§ 5.4.27 - L.R. 19 luglio 1998, n. 6.
Ulteriori modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti interventi di previdenza integrativa nonché nuovi interventi in materia.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 lavoro e formazione professionale
Data:19/07/1998
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Nuove modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, concernente "Interventi in materia di previdenza integrativa").
Art. 2.  (Disposizioni transitorie).
Art. 3.  (Analisi e valutazione delle politiche regionali in materia di previdenza integrativa e complementare).
Art. 4.  (Rimborso oneri di gestione).
Art. 5.  (Proroga dei termini).
Art. 6.  (Nuove modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, concernente "Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei [...]
Art. 7.  (Nuove modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, concernente "Istituzione dell'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe").
Art. 8.  (Nuove modifiche alle leggi regionali 27 novembre 1993, n. 19, 27 novembre 1995, n. 12 e 1 agosto 1996, n. 3).
Art. 9.  (Fondo di copertura previdenziale per i non autosufficienti).
Art. 10.  (Delega delle funzioni amministrative).
Art. 11.  (Costituzione di due Istituti autonomi per la previdenza e le assicurazioni sociali).
Art. 12.  (Norma finanziaria).


§ 5.4.27 - L.R. 19 luglio 1998, n. 6. [1]

Ulteriori modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti interventi di previdenza integrativa nonché nuovi interventi in materia.

(B.U. 28 luglio 1998, n. 31).

Capo I

(Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali

concernenti interventi di previdenza integrativa)

 

Art. 1. (Nuove modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, concernente "Interventi in materia di previdenza integrativa").

     1. Alla legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, concernente "Interventi in materia di previdenza integrativa", sono apportate le ulteriori modifiche come di seguito:

     a) [2];

     b) [3];

     c) [4];

     d) [5];

     e) [6];

     f) [7];

     g) [8];

     h) [9];

     i) [10];

     j) [11];

     k) [12];

     l) [13];

     m) [14];

     n) [15];

     o) [16];

     p) [17];

     q) [18];

     r) [19];

     s) [20];

     t) [21];

     u) [22];

     v) [23];

     w) [24];

     x) [25].

 

     Art. 2. (Disposizioni transitorie).

     1. Le persone che abbiano sottoscritto l'adesione alla contribuzione per gli assegni di natalità e di cura ai sensi della previgente normativa hanno facoltà di estinguere il rapporto previdenziale purché risultino in regola con l'obbligo contributivo al 31 dicembre 1997. In alternativa possono proseguire le assicurazioni secondo le modalità previste dalla presente legge conservando l'anzianità contributiva e assicurativa maturata.

     2. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore dei Regolamenti provinciali di cui all'articolo 3 quater, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), dovrà essere versata la contribuzione minima.

     3. Per le nascite, le adozioni e gli affidamenti preadottivi verificatisi nei primi centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per gli assegni di natalità e di cura si prescinde dall'esistenza del periodo di almeno un anno di anzianità assicurativa e contributiva purché la persona richiedente risulti iscritta all'atto dell'evento [26].

     4. Per le nascite, le adozioni e gli affidamenti preadottivi verificatisi successivamente al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1999, il termine di cui al comma 1 degli articoli 10 e 18 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, come modificati dall'articolo 1, comma 1, rispettivamente alle lettere k) e r), è ridotto a sei mesi [27].

     5. Per l'anno 1998, per l'adesione all'assicurazione per degenza ospedaliera dovuta a malattia e a quella per infortuni domestici di cui al comma 1 degli articoli 23 e 28 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, la contribuzione deve essere versata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     6. La contribuzione per degenza ospedaliera dovuta a malattia e quella per infortuni domestici versata entro il 31 dicembre 1997, assicura la copertura per l'anno 1998.

     7. In caso di mancato o incompleto versamento dei contributi dovuti per il periodo anteriore all'entrata in vigore della presente legge, si applica la normativa previgente.

     8. Per il primo semestre dell'anno 1998 l'assegno di cui all'articolo 14 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 è concesso secondo i criteri e le misure vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

     9. Fino all'entrata in vigore dei Regolamenti di cui al citato articolo 3 quater, per l'individuazione del reddito di cui al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera n), si applicano le disposizioni previste dal decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 13 maggio 1988, n. 153.

     10. Il Regolamento di cui al citato articolo 3 quater è emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. (Analisi e valutazione delle politiche regionali in materia di previdenza integrativa e complementare).

     1. Al fine di una puntuale valutazione degli interventi regionali in materia di previdenza integrativa e complementare la Giunta regionale definisce con apposito regolamento, sentite le Giunte provinciali di Bolzano e di Trento ed entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge, un sistema di raccolta e gestione delle informazioni sugli esiti e sulle modalità di attuazione degli interventi in materia. A tal fine, verranno in via prioritaria utilizzati i dati raccolti durante l'iter istruttorio delle domande per accedere ai benefici previsti ed i dati contabili degli uffici ed i servizi preposti alla gestione amministrativa degli interventi.

 

     Art. 4. (Rimborso oneri di gestione).

     1. [28].

     2. L'attuazione del comma 1 decorre dall'esercizio finanziario 1998.

     3. A parziale rimborso delle spese sostenute, per gli anni 1996 e 1997 è assegnata una somma una tantum pari a lire 1 miliardo a ciascuna Provincia autonoma.

 

     Art. 5. (Proroga dei termini).

     1. I termini per la presentazione delle domande di cui agli articoli 11, 12, 20, 21, 25 e 29 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 e successive modificazioni nel testo previgente all'entrata in vigore della presente legge, delle domande di cui agli articoli 5 e 16 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni sono prorogati al 31 dicembre 1998. Entro tale termine dovrà essere altresì comunicata l'adesione di cui al comma 1 degli articoli 11 e 21 citati e versata la contribuzione arretrata dovuta dall'anno 1992 in poi, con le maggiorazioni di cui al comma 4 dell'articolo 11 medesimo.

     2. Le domande presentate ai sensi delle disposizioni di legge di cui al comma 1, già respinte alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate a domanda da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Le domande per ottenere le prestazioni di cui all'articolo 13 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, qualora l'avente diritto sia deceduto prima del 30 settembre 1993, possono essere presentate dai superstiti entro il 31 dicembre 1998.

 

     Art. 6. (Nuove modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, concernente "Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni").

     1. Alla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, sono apportate le seguenti variazioni ed integrazioni:

     a) [29];

     b) [30];

     c) [31];

     d) [32];

     e) [33];

     f) [34];

     g) [35].

     2. Sono fatti salvi i rapporti giuridici insorti e gli effetti prodotti sulla base della normativa previgente, ai sensi della quale si decide pure in ordine alle domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7.

 

     Art. 7. (Nuove modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, concernente "Istituzione dell'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe").

     1. Alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

     a) [36];

     b) [37];

     c) [38];

     d) [39];

     e) [40];

     f) [41];

     g) [42];

     h) [43];

     i) [44];

     l) [45].

     2. In fase di prima applicazione, per i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto i cinquantasette anni e che aderiscano all'assicurazione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, il requisito dell'anzianità assicurativa di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g), è ridotto a cinque anni. In tal caso la contribuzione annua prevista dall'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, come modificato dall'articolo 7, comma 1, è triplicata [46].

     3. Per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato il cinquantesimo anno di età e aderiscano

all'assicurazione entro i termini di cui al comma 2, la pensione è corrisposta a decorrere dal mese successivo al compimento del sessantaduesimo anno di età o dal mese successivo alla maturazione del requisito dell'anzianità assicurativa, se posteriore, e l'anzianità assicurativa è determinata aggiungendo al quinquennio di cui al comma 2 il periodo intercorrente tra l'età posseduta alla data della domanda e il compimento del cinquantasettesimo anno di età. In ogni caso sarà comunque dovuta una contribuzione complessiva rapportata a quindici annualità da ripartirsi proporzionalmente sugli anni di contribuzione [47].

     4. Gli iscritti all'assicurazione in base alla previgente normativa che abbiano superato il quarantanovesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno facoltà di chiedere il pensionamento al raggiungimento del sessantaduesimo anno di età o dalla data della domanda, nel caso in cui tale età sia stata superata. In tali casi la contribuzione residua dovuta in base al previgente ordinamento dovrà essere versata rispettivamente in quote proporzionali ripartite sugli anni mancanti ai sessantadue o in unica soluzione. La determinazione della contribuzione residua è effettuata sulla base di quella dovuta per gli anni o l'anno di versamento.

     5. Le modalità ed i termini per il versamento della contribuzione di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e la determinazione di quant'altro occorra per l'attuazione della stessa sono demandati al Regolamento di cui all'articolo 3 quater della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b).

     6. Le disposizioni di cui all'ultimo periodo della lettera a) del comma 1 si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1996.

     7. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c), e) ed l), si applicano con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3.

 

     Art. 8. (Nuove modifiche alle leggi regionali 27 novembre 1993, n. 19, 27 novembre 1995, n. 12 e 1 agosto 1996, n. 3).

     1. Alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19, concernente "Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa", sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [48];

     b) [49];

     c) [50].

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 novembre 1993, n. 19, previa domanda da presentarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. L'articolo 40 della legge regionale 1 agosto 1996, n. 3, concernente "Nuova disciplina delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza", trova applicazione anche nei confronti del personale cessato dal servizio a partire dal 1° gennaio 1991, dipendente da Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che, in ragione della loro precedente natura privatistica, avevano costituito un fondo di previdenza integrativa anteriormente alla loro pubblicizzazione.

     4. [51].

Capo II

(Copertura previdenziale delle

situazioni di non autosufficienza)

 

     Art. 9. (Fondo di copertura previdenziale per i non autosufficienti). [52]

     1. In attesa di un’organica disciplina statale della copertura previdenziale a favore delle situazioni di non autosufficienza e fatta salva comunque la competenza integrativa della Regione in materia di previdenza e assicurazioni sociali di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la Regione assegna finanziamenti alle Province autonome per l’istituzione di fondi a favore delle persone non autosufficienti.

     1 bis. A decorrere dal 2006 e fino all'istituzione dei fondi di cui al comma 1 le Province autonome possono, sulla base di programmi predisposti dalle rispettive Giunte provinciali, destinare i finanziamenti a piani di investimento afferenti alle strutture destinate a persone non autosufficienti o per interventi in favore dei medesimi soggetti. [53]

     1 ter. Su richiesta delle Province autonome le assegnazioni dei fondi di cui al presente articolo possono essere disposte direttamente anche a favore di Enti o organismi cui le Province hanno demandato l'espletamento dei relativi interventi [54].

Capo III

(Istituti autonomi provinciali di previdenza)

 

     Art. 10. (Delega delle funzioni amministrative).

     1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative concernenti la realizzazione degli interventi previdenziali previsti nella stessa, nonché gli interventi previsti dalla legge regionale 9 agosto 1957, n. 15 a favore degli enti di patronato, dalla legge regionale 11 settembre 1961, n. 8 in materia di assicurazione obbligatoria contro la silicosi e asbestosi, dalla legge regionale 11 novembre 1971, n. 42 in materia di indennità per inabilità a favore dei coltivatori diretti, dalla legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1 in materia di sordità da rumore, dalla legge regionale 9 ottobre 1976, n. 14 in materia di riscatto di lavoro all'estero, dalla legge regionale 14 agosto 1971, n. 29 a favore dei superstiti di coltivatori diretti, con le successive modificazioni ed integrazioni, sono delegate alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

     2. Per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate con la presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, concernente "Interventi in materia di previdenza integrativa".

 

     Art. 11. (Costituzione di due Istituti autonomi per la previdenza e le assicurazioni sociali).

     1. Al fine di coordinare e semplificare i rapporti tra amministrazione e cittadino in materia di previdenza e di assicurazioni sociali e per attuare la normativa integrativa della Regione nella materia medesima, è costituito in ciascuna Provincia autonoma, in applicazione dell'articolo 6 dello Statuto di autonomia, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, un Istituto autonomo per la previdenza e le assicurazioni sociali.

     2. Con successive leggi e regolamenti regionali e, per quanto di competenza, provinciali, si provvederà a stabilire l'ulteriore disciplina relativa al funzionamento degli Istituti di cui al comma 1.

 

     Art. 12. (Norma finanziaria).

     1. L'articolo 34 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 è abrogato.

     2. L'articolo 20 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 è abrogato.

     3. L'articolo 14 della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 è abrogato.

     4. All'onere complessivo per l'attuazione della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, ivi comprese le modifiche apportate con la presente legge e del Capo II, si provvede per l'esercizio 1998, mediante le somme stanziate nel capitolo 1942 del bilancio di previsione relativo all'esercizio stesso.

     5. All'onere complessivo per l'attuazione della legge regionale 27 novembre 1993, n. 19, ivi comprese le modifiche apportate con la presente legge, si provvede per l'esercizio 1998, mediante le somme stanziate nel capitolo 1943 del bilancio di previsione relativo all'esercizio stesso.

     6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 dell'articolo 10 della presente legge, si provvede con i fondi stanziati ai capitoli di bilancio relativi alle rispettive leggi regionali.

     7. All'onere relativo agli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 10 maggio 1991, n. 10, concernente "Norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione".

     8. Gli importi di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 vengono annualmente ripartiti tra le Province autonome di Trento e di Bolzano dalla Giunta regionale, tenendo conto delle esigenze evidenziate nei rispettivi programmi finanziari.

 

 

Tabelle

(Omissis)


[1] L'art. 13 della L.R. 16 luglio 2004, n. 1, abroga le disposizioni della presente legge incompatibili con la stessa L.R. 1/2004, con la decorrenza ivi stabilita.

[2] Modifica la lettera b) del comma 1, art. 3 della L.R. 24 maggio 1992, n. 4.

[3] Inserisce gli artt. 3 bis, 3 ter e 3 quater alla L.R. 24 maggio 1992, n. 4.

[4] Modifica il comma 3, art. 4 della L.R. 24 maggio 1992, n. 4.

[5] Sostituisce il comma 6, art. 4 della L.R. 24 maggio 1992, n. 4.

[6] Modifica il comma 1, art. 5 della L.R. 24 maggio 1992, n. 4.

[7] Aggiunge il comma 3 bis all'art. 6 della L.R. 24 maggio 1992, n. 4.

[8] Modifica il comma 6, art. 6 della L.R. 24 maggio 1992, n. 4.

[9] Sostituisce l'art. 7 della L.R. 24 maggio 1992, n. 4.

[10] Abroga la lettera a) e modifica le lettere d) ed e) del comma 2, art. 8 della L.R. 24 maggio 1992, n. 4.

[11] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 8 della L.R. 24 maggio 1992, n. 4.

[12] Sostituisce l'art. 10 della L.R. 24 maggio 1992, n. 4.

[13] Abroga l'art. 11 della L.R. 24 maggio 1992, n. 4.

[14] Abroga l'art. 12 della L.R. 24 maggio 1992, n. 4.

[15] Sostituisce l'art. 14 della L.R. 24 maggio 1992, n. 4.

[16] Sostituisce l'art. 15 della L.R. 24 maggio 1992, n. 4.

[17] Abroga l'art. 16 della L.R. 24 maggio 1992, n. 4.

[18] Abroga l'art. 17 della L.R. 24 maggio 1992, n. 4.

[19] Sostituisce l'art. 18 della L.R. 24 maggio 1992, n. 4.

[20] Abroga gli artt. 19, 20 e 21 della L.R. 24 maggio 1992, n. 4.

[21] Sostituisce l'art. 22 della L.R. 24 maggio 1992, n. 4.

[22] Sostituisce l'art. 23 della L.R. 24 maggio 1992, n. 4.

[23] Abroga gli artt. 24, 25, 26 e 27 della L.R. 24 maggio 1992, n. 4.

[24] Sostituisce l'art. 28 della L.R. 24 maggio 1992, n. 4.

[25] Abroga gli artt. 29 e 30 della L.R. 24 maggio 1992, n. 4.

[26] Per la proroga del termine di centottanta giorni di cui al presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 20 novembre 1999, n. 6.

[27] Per la proroga del termine del 30 giugno 1999 di cui al presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 20 novembre 1999, n. 6.

[28] Modifica il comma 3, art. 3 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7; il comma 3, art. 3 della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3; il comma 3, art. 7 della legge regionale 27 novembre 1993, n. 19; il comma 3, art. 1 della legge regionale 27 novembre 1995, n. 12.

[29] Sostituisce il comma 6, art. 3 della L.R. 25 luglio 1992, n. 7.

[30] Modifica il comma 1, art. 4 della L.R. 25 luglio 1992, n. 7.

[31] Modifica il comma 2, art. 4 della L.R. 25 luglio 1992, n. 7.

[32] Modifica il comma 1, art. 5 della L.R. 25 luglio 1992, n. 7.

[33] Sostituisce il comma 2, art. 5 della L.R. 25 luglio 1992, n. 7.

[34] Sostituisce l'art. 15 della L.R. 25 luglio 1992, n. 7.

[35] Inserisce l'art. 17 bis nella L.R. 25 luglio 1992, n. 7.

[36] Modifica il comma 1, art. 4 della L.R. 28 febbraio 1993, n. 3.

[37] Sostituisce il comma 1, art. 5 della L.R. 28 febbraio 1993, n. 3.

[38] Sostituisce il comma 2, art. 5 della L.R. 28 febbraio 1993, n. 3.

[39] Sostituisce il comma 2 bis ed aggiunge il comma 2 ter all'art. 5 della L.R. 28 febbraio 1993, n. 3.

[40] Inserisce l'art. 5 bis nella L.R. 28 febbraio 1993, n. 3.

[41] Abroga l'art. 6 della L.R. 28 febbraio 1993, n. 3.

[42] Sostituisce l'art. 7 della L.R. 28 febbraio 1993, n. 3.

[43] Inserisce gli artt: 7 bis e 7 ter nella L.R. 28 febbraio 1993, n. 3.

[44] Sostituisce il comma 2, art. 8 della L.R. 28 febbraio 1993, n. 3.

[45] Sostituisce il comma 5, art. 8 della L.R. 28 febbraio 1993, n. 3.

[46] Per la proroga del termine di centottanta giorni di cui al presente comma, vedi l'art. 3 della L.R. 20 novembre 1999, n. 6.

[47] Per la proroga del termine di centottanta giorni di cui al presente comma, vedi l'art. 3 della L.R. 20 novembre 1999, n. 6.

[48] Modifica il comma 1, art. 1 della L.R. 27 novembre 1993, n. 19.

[49] Modifica il comma 1, art. 1 della L.R. 27 novembre 1993, n. 19.

[50] Sostituisce l'art. 5 della L.R. 28 febbraio 1993, n. 3.

[51] Aggiunge il comma 3 bis all'art. 1 della L.R. 27 novembre 1995, n. 12.

[52] Articolo così sostituito dall’art. 8 della L.R. 21 dicembre 2004, n. 5.

[53] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 5 dicembre 2006, n. 3.

[54] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 5 dicembre 2006, n. 3.