§ 5.3.85 - L.R. 6 dicembre 1963, n. 33.
Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:06/12/1963
Numero:33


Sommario
Art. 1.      E' autorizzato l'accertamento e la riscossione. secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle che per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della [...]
Art. 2.      Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione per l'anno [...]
Art. 3.      Agli affetti dell'art. 40 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle di cui ai [...]
Art. 4.      I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 41 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del [...]
Art. 5.      Per l'anno finanziamento 1963-64 le somme che si iscrivono in dipendenza di speciali disposizioni legislative sono fissate nell'importo autorizzato con lo stato di previsione della spesa per [...]
Art. 6.      Il Presidente della Regione è autorizzato a contrarre prestiti per il complessivo importo di milioni 18.800 necessari per assicurare la copertura finanziaria delle spese risultanti dallo stato [...]
Art. 7.      Per l'anno finanziario 1963-64 le disposizioni contenute nel primo e nell'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 30 dicembre 1957, n. 60, si applicano unicamente per lo stanziamento del [...]
Art. 8.      Il Presidente della Regione è autorizzato, in dipendenza di spese autorizzate con leggi regionali, a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa, i fondi [...]
Art. 9.      Il Presidente della Regione è autorizzato ad iscrivere con propri decreti al capitolo n. 67 dello stato di previsione della spesa le somme che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste [...]
Art. 10.      E' autorizzata la spesa di L. 380.800.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda speciale anagrafe bestiame per l'anno finanziario 1963-64 che si iscrive al capitolo n. 435 (rubrica [...]
Art. 11.      Per le finalità di cui all'articolo 29, lettera b) della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 131.306.000, che si iscrive al capitolo n. 444 (rubrica [...]
Art. 12.      Per le finalità di cui all'art. 12 della legge regionale 5 aprile 1954, n. 9, per l'anno finanziario 1963-64 è autorizzata la spesa di L. 50.000.000, che si iscrive al capitolo n. 463 (rubrica [...]
Art. 13.      E' autorizzata la spesa di L. 1.232.900.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1963-64, che si iscrive al [...]
Art. 14.      Ai sensi del primo comma dell'art. 6 della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, e per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale medesima, è autorizzato l'ulteriore limite [...]
Art. 15.      La spesa autorizzata per l'anno finanziario 19631964 in L. 850.000.000 per le finalità di cui al capitolo n. 697 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (rubrica a [...]
Art. 16.      Per finanziare l'acquisto di materiali occorrenti per l'attuazione di cantieri di lavoro il cui costo della mano d'opera è finanziato dallo Stato, è autorizzata per l'anno finanziario 1963-64 la [...]
Art. 17.      Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo del Presidente della Regione 10 aprile 1951, ne 9, è autorizzata per l'anno finanziario 1963-64 la spesa di L. 5 milioni quale [...]
Art. 18.      L'Assessore regionale per la pubblica istruzione per l'impiego dello stanziamento del capitolo n. 342, art. 2, è autorizzato ad istituire nell'anno scolastico 1963-64 corsi di scuole sussidiarie [...]
Art. 19.      Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 1957, n. 40, e autorizzata per l'anno finanziario 1963-64 la spesa di L. 500 milioni per le finalità della legge [...]
Art. 20.      A decorrere dall'anno finanziario 1963-64 il fondo di cui all'art. 9 della legge regionale 9 novembre 1955, n. 42, e dall'art. 6 della legge regionale 11 dicembre 1956, n. 55 è elevato dal 6 per [...]
Art. 21.      E' autorizzata la spesa di L. 33.650.00, per contributo a pareggio dei bilanci delle Aziende speciali delle zone industriali per l'anno finanziario 1963-64, che si iscrive al e capitolo n. 761 [...]
Art. 22.      E' autorizzata la spesa di L. 15.000.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma turistico- alberghiera per l'anno 1964 che si iscrive al capitolo n. 779 (rubrica [...]
Art. 23.      E' autorizzata la spesa di L. 30.l06.000 per contributi a pareggio dei bilanci delle Aziende autonome termali, destinata quanto a L. 6.300.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda [...]
Art. 24.      Per l'anno finanziario 1963-64 è autorizzata la spesa di L. 13.000.000 iscritta nel capitolo n. 781 dello Stato di previsione della spesa per provvedere al pagamento di saldi di spese residue [...]
Art. 25.      Il Presidente della Regione è autorizzato ad anticipare con propri decreti, entro il limite massimo dello stanziamento del capitolo n. 789 dello stato di previsione della spesa annesso alla [...]
Art. 26.      Il Presidente della Regione è autorizzato, per accertate necessità di cassa, a versare all'entrata del bilancio della Regione le somme iscritte al cap. 3 dello stato di previsione della spesa [...]
Art. 27.      E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964, allegato al presente bilancio sotto l'appendice [...]
Art. 28.      E' approvato il bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964. allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.
Art. 29.      E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma delle terme di Sciacca per l'anno 1964, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 3.
Art. 30.      E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma delle terme di Acireale per l'anno 1964, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 4.
Art. 31.      E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma delle terme della Valle dei Templi di Agrigento per l'anno 1964, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 5.
Art. 32.      E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma turistico- alberghiera per l'anno 1964, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 6.
Art. 33.      Il Presidente della Regione è autorizzato, fino a quando non saranno emanate le norme regolamentari e concernenti l'amministrazione dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca, di quel. le di [...]
Art. 34.      I residui risultanti al 1° luglio 1963 sui capitoli aggiuntivi allo stato di previsione della spesa dello anno finanziario 1963-64, soppressi nel corso del. l'anno finanziario in seguito alla [...]
Art. 35.      E' approvato il seguente riepilogo dal quale risulta il complesso delle entrate e delle spese previste per l'anno finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964.
Art. 36.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e avrà effetto dal 1° luglio 1963.


§ 5.3.85 - L.R. 6 dicembre 1963, n. 33.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964.

(G.U.R. 7 dicembre 1963, n. 59).

 

Art. 1.

     E' autorizzato l'accertamento e la riscossione. secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle che per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione sono riservate allo Stato, nonché il versamento nella Cassa della Regione, delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1904, giusta lo stato di previsione dell'entrata, annesso alla presente legge (tabella A).

     E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

 

     Art. 2.

     Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione per l'anno finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1904. in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

 

     Art. 3.

     Agli affetti dell'art. 40 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

     L'iscrizione delle somme occorrenti, ai capitoli indicati nell'elenco di cui al precedente comma, è disposta con decreto del Presidente della Regione.

 

     Art. 4.

     I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 41 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono quelli riportati negli elenchi nn. 2 e 3, annessi alla presente legge.

     Per i capitoli compresi nell'elenco n. 2, il decreto con il quale si dispone l'iscrizione di somme è emanato dal Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale.

     Per i capitoli compresi nell'elenco n. 3 il decreto con il quale si dispone l'iscrizione di somme emanato dal Presidente della Regione.

 

     Art. 5.

     Per l'anno finanziamento 1963-64 le somme che si iscrivono in dipendenza di speciali disposizioni legislative sono fissate nell'importo autorizzato con lo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo giusta l'allegato n. 1 alla presente legge.

 

     Art. 6.

     Il Presidente della Regione è autorizzato a contrarre prestiti per il complessivo importo di milioni 18.800 necessari per assicurare la copertura finanziaria delle spese risultanti dallo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

 

     Art. 7.

     Per l'anno finanziario 1963-64 le disposizioni contenute nel primo e nell'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 30 dicembre 1957, n. 60, si applicano unicamente per lo stanziamento del e capitolo n. 10 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

 

     Art. 8.

     Il Presidente della Regione è autorizzato, in dipendenza di spese autorizzate con leggi regionali, a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa, i fondi iscritti al capitolo n. 66 della rubrica «Presidenza della Regione». Per gli effetti del comma precedente, il Presidente della Regione è altresì autorizzato ad istituire nuovi capitoli ed a ripartire anche fra questi i fondi iscritti al predetto capitolo n. 66.

 

     Art. 9.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad iscrivere con propri decreti al capitolo n. 67 dello stato di previsione della spesa le somme che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste verserà al capitolo n. 152 dello stato di previsione dell'entrata della Regione, in applicazione dell'art. 40 della Legge 2 giugno 1961, n. 454.

     Il Presidente della Regione è altresì autorizzato a ripartire con propri decreti le somme iscritte al predetto capitolo n. 67 tra i capitoli dello stato di previsione della spesa concernenti spese per l'applicazione della legge 2 giugno 1961, n. 454, ed a istituire, ove necessario, nuovi capitoli, in relazione alla specifica destinazione che alle somme versate sarà data dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

     Art. 10.

     E' autorizzata la spesa di L. 380.800.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda speciale anagrafe bestiame per l'anno finanziario 1963-64 che si iscrive al capitolo n. 435 (rubrica «Presidenza della Regione») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

 

     Art. 11.

     Per le finalità di cui all'articolo 29, lettera b) della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 131.306.000, che si iscrive al capitolo n. 444 (rubrica "Presidenza della Regione") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

 

     Art. 12.

     Per le finalità di cui all'art. 12 della legge regionale 5 aprile 1954, n. 9, per l'anno finanziario 1963-64 è autorizzata la spesa di L. 50.000.000, che si iscrive al capitolo n. 463 (rubrica «Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

 

     Art. 13.

     E' autorizzata la spesa di L. 1.232.900.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1963-64, che si iscrive al capitolo n. 546 (rubrica «Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge

 

     Art. 14.

     Ai sensi del primo comma dell'art. 6 della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, e per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale medesima, è autorizzato l'ulteriore limite trentacinquennale di impegno di L. 500 milioni (cap. n. 658 della rubrica «Assessorato regionale dei lavori pubblici») a decorrere dall'anno finanziario 1963-64.

     All'affidamento dei lavori per i quali la Regione concede i contributi di cui al comma precedente provvedono direttamente gli Enti interessati con la procedura di cui alla legge regionale 18 luglio 1961, n. 10.

     Per il pagamento dei contributi previsti dal presente articolo gli Enti interessati devono dimostrare di avere provveduto all'affidamento dei lavori a termini del precedente comma.

 

     Art. 15.

     La spesa autorizzata per l'anno finanziario 19631964 in L. 850.000.000 per le finalità di cui al capitolo n. 697 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (rubrica a Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione») è destinata:

     a) quanto a L. 450.000.000 per le finalità del titolo II del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25;

     b) quanto a L. 50.000.000 per cantieri-scuola per la costruzione e la sistemazione di strade vicinali di interesse agricolo soggette ad uso pubblico, nonché per le finalità del titolo III del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25, per i lavoratori disoccupati, sempre che le opere di rimboschimento ricadano su terreni appartenenti al demanio regionale o a quello di altri Enti pubblici. I provvedimenti di approvazione dei cantieri-scuola sono regolati dalle norme di cui agli artt. 17, 18, 19, 20 e 21 del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25;

     c) quanto a L. 350.000.000 per gli altri cantieri-scuola di lavoro ai termini del decreto legislativo presidenziale 31 ottobre 1951, n. 31. I provvedimenti di approvazione dei cantieri-scuola sono adottati dall'Assessore regionale per il lavoro e per la cooperazione, di concerto con quello per i lavori pubblici.

 

     Art. 16.

     Per finanziare l'acquisto di materiali occorrenti per l'attuazione di cantieri di lavoro il cui costo della mano d'opera è finanziato dallo Stato, è autorizzata per l'anno finanziario 1963-64 la spesa di lire 900.000.000, che si iscrive al capitolo n. 700 (rubrica a Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

     Le somme iscritte nel capitolo predetto sono versate al « Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati» e sono utilizzate, per le finalità di cui al comma precedente, con l'osservanza delle seguenti modalità:

     a) la emanazione del decreto di concessione del finanziamento, da adottarsi dall'Assessore regionale per il lavoro e per la cooperazione di concerto con quello per i lavori pubblici, è subordinata alla presentazione della lettera ministeriale di autorizzazione del cantiere, del progetto relativo alle opere autorizzate, del calcolo analitico dei materiali occorrenti e di un elenco riepilogativo dei materiali stessi;

     b) il pagamento del finanziamento accodato è autorizzato per il 50 per cento con lo stesso decreto di concessione del finanziamento e per il rimanente importo ad avvenuta presentazione della documentazione della spesa sostenuta e della relazione tecnica finale delle opere eseguite, redatta dallo Ufficio tecnico vigilatore. Detta relazione dovrà specificare l'ammontare dei materiali effettivamente impiegati e la rispondenza degli stessi a quelli previsti in perizia, sia per quantità che per qualità, nonché la rispondenza delle opere realizzate a quelle autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

     Art. 17.

     Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo del Presidente della Regione 10 aprile 1951, ne 9, è autorizzata per l'anno finanziario 1963-64 la spesa di L. 5 milioni quale contributo nelle spese di funzionamento della scuola di perfezionamento in diritto regionale presso l'Università di Palermo, che si iscrive al capitolo n. 718 (rubrica "Assessorato regionale della pubblica istruzione") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

 

     Art. 18.

     L'Assessore regionale per la pubblica istruzione per l'impiego dello stanziamento del capitolo n. 342, art. 2, è autorizzato ad istituire nell'anno scolastico 1963-64 corsi di scuole sussidiarie non eccedenti il numero di 3321 purché le scuole stesse siano state istituite nell'anno scolastico immediatamente precedente e sempre che abbiano tutti i requisiti voluti dalla legge regionale 23 settembre 1947, n. 13 provvedendo alla loro chiusura nel corso dell'anno scolastico ove venissero a mancare i requisiti predetti.

     I corsi di cui al comma precedente non devono essere istituiti ove gli insegnanti già addetti nello anno scolastico 1962-63 abbiano comunque assunto altro incarico.

     Per l'apertura dei singoli corsi l'Assessore regionale per la pubblica istruzione emette apposito decreto di nomina dell'insegnante e dell'impegno della relativa spesa.

     Le somme non impegnate costituiscono economia di bilancio.

 

     Art. 19.

     Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 1957, n. 40, e autorizzata per l'anno finanziario 1963-64 la spesa di L. 500 milioni per le finalità della legge regionale medesima, che si iscrive al cap. n. 743 (rubrica «Assessorato regionale della sanità») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente alla presente legge.

 

     Art. 20.

     A decorrere dall'anno finanziario 1963-64 il fondo di cui all'art. 9 della legge regionale 9 novembre 1955, n. 42, e dall'art. 6 della legge regionale 11 dicembre 1956, n. 55 è elevato dal 6 per cento al 25 per cento.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 21.

     E' autorizzata la spesa di L. 33.650.00, per contributo a pareggio dei bilanci delle Aziende speciali delle zone industriali per l'anno finanziario 1963-64, che si iscrive al e capitolo n. 761 (rubrica "Assessorato regionale dello sviluppo economico") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, destinata quanto a lire 18.000.000 all'Azienda speciale della zona industriale di Catania, quanto a L. 9.000.000 all'Azienda speciale della zona industriale di Palermo, quanto a L. 2.700.000 all'Azienda speciale della zona industriale di Caltanissetta, quanto a L. 800.000 all'Azienda speciale della zona industriale di Ragusa e quanto a L. 3.150.000 all'Azienda speciale della zona industriale di Porto Empedocle.

 

     Art. 22.

     E' autorizzata la spesa di L. 15.000.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma turistico- alberghiera per l'anno 1964 che si iscrive al capitolo n. 779 (rubrica "Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

 

     Art. 23.

     E' autorizzata la spesa di L. 30.l06.000 per contributi a pareggio dei bilanci delle Aziende autonome termali, destinata quanto a L. 6.300.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma delle Terme della Valle dei Templi di Agrigento per l'anno finanziario 1964, quanto a lire 777.715 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda medesima per l'anno finanziario 1961, quanto a L. 14.603.618 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca per l'anno finanziario 1961 e quanto a L. 8.424.225 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda Autonoma delle Terme di Acireale per l'anno finanziario 1961.

 

     Art. 24.

     Per l'anno finanziario 1963-64 è autorizzata la spesa di L. 13.000.000 iscritta nel capitolo n. 781 dello Stato di previsione della spesa per provvedere al pagamento di saldi di spese residue degli anni finanziari anteriori a quello corrente.

 

     Art. 25.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad anticipare con propri decreti, entro il limite massimo dello stanziamento del capitolo n. 789 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, le somme occorrenti per la costruzione della sede degli uffici del Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

 

     Art. 26.

     Il Presidente della Regione è autorizzato, per accertate necessità di cassa, a versare all'entrata del bilancio della Regione le somme iscritte al cap. 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale. Con i relativi provvedimenti saranno stabilite le modalità di restituzione al bilancio del Fondo predetto delle somme anticipate.

 

     Art. 27.

     E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 1.

 

     Art. 28.

     E' approvato il bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964. allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.

 

     Art. 29.

     E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma delle terme di Sciacca per l'anno 1964, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 3.

 

     Art. 30.

     E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma delle terme di Acireale per l'anno 1964, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 4.

 

     Art. 31.

     E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma delle terme della Valle dei Templi di Agrigento per l'anno 1964, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 5.

 

     Art. 32.

     E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma turistico- alberghiera per l'anno 1964, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 6.

 

     Art. 33.

     Il Presidente della Regione è autorizzato, fino a quando non saranno emanate le norme regolamentari e concernenti l'amministrazione dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca, di quel. le di Acireale ed Agrigento e di quella turistico alberghiera, ad apportare con propri decreti variazioni compensative agli stati di previsione delle Aziende medesime.

 

     Art. 34.

     I residui risultanti al 1° luglio 1963 sui capitoli aggiuntivi allo stato di previsione della spesa dello anno finanziario 1963-64, soppressi nel corso del. l'anno finanziario in seguito alla istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. Gli i impegni assunti ed i pagamenti disposti sugli stessi capitoli aggiunti si intendono rispettivamente assunti e disposti sui corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

 

     Art. 35.

     E' approvato il seguente riepilogo dal quale risulta il complesso delle entrate e delle spese previste per l'anno finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964.

 

 

       +-------------------------------------------------+

       |                    Riepilogo                    |

       |-------------------------------------------------|

       |            Entrate e spese effettive            |

       | Entrata                      L. 113.394.307.783 |

       | Spesa                        L. 128.910.973.783 |

       | Differenza                   L.  15.516.666.000 |

       |              Movimenti di capitali              |

       | Entrata                      L.  18.800.000.000 |

       | Spesa                        L.   3.283.334.000 |

       | Differenza                   L.  15.516.666.000 |

       |                 Partite di giro                 |

       | Entrate                      L.  36.719.950.000 |

       | Spesa                        L.  36.719.950.000 |

       | Differenza                   L.               0 |

       |               Riassunto generale                |

       | Entrate                      L. 168.914.257.783 |

       | Spesa                        L. 168.914.257.783 |

       | Differenza                   L.               0 |

       +-------------------------------------------------+

 

 

     Art. 36.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e avrà effetto dal 1° luglio 1963.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

     Allegati

     (Omissis).

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 2 gennaio 1979, n. 2.