§ 2.3.7 - L.R. 8 luglio 1957, n. 40.
Modifiche alla L.R. 7 agosto 1953, n. 47: Liquidazione delle spedalità in favore delle Amministrazioni ospedaliere.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.3 assistenza sanitaria diretta e indiretta
Data:08/07/1957
Numero:40


Sommario
Art. 1.      Il carico di spedalità gravante sulla Regione ai sensi dell'art. 1 della L. 7 agosto 1953, n. 47, è elevato, a partire dal 1° luglio 1957, dal 50 al 75 %.
Art. 2.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 150 milioni da iscrivere nel bilancio per l'esercizio 1957-58.


§ 2.3.7 - L.R. 8 luglio 1957, n. 40.

Modifiche alla L.R. 7 agosto 1953, n. 47: Liquidazione delle spedalità in favore delle Amministrazioni ospedaliere.

(G.U.R. 13 luglio 1957, n. 36).

 

Art. 1.

     Il carico di spedalità gravante sulla Regione ai sensi dell'art. 1 della L. 7 agosto 1953, n. 47, è elevato, a partire dal 1° luglio 1957, dal 50 al 75 %.

 

     Art. 2.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 150 milioni da iscrivere nel bilancio per l'esercizio 1957-58.

     Per gli anni finanziari successivi a quello in corso la spesa annua occorrente per l'attuazione della presente legge sarà autorizzata con l'apposito articolo della legge di bilancio.