Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici |
Data: | 17/11/2010 |
Numero: | 57 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 1/2009 |
Art. 2. Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 1/2009 |
Art. 3. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 1/2009 |
Art. 4. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 1/2009 |
Art. 5. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 1/2009 |
Art. 6. Modifiche all’articolo 7 bis della l.r. 1/2009 |
Art. 7. Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 1/2009 |
Art. 8. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 1/2009 |
Art. 9. Modifiche all’articolo 10 della l.r 1/2009 |
Art. 10. Modifiche all’articolo 11 della l.r 1/2009 |
Art. 11. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 1/2009 |
Art. 12. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 1/2009 |
Art. 13. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 1/2009 |
Art. 14. Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 1/2009 |
Art. 15. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 1/2009 |
Art. 16. Sostituzione della rubrica della sezione III del capo II della l.r. 1/2009 |
Art. 17. Sostituzione dell’articolo 19 della l.r. 1/2009 |
Art. 18. Sostituzione dell’articolo 20 della l.r. 1/2009 |
Art. 19. Modifiche all’articolo 44 della l.r. 1/2009 |
Art. 20. Modifiche all’articolo 53 della l.r. 1/2009 |
Art. 21. Modifiche all’articolo 57 della l.r. 1/2009 |
Art. 22. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 63/2005 |
Art. 23. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 63/2005 |
Art. 24. Inserimento dell’art. 3 bis nella l.r. 63/2005 |
Art. 25. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 63/2005 |
Art. 26. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 63/2005 |
§ 2.1.284 - L.R. 17 novembre 2010, n. 57.
Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell’Avvocatura regionale).
(B.U. 24 novembre 2010, n. 46)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;
Visto il
Visto il
Vista la
Vista la
Visto il parere espresso dalla Prima Commissione consiliare permanente nella seduta del 2 novembre 2010;
Considerato quanto segue:
1. Il programma di governo della Giunta regionale per la legislatura 2010 – 2015 prevede interventi finalizzati al contenimento della spesa corrente per il funzionamento della pubblica amministrazione e al miglioramento dell’efficienza gestionale degli uffici regionali;
2. Nell’attribuzione delle deleghe al Presidente della Giunta regionale sono riservati incisivi poteri di coordinamento delle politiche regionali, pertanto è necessario rafforzare il ruolo e le attribuzioni del Direttore generale della Presidenza al fine di assicurare la coerenza dell’azione amministrativa con le politiche regionali;
3. Al fine di assicurare un più incisivo controllo della spesa e l’anzidetta coerenza dell’azione amministrativa con le politiche regionali, è consentita ai direttori generali la riserva di risorse per il perseguimento di obiettivi specifici di carattere strategico per l’ente;
4. In coerenza con la politica di contenimento dei costi la Giunta regionale ha ridotto il numero delle direzioni generali. Questo comporta una ridefinizione del ruolo delle aree di coordinamento, al fine di assicurare l’effettivo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite e il recupero delle attività svolte dalle direzioni soppresse;
5. L’Avvocatura regionale è una struttura peculiare in posizione di autonomia rispetto alle direzioni generali. È pertanto necessario l’adeguamento delle disposizioni relative, sia nella
6. Nel caso di promozione delle liti, di competenza dell’Avvocato generale, viene introdotta una preventiva comunicazione alla Giunta regionale, al fine di consentire alla Giunta stessa di esprimersi in merito, salvaguardando nel contempo la tempestiva promozione dell’azione giurisdizionale;
7. Appare necessario integrare i requisiti professionali dell’Avvocato generale, previsti dalla normativa vigente, prescrivendo una qualificata esperienza professionale nel settore di maggiore rilievo nell’ambito dell’attività di patrocinio legale dell’Avvocatura regionale;
8. Occorre dare attuazione nell’ordinamento regionale alle nuove disposizioni in materia di poteri disciplinari, previste dal
9. Il nuovo sistema di valutazione del personale pubblico, introdotto dal
10. Al fine di garantire l’autonomia del Consiglio regionale in merito alle modalità di valutazione, l’organismo indipendente di valutazione deve essere nominato d’intesa fra la Giunta regionale ed il Consiglio regionale, tranne che quest’ultimo non dichiari, con deliberazione del proprio Ufficio di presidenza, di voler procedere a nominare un autonomo organismo indipendente di valutazione, sempre nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge nazionale.
Approva la presente legge
CAPO I
Modifiche alla
(Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)
Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della
1. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 2 della
Art. 2. Sostituzione dell’articolo 3 della
1. L’articolo 3 della
“Art. 3
Direzioni generali ed Avvocatura regionale
1. La struttura operativa regionale è costituita dalle direzioni generali e dall’Avvocatura regionale di cui alla
2. Le direzioni generali sono le strutture di massima dimensione a supporto degli organi di governo della Regione.
3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, la Giunta regionale individua con propria deliberazione le direzioni generali e ne definisce le competenze.”.
Art. 3. Sostituzione dell’articolo 5 della
1. L’articolo 5 della
“Art. 5
Direttore generale della Presidenza e Comitato tecnico di direzione
1. Il Direttore generale della Presidenza opera a diretto riferimento del Presidente della giunta regionale e, oltre a svolgere le funzioni di cui all’articolo 7, assicura:
a) la rispondenza complessiva dell’attività della struttura operativa della Regione e degli enti e organismi dipendenti agli obiettivi definiti dalla Giunta regionale;
b) il costante raccordo con gli indirizzi impartiti dagli organi di direzione politica;
c) la coerenza generale dei profili organizzativi, finanziari e giuridici dell’azione regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Direttore generale della Presidenza sovrintende alle funzioni svolte dai direttori generali nell’ambito delle direzioni di competenza avvalendosi del Comitato tecnico di direzione (CTD), da lui presieduto e costituito dai direttori generali e dall’Avvocato generale di cui all’articolo 3 bis della
3. Il CTD esprime obbligatoriamente il proprio parere sulle proposte di legge, sui regolamenti, sugli atti di programmazione generale, sui programmi settoriali di indirizzo e sugli atti di organizzazione di competenza della Giunta regionale.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, specifica le competenze e le modalità di funzionamento del CTD.
5. Alle riunioni del CTD è invitato, di norma, il Segretario generale del Consiglio regionale di cui all’articolo 18 della
Art. 4. Sostituzione dell’articolo 6 della
1. L’articolo 6 della
“Art. 6
Aree di coordinamento e settori
1. Le aree di coordinamento e i settori sono le strutture a responsabilità dirigenziale costituite all’interno delle direzioni generali e dell’Avvocatura regionale.
2. Le aree di coordinamento sono le strutture dirigenziali di maggiore complessità e sono istituite, in ambiti di competenze omogenee o di funzioni trasversali, per la direzione amministrativa e funzionale dei settori e delle posizioni dirigenziali individuali, di cui all’articolo 11, a cui sono sovraordinate. Alle aree di coordinamento può essere inoltre attribuita la titolarità di un insieme di competenze e attività.
3. I settori sono le strutture dirigenziali costituite per lo svolgimento di un insieme di competenze e di attività, in relazione ai servizi erogati, ai processi gestiti o allo svolgimento di attività professionali specialistiche.
4. I settori sono, di norma, costituiti nell’ambito delle aree di coordinamento. Nei casi in cui svolgano funzioni di carattere trasversale che interessano l’intera direzione sono costituiti a diretto riferimento del direttore generale.
5. Le aree di coordinamento all’interno della Direzione generale della Presidenza e dell’Avvocatura regionale sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale. Le aree di coordinamento all’interno delle altre direzioni generali sono costituite con deliberazione della Giunta regionale.
6. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere determinati i criteri per la differenziazione delle aree di coordinamento sulla base della complessità delle funzioni svolte.
7. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinati i criteri per l’individuazione della complessità dei settori e per la differenziazione dei medesimi.
8. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni amministrative e gestionali connesse all’espletamento dell’attività di commissario ai sensi della
Art. 5. Sostituzione dell’articolo 7 della
1. L’articolo 7 della
“Art. 7
Direttore generale
1. Il direttore generale assicura l’unitarietà di azione della direzione generale e svolge le seguenti funzioni:
a) definisce gli indirizzi e il programma annuale della direzione generale, assicurando l’integrazione con le altre direzioni generali;
b) assiste e supporta gli organi di direzione politica proponendo gli atti di competenza degli stessi, predisposti dalle strutture interne alla direzione;
c) sovrintende all’attuazione dei programmi e delle direttive generali, definiti dagli organi di direzione politica, da parte delle aree di coordinamento e dei settori di diretto riferimento;
d) adotta gli atti organizzativi generali in coerenza con le scelte definite dal CTD e presiede alle funzioni di carattere trasversale svolte dai settori di diretto riferimento;
e) assicura la coerenza complessiva dei rapporti tra la direzione e gli enti e organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale;
f) costituisce, modifica e sopprime i settori, previo parere del CTD, reso sulla base di un’istruttoria della direzione generale competente in materia di organizzazione e, su proposta del coordinatore di area, per i settori costituiti all’interno dell’area;
g) nomina e revoca, previa comunicazione alla Giunta regionale, i coordinatori di area;
h) nomina e revoca i responsabili dei settori, individua le posizioni dirigenziali individuali di cui all’articolo 11 e assegna i relativi incarichi, su proposta del coordinatore di area per i settori e le posizioni costituiti all’interno dell’area;
i) assegna alle aree e ai settori di diretto riferimento gli obiettivi e le risorse umane, strumentali e finanziarie, nell’ambito delle quali può riservarsi specifiche risorse finanziarie funzionali a obiettivi di carattere strategico, nonché quelle relative alle spese generali della direzione;
j) dirige, coordina e controlla l’attività delle aree e dei settori di diretto riferimento costituiti all’interno della direzione generale e assume nei confronti dei coordinatori di area e dei dirigenti dei suddetti settori poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché di inosservanza delle direttive impartite ai fini dell’attuazione degli indirizzi politici;
k) esercita le funzioni di valutazione nei confronti dei coordinatori di area, dei responsabili dei settori e dei dirigenti di cui all’articolo 11, a suo diretto riferimento.
2. Il direttore generale promuove l’azione disciplinare, irroga le sanzioni di sua competenza, nei confronti del personale non dirigenziale posto a suo diretto riferimento e del personale dirigenziale assegnato alla direzione generale e trasmette, all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, gli atti relativi a violazioni che comportano sanzioni più gravi di quelle di sua competenza;
3. Il Direttore generale della Presidenza esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei responsabili delle strutture di cui all’articolo 40 e trasmette all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che comportano sanzioni più gravi di quelle di sua competenza.
4. Il direttore generale, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un coordinatore di area o da un dirigente a tempo indeterminato della direzione generale, da lui designato.
5. All’Avvocato generale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti i compiti e le attribuzioni del direttore generale.”.
Art. 6. Modifiche all’articolo 7 bis della
1. Il comma 4 dell’articolo 7 bis della
Art. 7. Sostituzione dell’articolo 8 della
1. L’articolo 8 della
“Art. 8
Coordinatore di area
1. Il coordinatore di area assicura l’integrazione delle attività delle strutture dirigenziali interne all’area, in coerenza con gli obiettivi definiti dagli organi di direzione politica e assegnati all’area dal direttore generale.
2. Al fine di cui al comma 1, il coordinatore di area, ferma restando l’autonomia dei dirigenti responsabili di settore e di posizione dirigenziale individuale di cui agli articoli 9 e 11, svolge le seguenti funzioni:
a) verifica l’attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definiti dagli organi di direzione politica e assegnati dal direttore generale;
b) sovrintende all’attività dei dirigenti che riferiscono all’area, con facoltà di esercitare nei loro confronti poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché di inosservanza delle direttive impartite ai fini dell’attuazione degli indirizzi politici;
c) appone il proprio visto sugli atti di competenza degli organi di direzione politica predisposti dalle strutture interne all’area, al fine di verificarne la coerenza con gli obiettivi definiti dagli organi stessi;
d) definisce il piano di lavoro e assegna gli obiettivi, le risorse umane e le risorse finanziarie alle strutture interne all’area;
e) propone al direttore generale la costituzione, la modifica, la soppressione dei settori e delle posizioni dirigenziali individuali interni all’area e la nomina dei relativi responsabili;
f) per le attività a lui riservate, adotta gli atti di competenza e predispone gli atti di competenza degli organi di direzione politica;
g) procede alla valutazione del personale a suo diretto riferimento e dei dirigenti che riferiscono all’area;
h) promuove i procedimenti disciplinari ed irroga le sanzioni di sua competenza nei confronti del personale non dirigenziale posto a suo diretto riferimento e trasmette all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che, ai sensi della vigente normativa nazionale, comportano sanzioni più gravi di quelle di sua competenza.
3. Il coordinatore di area, in caso di assenza temporanea, è sostituito dal direttore generale o da un dirigente dell’area designato dal direttore generale.”.
Art. 8. Modifiche all’articolo 9 della
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della
a) predispone gli atti di competenza degli organi di direzione politica e, nel caso di strutture interne ad area di coordinamento, li sottopone al visto del coordinatore di area;
b) attua i programmi, cura le attività e adotta gli atti di competenza del settore;
c) dirige, organizza e controlla il settore, attuando le misure idonee a migliorarne la funzionalità, assegna gli obiettivi e, in relazione a questi, ripartisce le relative risorse;
d) promuove i procedimenti disciplinari ed irroga le sanzioni di sua competenza nei confronti del personale assegnato al settore e trasmette all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che, ai sensi della vigente normativa nazionale, comportano sanzioni più gravi di quelle di sua competenza;
e) garantisce l’integrazione e il raccordo organizzativo di funzioni trasversali ove non sia costituita un’area di coordinamento;
f) elabora il piano di lavoro del settore, ne verifica l’attuazione e procede alla valutazione del personale assegnato.”.
Art. 9. Modifiche all’articolo 10 della l.r 1/2009
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della
Art. 10. Modifiche all’articolo 11 della l.r 1/2009
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della
Art. 11. Modifiche all’articolo 13 della
1. Al comma 2 dell’articolo 13 della
2. Il comma 3 dell’articolo 13 della
“3. Il contratto di cui al comma 1, non può avere durata superiore a cinque anni ed è rinnovabile.”.
Art. 12. Modifiche all’articolo 14 della
1. Al comma 3 dell’articolo 14 della
2. Al comma 4 dell’articolo 14 della
3. Il comma 5 dell’articolo 14 della
“5. I requisiti dell’Avvocato generale sono definiti dall’articolo 3 bis della
Art. 13. Modifiche all’articolo 16 della
1. Il comma 2 dell’articolo 16 della
“2. In caso di cessazione anticipata dall’incarico, il Presidente della Giunta regionale può attribuire l’incarico stesso a un altro direttore generale o ad un dirigente regionale, per un periodo non superiore a centottanta giorni. Al dirigente incaricato non si applica la novazione del rapporto di lavoro e compete, oltre al trattamento economico in godimento, la differenza fra tale trattamento e quello spettante ai sensi dell’articolo 15, comma 2.”.
2. Al comma 3 dell’articolo 16 della
Art. 14. Sostituzione dell’articolo 17 della
1. L’articolo 17 della
“Art. 17
Incarichi di coordinatore di area e di responsabile di settore
1. Gli incarichi di coordinatore di area sono attribuiti con decreto del direttore generale, previa comunicazione alla Giunta regionale. Tali incarichi cessano decorsi sessanta giorni dal conferimento dell’incarico al nuovo direttore generale e non sono automaticamente rinnovabili.
2. Gli incarichi di responsabile di settore sono attribuiti con decreto del direttore generale e cessano decorsi sessanta giorni dal conferimento dell’incarico al nuovo direttore generale. I nuovi incarichi sono attribuiti dal direttore generale entro il medesimo termine, decorso inutilmente il quale, gli incarichi dei precedenti responsabili sono rinnovati automaticamente.
3. Per far fronte a eccezionali esigenze organizzative, il direttore generale competente in materia di personale può conferire, con le procedure previste dall’articolo 18, comma 3, l’incarico di responsabile temporaneo di una struttura vacante a un dirigente già responsabile di struttura qualora quest’ultimo sia assegnato a una direzione generale diversa da quella in cui le strutture vacanti si collocano.”.
Art. 15. Modifiche all’articolo 18 della
1. Il comma 4 dell’articolo 18 della
Art. 16. Sostituzione della rubrica della sezione III del capo II della
1. La rubrica della sezione III del capo II della
Art. 17. Sostituzione dell’articolo 19 della
1. L’articolo 19 della
“Art. 19
Soggetti della valutazione
1. La valutazione dei direttori generali e dell’Avvocato generale è effettuata dalla Giunta regionale.
2. La valutazione dei coordinatori di area è effettuata dal direttore generale di riferimento.
3. La valutazione dei responsabili di settore e dei dirigenti di cui all’articolo 11, di diretto riferimento al direttore generale, è effettuata da quest’ultimo.
4. La valutazione dei responsabili di settore e dei dirigenti di cui all’articolo 11, che riferiscono a un’area di coordinamento, è effettuata dal coordinatore di area.
5. La valutazione del personale non appartenente alla qualifica dirigenziale è effettuata dal dirigente di diretto riferimento.”.
Art. 18. Sostituzione dell’articolo 20 della
1. L’articolo 20 della
“Art. 20
Criteri e procedure per la valutazione
1. Con il regolamento di cui all’articolo 69, sono disciplinate le procedure per la valutazione del personale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa nazionale vigente.
2. Il regolamento disciplina, in particolare:
a) l’istituzione di un unico organismo indipendente di valutazione per il personale della Giunta regionale e degli enti dipendenti, a carattere collegiale, composto da soggetti esterni all’amministrazione, dotati di elevata professionalità e di pluriennale esperienza in materia di valutazione con particolare riferimento al settore pubblico;
b) l’indennità da corrispondere ai componenti dell’organismo di cui alla lettera a), determinata in relazione alla complessità delle funzioni attribuite, all’impegno richiesto ed alle conseguenti responsabilità, in ogni caso senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, rispetto a quelli già stanziati per il funzionamento complessivo della struttura regionale;
c) il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione lavorativa del personale, delineato in rapporto ai risultati conseguiti a livello organizzativo ed a livello individuale, con definizione delle relative fasce di merito;
d) gli strumenti volti a premiare il merito sulla base degli esiti delle valutazioni.
3. I componenti dell’organismo di valutazione cui al comma 2, lettera a), sono nominati dal Presidente della Giunta regionale d’intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, qualora il Consiglio regionale intenda avvalersi del medesimo organismo per la valutazione del proprio personale. Non si procede all’intesa nel caso in cui l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale deliberi di costituire un autonomo organismo indipendente per la valutazione del personale del Consiglio regionale.
4. Il mancato raggiungimento degli obiettivi oppure l’inosservanza delle direttive impartite dal direttore generale possono comportare la revoca dell’incarico dirigenziale. Nei casi di particolare gravità il rapporto di lavoro può essere risolto, secondo le disposizioni del codice civile e in conformità alle previsioni del contratto collettivo.
5. I provvedimenti di cui al comma 4 sono adottati dal direttore generale di riferimento, anche su proposta dei coordinatori di area per i dirigenti assegnati all’area stessa, previo conforme parere del Comitato dei garanti di cui all’articolo 21. La proposta di provvedimento è comunicata al dirigente interessato che ha diritto di presentare le proprie controdeduzioni entro trenta giorni.
6. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro venti giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Il termine può essere interrotto una sola volta per richiesta di chiarimenti, che devono essere forniti dal direttore generale interessato entro quindici giorni dalla richiesta e ricomincia a decorrere trascorsi i quindici giorni suddetti.”.
Art. 19. Modifiche all’articolo 44 della
1. Dopo il comma 7 dell’articolo 44 della
“7 bis. Le funzioni disciplinari nei confronti del personale di cui al presente articolo, sono esercitate dall’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, su iniziativa del responsabile di cui all’articolo 41.”.
Art. 20. Modifiche all’articolo 53 della
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 53 della
“6 bis. Le funzioni disciplinari nei confronti del personale di cui al presente articolo, sono esercitate dall’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, su iniziativa del responsabile di cui all’articolo 50.”
Art. 21. Modifiche all’articolo 57 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 57 della
“2 bis. Le funzioni disciplinari nei confronti del personale di cui al presente articolo, sono esercitate dall’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, su iniziativa del responsabile di cui all’articolo 58.”
CAPO II
Modifiche alla
(Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio
della Regione Toscana e degli enti dipendenti.
Attribuzioni dell’Avvocatura regionale)
Art. 22. Modifiche all’articolo 2 della
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della
“1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, promuove e resiste in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, conferendo apposito mandato. Negli altri casi, con proprio decreto, l’Avvocato generale di cui all’articolo 3 bis promuove le liti, previa comunicazione alla Giunta regionale e salvo deliberazione contraria di quest’ultima, e resiste alle stesse.”.
2. Al comma 3 dell’articolo 2 della
3. Al comma 4 dell’articolo 2 della
Art. 23. Modifiche all’articolo 3 della
1. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 3 della
Art. 24. Inserimento dell’art. 3 bis nella
1. Dopo l’articolo 3 della
“Art. 3 bis. Avvocato generale
1. All’Avvocatura è preposto un responsabile, denominato Avvocato generale.
2. L’Avvocato generale può essere scelto fra dirigenti interni o soggetti esterni all’amministrazione regionale, che abbiano esercitato per almeno cinque anni la professione di avvocato abilitato al patrocinio alle giurisdizioni superiori e che abbiano acquisito una documentata e qualificata esperienza professionale nel settore pubblicistico.”.
Art. 25. Modifiche all’articolo 4 della
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della
Art. 26. Modifiche all’articolo 5 della
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della