Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera |
Data: | 12/05/2003 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 52). |
Art. 2. (Entrata in vigore). |
§ 3.1.158 - L.R. 12 maggio 2003, n. 23.
Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 52 (Centro per lo studio e la prevenzione oncologica (C.S.P.O.). Conferimento della personalità giuridica di diritto pubblico ai fini del riconoscimento statale di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269).
(B.U. 16 maggio 2003, n. 20).
Art. 1. (Modifica dell'articolo 8 della
1. L’articolo 8 della
“Art. 8. (Disposizioni transitorie e finali).
1. Qualora il procedimento di riconoscimento del C.S.P.O. quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico si concluda con esito negativo, il Presidente della Giunta regionale, con decreto, dispone la revoca della personalità giuridica di diritto pubblico attribuita ai sensi dell’articolo 1 ed adotta i provvedimenti conseguenti.
2. La revoca della personalità giuridica è comunque disposta qualora il procedimento di riconoscimento del C.S.P.O. quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico non si concluda entro il 30 aprile 2003”.
Art. 2. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.