§ 4.3.51 - L.R. 25 marzo 1968, n. 6.
Disposizioni riguardanti la concessione di mutui alle cooperative edilizie regionali e la alienazione degli immobili.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 edilizia
Data:25/03/1968
Numero:6


Sommario
Art. 1.      Oltre all'onere a carico della Regione previsto dal secondo comma dell'art. 1 della L.R. 20 marzo 1959, n. 8, può essere posto a carico di ciascun mutuatario, a titolo di commissione, un onere [...]
Art. 2.      La facoltà di alienare l'appartamento acquistato con il mutuo regionale concesso a termini del D.L.P.Reg. 18 aprile 1951, n. 20 e successive modifiche, e della L.R. 20 marzo 1959, n. 8, è [...]
Art. 3.      Il socio assegnatario, il quale non abbia preventivamente riscattato l'appartamento a termini dell'articolo precedente, può farne alienazione, dopo il decorso dei cinque anni, soltanto in favore [...]
Art. 4.      L'alienazione in favore dei dipendenti regionali, che si trovino nelle condizioni previste dalla L. 30 dicembre 1965, n. 42 e abbiano i requisiti per ottenere la concessione dei mutui edilizi, [...]
Art. 5.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.3.51 - L.R. 25 marzo 1968, n. 6.

Disposizioni riguardanti la concessione di mutui alle cooperative edilizie regionali e la alienazione degli immobili.

(G.U.R. 30 marzo 1968, n. 14).

 

Art. 1.

     Oltre all'onere a carico della Regione previsto dal secondo comma dell'art. 1 della L.R. 20 marzo 1959, n. 8, può essere posto a carico di ciascun mutuatario, a titolo di commissione, un onere non superiore allo 0,50% annuo, da calcolarsi sulla somma totale mutuata.

     Il predetto onere sarà trattenuto, per quote mensili, sulla retribuzione spettante a ciascun dipendente regionale beneficiario del mutuo [1].

 

     Art. 2.

     La facoltà di alienare l'appartamento acquistato con il mutuo regionale concesso a termini del D.L.P.Reg. 18 aprile 1951, n. 20 e successive modifiche, e della L.R. 20 marzo 1959, n. 8, è consentita dopo il decorso dei cinque anni dall'assegnazione soltanto quando il socio assegnatario abbia provveduto preventivamente a riscattare l'alloggio con il pagamento totale all'Amministrazione regionale o agli Istituti di credito del residuo debito del mutuo concessogli.

 

     Art. 3.

     Il socio assegnatario, il quale non abbia preventivamente riscattato l'appartamento a termini dell'articolo precedente, può farne alienazione, dopo il decorso dei cinque anni, soltanto in favore dei dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dalla L.R. 30 dicembre 1965, n. 42 ed abbiano i requisiti prescritti per ottenere la concessione dei mutui edilizi.

 

     Art. 4.

     L'alienazione in favore dei dipendenti regionali, che si trovino nelle condizioni previste dalla L. 30 dicembre 1965, n. 42 e abbiano i requisiti per ottenere la concessione dei mutui edilizi, può essere effettuata, senza il preventivo riscatto dell'appartamento e prima della scadenza del quinquennio di cui all'art. 2, solo in caso di trasferimento ad altra sede o di decesso dell'assegnatario.

 

     Art. 5.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 L.R. 28 ottobre 1968, n. 30.