Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.3 edilizia |
Data: | 25/03/1968 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Oltre all'onere a carico della Regione previsto dal secondo comma dell'art. 1 della L.R. 20 marzo 1959, n. 8, può essere posto a carico di ciascun mutuatario, a titolo di commissione, un onere [...] |
Art. 2. La facoltà di alienare l'appartamento acquistato con il mutuo regionale concesso a termini del D.L.P.Reg. 18 aprile 1951, n. 20 e successive modifiche, e della L.R. 20 marzo 1959, n. 8, è [...] |
Art. 3. Il socio assegnatario, il quale non abbia preventivamente riscattato l'appartamento a termini dell'articolo precedente, può farne alienazione, dopo il decorso dei cinque anni, soltanto in favore [...] |
Art. 4. L'alienazione in favore dei dipendenti regionali, che si trovino nelle condizioni previste dalla L. 30 dicembre 1965, n. 42 e abbiano i requisiti per ottenere la concessione dei mutui edilizi, [...] |
Art. 5. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 4.3.51 - L.R. 25 marzo 1968, n. 6.
Disposizioni riguardanti la concessione di mutui alle cooperative edilizie regionali e la alienazione degli immobili.
(G.U.R. 30 marzo 1968, n. 14).
Oltre all'onere a carico della Regione previsto dal secondo comma dell'art. 1 della
Il predetto onere sarà trattenuto, per quote mensili, sulla retribuzione spettante a ciascun dipendente regionale beneficiario del mutuo [1].
La facoltà di alienare l'appartamento acquistato con il mutuo regionale concesso a termini del D.L.P.Reg. 18 aprile 1951, n. 20 e successive modifiche, e della
Il socio assegnatario, il quale non abbia preventivamente riscattato l'appartamento a termini dell'articolo precedente, può farne alienazione, dopo il decorso dei cinque anni, soltanto in favore dei dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dalla
L'alienazione in favore dei dipendenti regionali, che si trovino nelle condizioni previste dalla
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 1