§ 5.3.312 - L.R. 26 ottobre 1998, n. 29.
Variazioni al bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998 e dell'Azienda delle foreste demaniali. Primo provvedimento.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:26/10/1998
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Variazioni allo stato di previsione della spesa - Agricoltura.
Art. 2.  Variazioni allo stato di previsione della spesa - Beni culturali.
Art. 3.  Progetti di utilità collettiva.
Art. 4.  Interventi a favore del Teatro Stabile di Catania e dell'Ente Teatro di Messina.
Art. 5.  Variazioni al quadro sintetico di cassa del bilancio della Regione.
Art. 6.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 5.3.312 - L.R. 26 ottobre 1998, n. 29.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998 e dell'Azienda delle foreste demaniali. Primo provvedimento.

(G.U.R. 28 ottobre 1998, n. 55).

 

Art. 1. Variazioni allo stato di previsione della spesa - Agricoltura.

     1. Per l'esercizio 1998 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 18.660 milioni quale contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle Foreste demaniali della Regione siciliana (Cap. 56901).

     2. L'incremento del contributo di cui al comma 1 è finalizzato alle spese per la ricostituzione di boschi demaniali nella disponibilità dell'Azienda deteriorati e distrutti, nonché per l'effettuazione di piccole opere di bonifica connesse e per risarcimenti ed altre opere ivi compreso il miglioramento di boschi e di arboreti da seme (Cap. 2005).

     3. Per l'esercizio 1998 è, altresì, autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.500 milioni per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 (Cap. 14727).

     4. All'onere di lire 21.160 milioni per l'esercizio finanziario 1998, derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 3 si provvede quanto a lire 860 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 54571 e quanto a lire 20.300 milioni con la riduzione delle spese autorizzate dalle leggi appresso elencate per gli importi indicati a fianco di ciascuna di esse:

     - Legge regionale 1 agosto 1990, n. 13, articoli 1, 2, 3, 13 e successive modifiche (cap. 15715) lire 1.000 milioni;

     - Legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, articoli 8, 22 (cap. 16261) lire 1.000 milioni;

     - Legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, articolo 27 e successive integrazioni (cap. 55690) lire 1.300 milioni;

     - Legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, articolo 30 e successive integrazioni (cap. 55691) lire 2.000 milioni;

     - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, articolo 31 e successive modifiche (cap. 56760) lire 10.000 milioni;

     - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, articolo 26 e successive modifiche (cap. 56786) lire 5.000 milioni.

     5. In applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi nel bilancio della Regione ed in quello dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno 1998 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Variazioni allo stato di previsione della spesa - Beni culturali.

     1. (Omissis).

 

     Art. 3. Progetti di utilità collettiva.

     1. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, come sostituito dall'articolo 17 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38 è ridotto di lire 35.000 milioni e le relative somme sono versate in entrata nel bilancio della Regione, senza oneri di commissione.

     2. Per le finalità degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 35.000 milioni.

     3. All'onere di lire 35.000 milioni derivante dal comma 2, ricadente sull'esercizio finanziario 1998, si farà fronte con le maggiori entrate del bilancio della Regione siciliana per l'anno 1998 derivanti dai rientri del fondo di rotazione di cui al comma 1.

     4. Il comitato amministrativo per la gestione del fondo di cui al comma 1 è soppresso. I compiti inerenti la gestione del suddetto fondo vengono svolti dall'Amministrazione regionale.

     5. I capitoli 32216, 33651 e 34051 del bilancio della Regione siciliana per l'anno 1998 sono incrementati rispettivamente di lire 50 milioni, lire 50 milioni e lire 350 milioni.

     6. All'onere di lire 450 milioni derivante dal comma 5, ricadente nell'esercizio finanziario 1998, si fa fronte con la pari riduzione delle disponibilità del capitolo 33007 del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario medesimo.

 

     Art. 4. Interventi a favore del Teatro Stabile di Catania e dell'Ente Teatro di Messina.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 8 gennaio 1986, n. 3, il contributo integrativo in favore del Teatro Stabile di Catania è incrementato, per l'anno 1998, di lire 1.200 milioni.

     2. Il contributo integrativo in favore dell'Ente Teatro di Messina è incrementato, per l'anno 1998, di lire 1.000 milioni.

     3. All'onere di lire 2.200 milioni derivante dai commi precedenti per l'esercizio finanziario 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del capitolo 87502 del Bilancio della Regione.

 

     Art. 5. Variazioni al quadro sintetico di cassa del bilancio della Regione.

     1. Al fine di adeguare le previsioni del quadro sintetico di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 1998 alle effettive esigenze di ciascuna amministrazione regionale, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad apportare al medesimo quadro, con propri decreti, variazioni compensative tra le previsioni delle singole amministrazioni nonché tra i titoli. L'Assessore per il bilancio e le finanze è altresì autorizzato ad apportare variazioni correlate alle previsioni di entrate ed alle spese derivanti da leggi approvate nel corso dell'esercizio finanziario corrente.

 

     Art. 6.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.