§ 3.1.303 – L.R. 21 marzo 2006, n. 11.
Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 52 (Centro per lo studio e la prevenzione oncologica (CSPO). Conferimento della personalità giuridica [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:21/03/2006
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Modifica all’articolo 8 della l.r. 52/2000.


§ 3.1.303 – L.R. 21 marzo 2006, n. 11. [1]

Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 52 (Centro per lo studio e la prevenzione oncologica (CSPO). Conferimento della personalità giuridica di diritto pubblico ai fini del riconoscimento statale di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269).

(B.U. 31 marzo 2006, n. 10).

 

Art. 1. Modifica all’articolo 8 della l.r. 52/2000.

     1. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 52, modificato dalla legge regionale 12 maggio 2003, n. 23, è sostituito dal seguente:

     “2. La revoca della personalità giuridica è comunque disposta qualora il procedimento di riconoscimento del CSPO, quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, non si concluda entro il 31 dicembre 2007.”.


[1] Abrogata dall'art. 118 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47, con la decorrenza ivi prevista.