§ 3.5.133 - L.R. 30 maggio 2011, n. 20.
Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali
Data:30/05/2011
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Modifiche al preambolo della l.r. 21/2010
Art. 2.  Modifiche all’articolo 4 della l.r. 21/2010
Art. 3.  Inserimento dell’articolo 49 bis nella l.r. 21/2010
Art. 4.  Modifiche all’articolo 50 della l.r. 21/2010
Art. 5.  Modifiche all’articolo 51 della l.r. 21/2010
Art. 6.  Inserimento dell’articolo 51 bis nella l.r. 21/2010
Art. 7.  Modifiche all’articolo 53 della l.r. 21/2010
Art. 8.  Norme finali


§ 3.5.133 - L.R. 30 maggio 2011, n. 20.

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

(B.U. 1 giugno 2011, n. 24)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere b) e m), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

Considerato quanto segue:

1. L’articolo 22 del d.lgs. 28/2004 prevede che per l’apertura di sale cinematografiche, le regioni, con proprie leggi, disciplinino le modalità di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o all’ampliamento di sale e arene già in attività, anche al fine di razionalizzare la distribuzione sul territorio delle diverse tipologie di strutture cinematografiche, secondo i seguenti principi fondamentali:

a) rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti nel territorio provinciale;

b) ubicazione delle sale e arene, anche in rapporto a quelle operanti nei comuni limitrofi;

c) livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature;

d) esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale e arene esistenti in altra zona dello stesso territorio provinciale.

2. L’esercizio cinematografico rientra nella materia promozione ed organizzazione di attività culturali, a legislazione concorrente, nell’ambito della quale, le regioni, nell’esercitare legittimamente la propria potestà normativa in materia, devono attenersi ai principi fondamentali contenuti nella normativa statale di riferimento;

3. La volontà di considerare la presenza dei cinema sul territorio regionale, specie nei centri storici, quale presidio prioritario rivolto all’accrescimento culturale della comunità, attraverso la previsione di una specifica azione che integri il piano della cultura, disciplinato dalla l.r. 21/2010;

4. L’opportunità di prevedere una differenziazione della tipologia di struttura cinematografica multisala, che consenta una classificazione rispondente alle esigenze del mercato, specie nei centri storici, per diversificare l’offerta cinematografica e fornire agli esercenti nuove opportunità di avvio di imprese nel rispetto della normativa nazionale in materia di programmazione dell’esercizio cinematografico e di governo del territorio;

5. La necessità di apportare modifiche alla l.r. 21/2010 trova fondamento, in particolare, nell’esigenza di attuare il principio relativo all’ubicazione delle sale cinematografiche, anche in rapporto a quelle operanti nei comuni limitrofi, con la previsione contenuta nel capo V, articolo 50 (Autorizzazione all’esercizio cinematografico) della l.r. 21/2010, che subordina l’autorizzazione all’apertura di sale con capienza superiore a settecento posti all’espletamento della conferenza di servizi tra i comuni interessati, nel rispetto dell’indicatore relativo al rapporto posti/popolazione e prevedendo che il regolamento attuativo disciplini conseguentemente gli indicatori regionali ai fini del rilascio delle autorizzazioni all’esercizio cinematografico;

6. La necessità di prevedere l’autorizzazione anche per le sale cinematografiche con capienza inferiore a settecento posti e per le piccole multisala, qualora queste siano localizzate nel medesimo immobile o contigue o comunque configuranti una medesima struttura e qualora nella composizione della società richiedente siano presenti soggetti che hanno trasferito posti cinema nei cinque anni antecedenti la presentazione dell’istanza;

7. Per le grandi multisala gli indicatori tengono conto dell’ubicazione, in relazione alla vivibilità dell’area, intesa come presenza di spazi o servizi culturali, educativi e di socializzazione per la collettività;

8. La necessità che la Regione provveda annualmente all’aggiornamento del numero dei posti autorizzabili a livello di ciascuna provincia, anche attraverso l’istituzione del sistema della rete distributiva delle sale cinematografiche della Toscana.

Approva la presente legge

 

Art. 1. Modifiche al preambolo della l.r. 21/2010

1. Al punto 11 del preambolo della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), le parole: “..nonché l’espressione di un parere in sede di conferenza dei servizi, ai sensi della legge regionale 14 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009)”, sono soppresse.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 21/2010

1. Dopo la lettera n) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 21/2010 è aggiunta la seguente:

“n bis) le linee guida di intervento per la salvaguardia e la valorizzazione del ruolo sociale dei piccoli cinema per la comunità, con l’obiettivo di promuovere una specifica azione contro la desertificazione dei centri storici e per la qualificazione della loro vivibilità.”.

 

     Art. 3. Inserimento dell’articolo 49 bis nella l.r. 21/2010

1. Dopo l’articolo 49 della l.r. 21/2010 è inserito il seguente:

“Art. 49 bis. Particolari tipologie strutturali cinematografiche

1. Nel rispetto dell’articolo 22 (Apertura di sale cinematografiche) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell’articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137), ai fini della presente legge è adottata la seguente classificazione per tipologia strutturale cinematografica “multisala”:

a) piccola multisala: multisala comprendente un massimo di quattro sale, per un numero complessivo di posti non superiore a settecento;

b) media multisala: multisala comprendente da cinque ad un massimo di otto sale;

c) grande multisala: multisala comprendente più di otto sale.”.

 

     Art. 4. Modifiche all’articolo 50 della l.r. 21/2010

1. Al comma 1 dell’articolo 50 della l.r. 21/2010 le parole: “trecento posti” sono sostituite dalle seguenti:

“settecento posti o che la tipologia strutturale cinematografica rientri fra le medie e le grandi multisala.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 50 della l.r. 21/2010 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. L’autorizzazione di cui al comma 1, è richiesta inoltre per le sale cinematografiche con capienza inferiore a settecento posti e per le piccole multisala:

a) qualora siano localizzate nel medesimo immobile o contigue o comunque configuranti una medesima struttura;

b) qualora nella composizione della società richiedente siano presenti soggetti che hanno trasferito posti cinema nei cinque anni antecedenti la presentazione dell’istanza, ovvero soggetti che abbiano un qualsiasi rapporto societario con essi, tale condizione si applica anche alle imprese individuali.

1 ter. Ai fini dell’individuazione degli indicatori di cui all’articolo 51, comma 1, sono considerati anche i posti cinema delle strutture non soggette ad autorizzazione.

Per tali posti è previsto il divieto di accorpamento con altri posti cinema tale da configurare una struttura di tipologia diversa dalla piccola multisala.”.

3. Dopo il comma 2 dell’articolo 50 della l.r. 21/2010 sono inseriti i seguenti:

“2 bis. Ai fini dell’autorizzazione all’apertura di grandi multisala, il comune territorialmente competente indice la conferenza dei servizi ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), alla quale partecipano i comuni facenti parte dello stesso quadrante o sub-area di cui all’allegato B del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 aprile 2009, n. 15/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 “Codice del Commercio. Testo Unico in materia di Commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”). In conformità all’articolo 28, comma 2, della l.r. 40/2009, qualora nel corso della conferenza non si raggiunga l’unanimità, ai fini dell’autorizzazione si tiene conto delle posizioni prevalenti espresse dai comuni che amministrano la maggioranza dei cittadini residenti nello stesso quadrante o sub-area di cui all’allegato B del d.p.g.r. 15/R/2009.

2 ter. Per le medie e grandi multisala l’autorizzazione, rilasciata a seguito della conferenza di servizi, può essere condizionata da prescrizioni vincolanti volte a garantire un utilizzo della struttura anche a fini culturali, educativi e di socializzazione da parte della collettività.”.

4. Al comma 7 dell’articolo 50 della l.r. 21/2010 dopo le parole: “nonché le” è inserita la seguente “ulteriori”.

 

     Art. 5. Modifiche all’articolo 51 della l.r. 21/2010

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 21/2010 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Per le medie e grandi multisala gli indicatori tengono conto, fermo restando il tassativo rispetto degli indicatori di cui al comma 1, anche dell’ubicazione, particolarmente in relazione alla vivibilità dell’area, intesa come presenza di spazi e servizi culturali, educativi e di socializzazione per la collettività.

1 ter. Per le grandi multisala gli indicatori regionali prevedono la distanza di almeno quindici chilometri in linea l’aria da ogni altra struttura cinematografica presente sul territorio.

1 quater. La Regione ogni anno verifica a livello di ciascuna provincia il numero dei posti autorizzabili; nel caso in cui il quoziente provinciale risulti superiore al quoziente regionale, i posti cinema resisi disponibili a seguito di chiusure vengono comunque mantenuti al fine di garantire il numero complessivo di posti a livello provinciale presenti nell’anno precedente.

1 quinquies. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 53, definisce gli indicatori regionali di cui ai commi 1 e 1 bis, nonché le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1 quater.”.

 

     Art. 6. Inserimento dell’articolo 51 bis nella l.r. 21/2010

1. Dopo l’articolo 51 della l.r. 21/2010 è inserito il seguente:

“Art. 51 bis. Sistema della rete distributiva

1. Ai fini del calcolo degli indicatori di cui all’articolo 51, è istituito il sistema informativo della rete distributiva delle sale cinematografiche della Toscana.

2. Il sistema informativo di cui al comma 1, viene aggiornato annualmente a seguito dell’acquisizione dei dati ufficiali rilasciati dai titolari dei dati stessi.

3. Il sistema informativo di cui al comma 1, fa parte del sistema informativo regionale (SIR) ed è conforme alle disposizioni di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza).

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le fonti informative del sistema e sono definite le relative modalità operative di organizzazione e di funzionamento.”.

 

     Art. 7. Modifiche all’articolo 53 della l.r. 21/2010

1. Dopo la lettera t) del comma 2 dell’articolo 53 della l.r. 21/2010 sono aggiunte le seguenti:

“t bis) gli indicatori di cui al comma 1 e 1 bis dell’articolo 51;

t ter) le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1 quater dell’articolo 51.”

 

     Art. 8. Norme finali

1. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 50, comma 1 bis, lettera b), sono presi in considerazione i trasferimenti dei posti cinema avvenuti successivamente all’entrata in vigore delle presente legge.

2. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 51, comma 1 quater, si considerano i posti cinema resisi disponibili al 31 dicembre 2011.

3. La Giunta regionale effettua entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge la verifica del suo stato di attuazione, ai fini della salvaguardia dell’offerta culturale con particolare riferimento alle sale cinematografiche, alle piccole multisala ed al cinema d’essai e ne dà comunicazione al Consiglio regionale.