Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 25/07/1969 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. L'autorizzazione di provvista di fondi di cui all'art. 1 della legge regionale 24 ottobre 1966, numero 24, è ridotta a lire 11.500 milioni ed è destinata alla copertura finanziaria degli oneri [...] |
Art. 2. La spesa ripartita autorizzata con l'art. 5 della legge regionale 24 ottobre 1966, n. 24 è ridotta a lire 1.560 milioni annui per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1978. |
Art. 3. L'autorizzazione di provvista di fondi di cui all'art. 1 della legge regionale 21 marzo 1967, n. 19, è ridotta a lire 31.850 milioni ed è destinata alla copertura finanziaria dei seguenti oneri: |
Art. 4. La spesa ripartita autorizzata con l'art. 4 della legge regionale 21 marzo 1967, n. 19, è ridotta come segue: |
Art. 5. La spesa di cui al precedente art. 3 relativa agli interventi di carattere finanziario in favore dell'AST sarà regolata con legge successiva. |
Art. 6. La spesa di lire 12.000 milioni autorizzata con l'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 37, destinata giusta l'art. 3 della legge medesima, si provvede con parte delle disponibilità [...] |
Art. 7. Le spese autorizzate con l'art. 2, nn. 1 e 10, della legge regionale 21 marzo 1967, n. 19, per le finalità di cui all'art. 33 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, per lire 6.000 milioni [...] |
Art. 8. Per la copertura finanziaria dei seguenti oneri: |
Art. 9. Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni al bilancio della Regione ed a quello del Fondo di solidarietà nazionale occorrenti per l'applicazione [...] |
Art. 10. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. |
§ 5.3.123 - L.R. 25 luglio 1969, n. 24.
Provvedimenti di carattere finanziario a modifica delle leggi regionali 24 ottobre 1966, n. 24 e 21 marzo 1967, n. 19.
(G.U.R. 26 luglio 1969, n. 35).
L'autorizzazione di provvista di fondi di cui all'art. 1 della
La spesa ripartita autorizzata con l'art. 5 della
L'autorizzazione di provvista di fondi di cui all'art. 1 della
a) Liquidazione dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori (ESCAL) (art. 2 della
b) Contributi alle amministrazioni provinciali, comunali e loro consorzi, ad integrazione di quelli previsti dalle leggi statali 12 febbraio 1958, n. 126, 21 aprile 1962, n. 181 e 26 gennaio 1963, n. 31 (
c) Interventi ai sensi del D.Lgs.P.Reg. 31 ottobre 1951, n. 31, per cantieri di lavoro per la sistemazione delle strade comunali - L. 1.000.000.000.
d) Integrazione del fondo concorso interessi della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) (
e) Provvidenze per agevolare l'attività edilizia (
f) Spese per la costruzione di strade di allacciamento di frazioni a centri urbani e tra frazioni (
g) Spese per l'esecuzione di opere pubbliche marittime di carattere straordinario, urgenti ed indifferibili anche se di competenza degli enti locali della Regione (
h) Interventi di carattere finanziario in favore dell'AST - L. 5.500.000.000.
i) Partecipazione al fondo di dotazione dello ESPI :
- parte delle quote delle spese ricadenti negli esercizi 1967, 1968 e 1969 di cui agli articoli 20 e 22 della
- parte della spesa di cui all'art. 22, lett. e), della
l) Conferimento all'Ente minerario siciliano per la costituzione di parte del fondo di dotazione dell'Ente stesso (art. 6, terzo comma, della
La spesa ripartita autorizzata con l'art. 4 della
Esercizio 1968 L. 885 milioni |
" 1969 L. 885 milioni |
" 1970 L. 1.880 milioni |
" 1971 L. 1.880 milioni |
" 1972 L. 1.880 milioni |
" 1973 L. 4.041 milioni |
" 1974 L. 4.038 milioni |
" 1975 L. 6.461 milioni |
" 1976 L. 6.453 milioni |
" 1977 L. 6.445 milioni |
" 1978 L. 6.437 milioni |
" 1979 L. 3.405 milioni |
" 1980 L. 3.400 milioni |
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Totale L. 48.090 milioni |
La spesa di cui al precedente art. 3 relativa agli interventi di carattere finanziario in favore dell'AST sarà regolata con legge successiva.
La spesa di lire 12.000 milioni autorizzata con l'art. 1 della
I rapporti finanziari scaturenti dall'applicazione del precedente comma sono regolati in sede di versamento delle somme del bilancio della Regione a quello del Fondo di solidarietà nazionale in dipendenza dell'art. 2 della
Le spese autorizzate con l'art. 2, nn. 1 e 10, della
Per la copertura finanziaria dei seguenti oneri:
a) parte della spesa a completamento di quella autorizzata dall'art. 22 lett. e), della
b) integrazione del rendiconto delle spese di gestione delle miniere di zolfo per gli anni 1964 e 1965 (articolo 4 della
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| Anno | Partecipazione | Integrazioni | | |
|Finanziario |fondo di dotazione| rendiconti spese | Totale | |
| E.S.P.I. | gestioni miniere | | | |
| | di zolfo | | | |
|------------+------------------+------------------+---------| |
| | | | | |
| 1969 | 7.700 | 200 | 7.900 | |
| | | | | |
| 1970 | 6.700 | 200 | 6.900 | |
| | | | | |
| 1971 | 6.700 | 200 | 6.900 | |
| | | | | |
| 1972 | 6.700 | 200 | 6.900 | |
| | | | | |
| 1973 | ----- | 6.413,5 | 6.413,5| |
| | | | | |
| | 27.800 | 7.213,5 | 35.013,5| |
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Alla predetta spesa ripartita si provvede, per l'anno 1969, con le disponibilità finanziarie dello stesso anno derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 4 della presente legge e per gli anni successivi fino al 1973 con le disponibilità finanziarie annue derivanti dall'applicazione di detti articoli.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni al bilancio della Regione ed a quello del Fondo di solidarietà nazionale occorrenti per l'applicazione della presente legge.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione