Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 20/07/2011 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Norme in materia di proroga dell'applicazione e di cumulabilità degli aiuti al lavoro. |
Art. 2. Modifiche all'articolo 53 della legge regionale n. 11/2010. |
Art. 3. Risorse finanziarie. |
Art. 4. Sostegno ai progetti di sviluppo per la salvaguardia dell'occupazione. |
Art. 5. Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi. |
Art. 6. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) |
Art. 7. Norma finale. |
§ 5.3.416 - L.R. 20 luglio 2011, n. 15.
Norme in materia di aiuti alle imprese e all'inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati. Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e di personale dell'E.A.S.
(G.U.R. 29 luglio 2011, n. 32 - S.O. n. 1)
Capo I
Norme in materia di aiuti alle imprese e all'inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati
Art. 1. Norme in materia di proroga dell'applicazione e di cumulabilità degli aiuti al lavoro.
1. Le disposizioni di cui al Titolo VI della
2. Le misure d'intervento previste dal Titolo VI della
Art. 2. Modifiche all'articolo 53 della
1. Al comma 1 dell'articolo 53 della
Art. 3. Risorse finanziarie.
1. Al comma 1 dell'articolo 63 della
Art. 4. Sostegno ai progetti di sviluppo per la salvaguardia dell'occupazione.
1. Per sostenere progetti d'impresa realizzati da società che si trovano in specifiche condizioni connesse alla salvaguardia di particolari situazioni occupazionali nonché favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo d'impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva della Regione, si applica in Sicilia l'articolo 43 del
2. All'articolo 14-bis della
“6-bis. L'importo complessivo delle spese ammissibili previste dal progetto non è inferiore a 7.500 migliaia di euro, nel caso di progetti di impresa realizzati da società che si trovano in specifiche condizioni connesse alla salvaguardia di particolari situazioni occupazionali”.
Capo II
Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e di personale dell'E.A.S. - Disposizioni finali
Art. 5. Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi.
1. Le disposizioni di cui al
2. Il comma 2 dell'articolo 21 della
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 7. Norma finale.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.