§ 3.18.15 - L.R. 12 aprile 1967, n. 34.
Provvedimenti per l'Ente minerario siciliano.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:12/04/1967
Numero:34


Sommario
Art. 1.      La gestione commissariale delle miniere di zolfo di cui agli artt. 6 della L. 30 giugno 1964, n. 16 e 3 della L. 3 dicembre 1965, n. 37, delle quali siano tuttora in corso gli accertamenti [...]
Art. 2.      Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche alle miniere di zolfo in gestione temporanea dell'Ente minerario ai fini degli accertamenti previsti dall'art. 2, comma nono, [...]
Art. 3.      Il rendiconto delle spese di gestione delle miniere di zolfo, di cui agli articoli precedenti, è approvato dal consiglio di amministrazione dell'Ente minerario siciliano nei termini previsti [...]
Art. 4.      A favore dell'Ente minerario siciliano sarà versata nell'esercizio finanziario 1969 la somma di L. 7.213.474.554, corrispondente al complessivo disavanzo delle operazioni di gestione delle [...]
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      Ai fini del conseguimento delle finalità istituzionali l'Ente provvede all'attuazione di organici piani di ricerca per tutti i permessi di cui sia titolare di diritto in base al combinato [...]
Art. 7.      L'Ente minerario siciliano, eccezion facendo per le ipotesi di cui ai precedenti artt. 1, 2 e 6, persegue i propri fini istituzionali, esclusivamente a mezzo delle società collegate di cui agli [...]
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      Lo stanziamento disposto dall'art. 1, n. 2, lett. d della L. 27 febbraio 1965, n. 4, è assegnato all'Ente minerario siciliano, per la realizzazione di infrastrutture, impianti ed attrezzature [...]
Art. 10.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.18.15 - L.R. 12 aprile 1967, n. 34.

Provvedimenti per l'Ente minerario siciliano.

(G.U.R. 12 aprile 1967, n. 16).

 

Art. 1.

     La gestione commissariale delle miniere di zolfo di cui agli artt. 6 della L. 30 giugno 1964, n. 16 e 3 della L. 3 dicembre 1965, n. 37, delle quali siano tuttora in corso gli accertamenti previsti dall'art. 10 della L. 11 gennaio 1963, n. 2, rimane affidata all'Ente minerario siciliano, in ogni caso non oltre il 31 ottobre 1967.

     Scaduto il detto termine la concessione delle miniere per le quali l'esito degli accertamenti sia risultato positivo è attribuita con le modalità di cui al nono comma dell'art. 2 della L. 11 gennaio 1963, n. 2, all'Ente minerario, il quale le conferisce alla società prevista dall'art. 8 della legge 11 gennaio 1963, n. 2.

 

     Art. 2.

     Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche alle miniere di zolfo in gestione temporanea dell'Ente minerario ai fini degli accertamenti previsti dall'art. 2, comma nono, della L. 11 gennaio 1963, n. 2.

 

     Art. 3.

     Il rendiconto delle spese di gestione delle miniere di zolfo, di cui agli articoli precedenti, è approvato dal consiglio di amministrazione dell'Ente minerario siciliano nei termini previsti dall'art. 19 della L. 11 gennaio 1963, n. 2, ed allegato al bilancio dell'Ente.

     Tale rendiconto, indipendentemente dalle risultanze del bilancio dell'Ente, è ammesso ad integrazione da parte della Regione.

     All'integrazione dell'eventuale disavanzo si provvede con apposita autorizzazione di spesa.

 

     Art. 4.

     A favore dell'Ente minerario siciliano sarà versata nell'esercizio finanziario 1969 la somma di L. 7.213.474.554, corrispondente al complessivo disavanzo delle operazioni di gestione delle miniere di zolfo di cui al precedente art. 1, risultante dai bilanci dell'ente degli esercizi 1964 e 1965.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 6.

     Ai fini del conseguimento delle finalità istituzionali l'Ente provvede all'attuazione di organici piani di ricerca per tutti i permessi di cui sia titolare di diritto in base al combinato disposto dell'art. 2, commi secondo e sesto, della legge istitutiva.

     I giacimenti rinvenuti saranno coltivati esclusivamente da società costituite ai sensi dell'art. 5 della L. 11 gennaio 1963, n. 2, alle quali l'Ente conferirà le concessioni conseguite.

 

     Art. 7.

     L'Ente minerario siciliano, eccezion facendo per le ipotesi di cui ai precedenti artt. 1, 2 e 6, persegue i propri fini istituzionali, esclusivamente a mezzo delle società collegate di cui agli artt. 5 e 8 della L.R. 11 gennaio 1963, n. 2.

 

     Art. 8.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 9.

     Lo stanziamento disposto dall'art. 1, n. 2, lett. d della L. 27 febbraio 1965, n. 4, è assegnato all'Ente minerario siciliano, per la realizzazione di infrastrutture, impianti ed attrezzature nella fascia centro meridionale dell'Isola, nel quadro dei programmi di

verticalizzazione dell'industria mineraria.

     Di tale assegnazione, L. 4 miliardi saranno destinati alla costruzione di una diga sul fiume Morello, L. 3 miliardi 500 milioni

all'approvvigionamento idrico, ai fini delle iniziative industriali, che saranno realizzate a Licata per l'utilizzazione di fibre acriliche, L. 2 miliardi 500 milioni alla realizzazione di impianti ed attrezzature nelle zone di Gela e Villarosa.

     Gli impianti e le attrezzature realizzate dall'Ente minerario siciliano mediante l'impiego delle assegnazioni di cui ai precedenti commi, sono da esso conferiti quale proprio apporto nelle società previste dall'art. 5 della L. 11 gennaio 1963, n. 2.

     Per il servizio di cassa relativo alle somme di cui al presente articolo l'Ente minerario siciliano si avvarrà dell'istituto di credito tesoriere dei fondi previsti dalla L. 27 febbraio 1965, n. 4, con il quale stipulerà apposita convenzione.

     In detta convenzione sarà prevista l'effettuazione, su richiesta dell'Ente, di singole aperture di credito in base alle previsioni di spesa per la realizzazione delle infrastrutture degli impianti e delle attrezzature. Sarà inoltre previsto che sulle dette aperture di credito i prelevamenti saranno effettuati dall'Ente sulla scorta degli stati di avanzamento e, fino ad un massimo del 2 per cento dell'importo previsto per le singole iniziative, per le spese di progettazione.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti.

 

     Art. 10.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 92 L.R. 23 marzo 1971, n. 7.

[2] Norma finanziaria.