Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici |
Data: | 20/07/2005 |
Numero: | 46 |
Sommario |
Art. 1. Sostituzione dell’articolo 3 del regol. reg. 5/1999. |
§ 2.1.241 - D.P.G.R. 20 luglio 2005, n. 46/R.
Modifiche all’art. 3 del regolamento regionale 24 dicembre 1999, n. 5 (Regolamento di attuazione concernente le norme per l’accesso al ruolo unico regionale e per l’assunzione a tempo determinato).
(B.U. 29 luglio 2005, n. 30).
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall’articolo 1 della
Visto l’articolo 42, comma 2, dello Statuto;
Vista la
Visto il
Vista la preliminare decisione della Giunta regionale n. 1 del 30.05.05 adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato Tecnico della Programmazione, nonché delle competenti strutture di cui all’articolo 29 della
Acquisito il parere della I Commissione consiliare espresso nella seduta del 28 giugno 2005;
Ritenuto di tener conto parzialmente delle osservazioni formulate nel parere della I Commissione consiliare;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 715 del 18 luglio 2005 che approva le modifiche all’art. 3 del
EMANA
il seguente Regolamento:
Art. 1. Sostituzione dell’articolo 3 del rego
1. L’articolo 3 del
“Art. 3. Modalità di assunzione a tempo determinato.
1. Le selezioni dal personale da reclutare a tempo determinato, nei casi previsti dalle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), sono effettuate applicando i principi di cui all’articolo 36 del
a) per i profili professionali collocati nelle categorie Ae B, posizione economica B1, le assunzioni sono effettuate secondo le modalità di cui all’articolo 22 ter della
b) per i profili professionali collocati nelle categorie B, posizione economica B3, C e D le assunzioni sono effettuate utilizzando apposite graduatorie degli aspiranti, distinte per profili professionali ed eventualmente per provincia, e predisposte, previo avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), dal dirigente della struttura competente in materia di reclutamento di personale, sulla base di selezioni per titoli; la specificazione dei titoli è contenuta nell’avviso pubblico. Le graduatorie hanno validità triennale e possono essere prorogate con le modalità previste dall’articolo 54, comma 6 della
c) nei casi previsti alla lettera b) l’amministrazione, ove lo ritenga necessario in relazione ai compiti da svolgere, può procedere alla preventiva verifica dell’idoneità del personale da assumere; tale verifica di idoneità non comporta valutazione comparativa;
d) qualora esistano graduatorie in vigore di idonei in pubbliche selezioni per la copertura di posti del ruolo unico regionale, le assunzioni sono effettuate attingendo prioritariamente da dette graduatorie ed escludendo gli idonei già dipendenti a tempo indeterminato della Regione;
e) le assunzioni di personale a tempo determinato per l’attuazione di progetti speciali che richiedono il possesso di esperienze o competenze specifiche possono essere effettuate mediante selezioni per titoli, per esame o per titoli ed esame.
2. L’assunzione può avvenire con rapporto di lavoro sia a tempo pieno che a tempo parziale.
3. Le procedure di selezione sono indette con decreto del dirigente della struttura competente in materia di reclutamento di personale e si svolgono con modalità che ne garantiscono l’imparzialità, la tempestività, l’economicità e la celerità di espletamento ricorrendo, se necessario, all’ausilio di sistemi automatizzati.
4. L’amministrazione, nel rispetto della normativa vigente nonché del CCNL, può ricorrere alla somministrazione di lavoro a termine e ai contratti di formazione e lavoro.”