Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.3 assistenza sanitaria diretta e indiretta |
Data: | 08/07/1957 |
Numero: | 40 |
Sommario |
Art. 1. Il carico di spedalità gravante sulla Regione ai sensi dell'art. 1 della L. 7 agosto 1953, n. 47, è elevato, a partire dal 1° luglio 1957, dal 50 al 75 %. |
Art. 2. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 150 milioni da iscrivere nel bilancio per l'esercizio 1957-58. |
§ 2.3.7 - L.R. 8 luglio 1957, n. 40.
Modifiche alla L.R. 7 agosto 1953, n. 47: Liquidazione delle spedalità in favore delle Amministrazioni ospedaliere.
(G.U.R. 13 luglio 1957, n. 36).
Il carico di spedalità gravante sulla Regione ai sensi dell'art. 1 della
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 150 milioni da iscrivere nel bilancio per l'esercizio 1957-58.
Per gli anni finanziari successivi a quello in corso la spesa annua occorrente per l'attuazione della presente legge sarà autorizzata con l'apposito articolo della legge di bilancio.