Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.1 norme statutarie |
Data: | 03/02/1995 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto della legge. |
Art. 2. Stemma. |
Art. 3. Il Gonfalone. |
Art. 4. Sigillo. |
Art. 5. Uso dei segni distintivi della Regione. |
Art. 6. Abrogazione di norme. |
§ 1.1.5 - L.R. 3 febbraio 1995, n. 18. [1]
Disciplina dello Stemma, del Gonfalone del Sigillo della Regione.
(B.U. 9 febbraio 1995, n. 13).
Art. 1. Oggetto della legge.
1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, le caratteristiche dello stemma e del gonfalone della Regione Toscana. Disciplina altresì le caratteristiche del sigillo regionale.
Art. 2. Stemma.
1. Lo stemma della Regione raffigurato nel bozzetto allegato sub A) che forma parte integrante della presente legge e costituito dal Pegaso in argento, quale simbolo del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale, inserito in uno scudo sannitico con campo rosso, sormontato dalla scritta "REGIONE TOSCANA".
2. La riproduzione del Pegaso adottato è tratta da un'opera attribuita a Benvenuto Cellini.
Art. 3. Il Gonfalone.
1. Il gonfalone della Regione, raffigurato nel bozzetto allegato sub B) che forma parte integrante della presente legge, è costituito da un drappo di colore bianco con due bande verticali di colore rosso e frangia in argento, che reca al centro il Pegaso raffigurato nello stemma di cui all'articolo precedente con la scritta "REGIONE TOSCANA" in argento.
Art. 4. Sigillo.
1. Il sigillo della Regione, raffigurato nel bozzetto allegato sub C) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente legge, è di forma circolare, riporta al centro il Pegaso, di cui al precedente art. 2 ed in corona la scritta "REGIONE TOSCANA".
Art. 5. Uso dei segni distintivi della Regione.
1. L'uso dei segni distintivi della Regione è riservato esclusivamente agli organi regionali.
2. Lo stemma della Regione deve essere rappresentato sul frontespizio del Bollettino Ufficiale, su ogni atto ufficiale, su ogni tabella indicante gli uffici centrali e periferici della Regione, sulla carta destinata alla corrispondenza esterna degli organi ed uffici regionali, nonché su ogni atto di comunicazione istituzionale della Regione.
3. Il sigillo della Regione è apposto in calce ad ogni atto ufficiale degli organi regionali.
4. La disciplina relativa all'uso e alla riproduzione dei simboli della Regione è stabilita dal Consiglio Regionale con propria deliberazione.
Art. 6. Abrogazione di norme.
1. La
ALLEGATI
(Omissis).
[1] Abrogata dall'art. 8 della