§ 5.3.123 - L.R. 25 luglio 1969, n. 24.
Provvedimenti di carattere finanziario a modifica delle leggi regionali 24 ottobre 1966, n. 24 e 21 marzo 1967, n. 19.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:25/07/1969
Numero:24


Sommario
Art. 1.      L'autorizzazione di provvista di fondi di cui all'art. 1 della legge regionale 24 ottobre 1966, numero 24, è ridotta a lire 11.500 milioni ed è destinata alla copertura finanziaria degli oneri [...]
Art. 2.      La spesa ripartita autorizzata con l'art. 5 della legge regionale 24 ottobre 1966, n. 24 è ridotta a lire 1.560 milioni annui per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1978.
Art. 3.      L'autorizzazione di provvista di fondi di cui all'art. 1 della legge regionale 21 marzo 1967, n. 19, è ridotta a lire 31.850 milioni ed è destinata alla copertura finanziaria dei seguenti oneri:
Art. 4.      La spesa ripartita autorizzata con l'art. 4 della legge regionale 21 marzo 1967, n. 19, è ridotta come segue:
Art. 5.      La spesa di cui al precedente art. 3 relativa agli interventi di carattere finanziario in favore dell'AST sarà regolata con legge successiva.
Art. 6.      La spesa di lire 12.000 milioni autorizzata con l'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 37, destinata giusta l'art. 3 della legge medesima, si provvede con parte delle disponibilità [...]
Art. 7.      Le spese autorizzate con l'art. 2, nn. 1 e 10, della legge regionale 21 marzo 1967, n. 19, per le finalità di cui all'art. 33 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, per lire 6.000 milioni [...]
Art. 8.      Per la copertura finanziaria dei seguenti oneri:
Art. 9.      Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni al bilancio della Regione ed a quello del Fondo di solidarietà nazionale occorrenti per l'applicazione [...]
Art. 10.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 5.3.123 - L.R. 25 luglio 1969, n. 24.

Provvedimenti di carattere finanziario a modifica delle leggi regionali 24 ottobre 1966, n. 24 e 21 marzo 1967, n. 19.

(G.U.R. 26 luglio 1969, n. 35).

 

Art. 1.

     L'autorizzazione di provvista di fondi di cui all'art. 1 della legge regionale 24 ottobre 1966, numero 24, è ridotta a lire 11.500 milioni ed è destinata alla copertura finanziaria degli oneri per interventi per lo sviluppo dell'economia turistica a termini dell'articolo 4, lettera d), della legge regionale medesima e dell'art 43 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46.

 

     Art. 2.

     La spesa ripartita autorizzata con l'art. 5 della legge regionale 24 ottobre 1966, n. 24 è ridotta a lire 1.560 milioni annui per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1978.

 

     Art. 3.

     L'autorizzazione di provvista di fondi di cui all'art. 1 della legge regionale 21 marzo 1967, n. 19, è ridotta a lire 31.850 milioni ed è destinata alla copertura finanziaria dei seguenti oneri:

     a) Liquidazione dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori (ESCAL) (art. 2 della legge regionale 22 aprile 1968, n. 8) - L. 3.000.000.000.

     b) Contributi alle amministrazioni provinciali, comunali e loro consorzi, ad integrazione di quelli previsti dalle leggi statali 12 febbraio 1958, n. 126, 21 aprile 1962, n. 181 e 26 gennaio 1963, n. 31 (legge regionale 21 marzo 1967, n. 19, art. 2 n. 4 e legge regionale 30 marzo 1967, n. 29) - lire 2 miliardi 200.000.000.

     c) Interventi ai sensi del D.Lgs.P.Reg. 31 ottobre 1951, n. 31, per cantieri di lavoro per la sistemazione delle strade comunali - L. 1.000.000.000.

     d) Integrazione del fondo concorso interessi della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) (legge regionale 6 giugno 1968, n. 6) - L. 500.000.000.

     e) Provvidenze per agevolare l'attività edilizia (legge regionale 12 aprile 1967, n. 35,) - lire 3 miliardi 650.000.000.

     f) Spese per la costruzione di strade di allacciamento di frazioni a centri urbani e tra frazioni (legge regionale 12 aprile 1967, n. 37) - L. 1 miliardo.

     g) Spese per l'esecuzione di opere pubbliche marittime di carattere straordinario, urgenti ed indifferibili anche se di competenza degli enti locali della Regione (legge regionale 12 aprile 1967, numero 37) - L. 300.000.000.

     h) Interventi di carattere finanziario in favore dell'AST - L. 5.500.000.000.

     i) Partecipazione al fondo di dotazione dello ESPI :

     - parte delle quote delle spese ricadenti negli esercizi 1967, 1968 e 1969 di cui agli articoli 20 e 22 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive aggiunte e modifiche (art. 22, lett. a), della legge regionale 7 marzo 1967, n. 18) - L. 6 miliardi 700.000.000.

     - parte della spesa di cui all'art. 22, lett. e), della legge regionale 7 marzo 1967, n. 18 - L. 4 miliardi.

     l) Conferimento all'Ente minerario siciliano per la costituzione di parte del fondo di dotazione dell'Ente stesso (art. 6, terzo comma, della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2 e art. 1, secondo comma, della legge regionale 3 dicembre 1965, n. 38) - L. 4.000.000.000.

 

     Art. 4.

     La spesa ripartita autorizzata con l'art. 4 della legge regionale 21 marzo 1967, n. 19, è ridotta come segue:

 

 

     Esercizio       1968            L.      885   milioni

     "               1969            L.      885   milioni

     "               1970            L.    1.880   milioni

     "               1971            L.    1.880   milioni

     "               1972            L.    1.880   milioni

     "               1973            L.    4.041   milioni

     "               1974            L.    4.038   milioni

     "               1975            L.    6.461   milioni

     "               1976            L.    6.453   milioni

     "               1977            L.    6.445   milioni

     "               1978            L.    6.437   milioni

     "               1979            L.    3.405   milioni

     "               1980            L.    3.400   milioni

                                     ---------------------

                 Totale              L.   48.090   milioni

 

 

     Art. 5.

     La spesa di cui al precedente art. 3 relativa agli interventi di carattere finanziario in favore dell'AST sarà regolata con legge successiva.

 

     Art. 6.

     La spesa di lire 12.000 milioni autorizzata con l'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 37, destinata giusta l'art. 3 della legge medesima, si provvede con parte delle disponibilità derivanti dalle assegnazioni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 192 relative agli esercizi 1968 e precedenti.

     I rapporti finanziari scaturenti dall'applicazione del precedente comma sono regolati in sede di versamento delle somme del bilancio della Regione a quello del Fondo di solidarietà nazionale in dipendenza dell'art. 2 della legge 27 giugno 1962, n. 886 e dell'art. 2 della legge 6 marzo 1968, n. 192.

 

     Art. 7.

     Le spese autorizzate con l'art. 2, nn. 1 e 10, della legge regionale 21 marzo 1967, n. 19, per le finalità di cui all'art. 33 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, per lire 6.000 milioni (ESA), e con la legge regionale 28 luglio 1949, n. 39 e successive integrazioni e modifiche, per lire 7.300 milioni (trasformazione delle trazzere), sono poste a carico del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario 1969 a valere sulle disponibilità derivanti dalle assegnazioni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 192.

 

     Art. 8.

     Per la copertura finanziaria dei seguenti oneri:

     a) parte della spesa a completamento di quella autorizzata dall'art. 22 lett. e), della legge regionale 7 marzo 1967, n. 18, per la partecipazione al fondo di dotazione dell'ESPI L. 27.800.000.000

     b) integrazione del rendiconto delle spese di gestione delle miniere di zolfo per gli anni 1964 e 1965 (articolo 4 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 34) L. 7.213.500.000 è autorizzata a carico del bilancio della Regione la seguente spesa ripartita (in milioni di lire):

 

 

  +------------------------------------------------------------+

  |   Anno     |  Partecipazione  |   Integrazioni   |         |

  |Finanziario |fondo di dotazione| rendiconti spese | Totale  |

  |  E.S.P.I.  | gestioni miniere |                  |         |

  |            |    di  zolfo     |                  |         |

  |------------+------------------+------------------+---------|

  |            |                  |                  |         |

  |   1969     |       7.700      |        200       |  7.900  |

  |            |                  |                  |         |

  |   1970     |       6.700      |        200       |  6.900  |

  |            |                  |                  |         |

  |   1971     |       6.700      |        200       |  6.900  |

  |            |                  |                  |         |

  |   1972     |       6.700      |        200       |  6.900  |

  |            |                  |                  |         |

  |   1973     |       -----      |      6.413,5     |  6.413,5|

  |            |                  |                  |         |

  |            |      27.800      |      7.213,5     | 35.013,5|

  +------------------------------------------------------------+

 

 

     Alla predetta spesa ripartita si provvede, per l'anno 1969, con le disponibilità finanziarie dello stesso anno derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 4 della presente legge e per gli anni successivi fino al 1973 con le disponibilità finanziarie annue derivanti dall'applicazione di detti articoli.

 

     Art. 9.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni al bilancio della Regione ed a quello del Fondo di solidarietà nazionale occorrenti per l'applicazione della presente legge.

 

     Art. 10.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione