§ 4.3.103 - L.R. 30 aprile 1991, n. 9.
Provvedimenti per consentire l'alienazione degli alloggi costruiti da cooperative a proprietà indivisa.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 edilizia
Data:30/04/1991
Numero:9


Sommario
Art. 1.      1. Gli alloggi realizzati o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge da cooperative edilizie a proprietà indivisa e inalienabile con contributi o altre [...]
Art. 2.      1. Le cooperative edilizie, nei cui statuti non è prevista l'alienazione degli alloggi, possono avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1 deliberando in assemblea straordinaria la [...]
Art. 3.      1. Intervenuta la modifica statutaria, gli assegnatari interessati all'acquisto della proprietà dell'alloggio ne fanno richiesta alla cooperativa
Art. 4.      1. Il piano finanziario di rimborso previsto dall'articolo 3 viene formulato per differenza, ponendo a confronto l'onere previsto a carico dei soci di cooperativa a proprietà individuale alla [...]
Art. 5.      1. Il pagamento delle rate semestrali risultanti dal piano finanziario previsto dai precedenti articoli decorre dall'1 gennaio o dall'1 luglio immediatamente successivi alla stipula dell'atto di [...]
Art. 6.      1. In caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa, gli alloggi non assegnati in proprietà ai sensi della presente legge sono trasferiti all'Istituto autonomo per le case popolari [...]
Art. 7.  [2]
Art. 8.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione


§ 4.3.103 - L.R. 30 aprile 1991, n. 9.

Provvedimenti per consentire l'alienazione degli alloggi costruiti da cooperative a proprietà indivisa.

(G.U.R. n. 22 del 4 maggio 1991).

 

Art. 1.

     1. Gli alloggi realizzati o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge da cooperative edilizie a proprietà indivisa e inalienabile con contributi o altre agevolazioni previste da leggi regionali, o con contributi dello Stato iscritti nel bilancio della Regione, possono essere ceduti in proprietà ai rispettivi assegnatari alle condizioni dettate dalla presente legge.

 

     Art. 2.

     1. Le cooperative edilizie, nei cui statuti non è prevista l'alienazione degli alloggi, possono avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1 deliberando in assemblea straordinaria la conforme modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto e dando mandato all'organo amministrativo di compiere tutti gli atti successivi per il perfezionamento della cessione degli alloggi agli aventi diritto.

 

     Art. 3.

     1. Intervenuta la modifica statutaria, gli assegnatari interessati all'acquisto della proprietà dell'alloggio ne fanno richiesta alla cooperativa.

     2. La cooperativa inoltra le istanze all'Assessorato regionale che ha concesso le agevolazioni chiedendo l'autorizzazione alle cessioni.

     3. L'Amministrazione regionale competente predispone, per ogni istanza, il piano finanziario di rimborso dei maggiori benefici concessi, in termini di minor tasso di interesse gravante sull'alloggio, in relazione all'originaria struttura statutaria della cooperativa.

     4. Ad avvenuta accettazione del piano finanziario da parte dell'interessato, l'Amministrazione regionale autorizza la cessione in proprietà dell'alloggio.

     5. Restano in ogni caso ferme la misura e le modalità di erogazione dei contributi disposte a favore degli istituti di credito mutuanti.

 

     Art. 4.

     1. Il piano finanziario di rimborso previsto dall'articolo 3 viene formulato per differenza, ponendo a confronto l'onere previsto a carico dei soci di cooperativa a proprietà individuale alla data di entrata in ammortamento dei singoli mutui e l'onere posto effettivamente a carico della cooperativa alla stessa data.

     2. Per le cooperative edilizie fruenti in via principale dei contributi previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, recante «Norme per l'edilizia residenziale», il piano finanziario di rimborso viene formulato con riferimento agli oneri che, alla data di messa in ammortamento dei singoli mutui, erano previsti per la fascia reddituale più bassa.

     3. Il complessivo importo dei rimborsi, risultante dal piano finanziario di cui ai commi 1 e 2, viene posto a carico dell'assegnatario in un numero di semestralità uguale a quello previsto dai piani di ammortamento dei mutui stipulati per la realizzazione del programma costruttivo di cui l'alloggio fa parte. Nel caso in cui sull'alloggio gravino mutui di durata diversa, il numero delle semestralità è pari a quello previsto per la restituzione del mutuo di più lunga durata.

     4. Su richiesta degli aventi diritto, il rimborso di cui al comma 3 può essere effettuato in unica soluzione all'atto dell'assegnazione in proprietà, nella misura del 50 per cento del suo importo. Tale disposizione si applica anche ai piani finanziari di rimborso definiti precedentemente all'entrata in vigore della presente legge [1].

 

     Art. 5.

     1. Il pagamento delle rate semestrali risultanti dal piano finanziario previsto dai precedenti articoli decorre dall'1 gennaio o dall'1 luglio immediatamente successivi alla stipula dell'atto di assegnazione in proprietà dell'alloggio e del relativo frazionamento dei mutui.

     2. In sede di stipula dell'atto di assegnazione è iscritta ipoteca legale a favore della Regione per l'importo complessivo risultante dal piano di rimborso di cui al comma 1.

 

     Art. 6.

     1. In caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa, gli alloggi non assegnati in proprietà ai sensi della presente legge sono trasferiti all'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio, secondo le norme previste per le cooperative a proprietà indivisa e inalienabile.

 

     Art. 7. [2]

     1. I versamenti di cui alla presente legge affluiscono in entrata al bilancio della Regione siciliana.

 

     Art. 8.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 31 agosto 2000, n. 19.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 129 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.