza e riceve altresì le designazioni di cui alla lett. d).
3. La commissione è nominata una volta pervenuti i nominativi di almeno i 3/4 dei suoi membri e può essere successivamente integrata con le stesse modalità previste per la nomina.
4. La commissione cessa dalla carica alla scadenza di ogni legislatura regionale ed è rinnovata entro tre mesi dall'insediamento della nuova legislatura.
5. Ai componenti della commissione è corrisposto un gettone di presenza pari a Lit. 70.000 per ogni giorno di riunione.
6. Ai componenti della commissione che devono spostarsi dalla propria sede di residenza per partecipare alle riunioni o per svolgere incarichi dalla stessa attribuiti, è corrisposto il rimborso delle spese sostenute, secondo le modalità di cui alla
7. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente regionale con qualifica funzionale non inferiore alla VIII.
Art. 29. Funzioni.
1. La commissione tecnica è organo consultivo della regione, con il compito:
a) di esprimere pareri in ordine agli atti regionali in materia di polizia municipale;
b) di formulare proposte in ordine alle iniziative che appaiono necessarie per il miglioramento del servizio di polizia municipale;
c) di studiare i problemi relativi al servizio di polizia municipale;
d) di proporre all'approvazione del consiglio regionale i dati di riferimento utilizzabili dai comuni ai fini della costituzione del corpo di polizia municipale, ai sensi dell'art. 11;
e) di verificare lo stato di attuazione della presente legge, relazionandone agli organi regionali.
Art. 30. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, decorrenti dall'anno 1989 [4] si fa fronte con le disponibilità di cui alla variazione di bilancio che segue, competenza e cassa per analogo importo:
(omissis).
Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi si farà fronte con legge di bilancio.
Art. 31. Norma transitoria.
1. Fino al perfezionamento della costituzione della fondazione di cui all'art. 20, i corsi di formazione e aggiornamento per l'accesso ai posti di istruttori di vigilanza, di cui al 19° comma dell'art. 5 del
2. A tal fine, i Comuni inviano alla Giunta regionale il programma didattico dettagliato dei corsi di cui al comma precedente che essi intendono svolgere.
3. La Giunta regionale può formulare osservazione sui programmi didattici entro 30 giorni dal loro ricevimento. Trascorso tale termine senza che la Giunta abbia formulato osservazioni, i programmi presentati dai Comuni si intendono approvati.
4. I Comuni che hanno già istituito il servizio o il corpo di polizia municipale provvedono, ove necessario, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad adeguare tali servizi o corpi alle disposizioni della presente legge.
[1] Legge abrogata dall’art. dall’art. 25 della
[2] B.U. 12 aprile 1989, n. 22 «errata corrige».
[3] B.U. 12 aprile 1989, n. 22 «errata corrige».
[4] B.U. 12 aprile 1989, n. 22 «errata corrige».