§ 4.2.69 - L.R. 7 maggio 1976, n. 56.
Provvedimenti in favore dei comuni siciliani.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:07/05/1976
Numero:56


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di assicurare la funzionalità delle opere pubbliche finanziate dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici, sia a carico del bilancio della Regione sia a carico del fondo di [...]
Art. 2.      E' istituito un fondo di lire 58.770 milioni per la costruzione l'ampliamento, il completamento, il miglioramento, la riparazione, la sistemazione e la manutenzione delle opere pubbliche, di [...]
Art. 3.      La spesa di lire 58.770 milioni, autorizzata con il precedente articolo, è assegnata come segue:
Art. 4.      E' autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni da assegnare al comune di Palermo per il risanamento dei quattro mandamenti, ad integrazione dei finanziamenti statali.
Art. 5.      Il comune di Palermo, osservando le modalità indicate nella presente legge, nonché, in quanto applicabili, le norme contenute nella legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 28 [...]
Art. 6.      E' autorizzata la spesa di lire 16.000 milioni da assegnare al Comune di Catania.
Art. 7.      E' autorizzata la spesa di lire 5.880 milioni da assegnare al Comune di Messina per le finalità previste dall'art. 2 della presente legge.
Art. 8.      Le somme assegnate a ciascun Comune sono accreditate al legale rappresentante del Comune stesso. Si applica l'art. 18 della L.R. 26 maggio 1973, n. 21.
Art. 9.      Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di esecuzione in economia per cottimo fiduciario, i Comuni possono procedere, utilizzando esclusivamente personale già in organico alla data del [...]
Art. 10.      In attesa della definizione degli interventi della Cassa per il Mezzogiorno, attraverso il progetto speciale di cui agli artt. 2 e 3 della L. 6 ottobre 1971, n. 853, ed al fine di consentire [...]
Art. 11.      Le opere previste dalla presente legge sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti.
Art. 12.      Il personale degli enti edilizi disciolti utilizzato presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione regionale, nonché presso il Consorzio regionale tra gli istituti autonomi per le [...]
Art. 13.      Sono soppressi gli elenchi dei progettisti e dei direttori dei lavori, previsti dal secondo comma dell'art. 6 della L.R. 18 novembre 1964, n. 29.
Art. 14.      Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 125.650 milioni che sarà iscritta nel bilancio del Fondo di solidarietà nazionale come dalla seguente [...]
Art. 15.      All'onere di lire 25.000 milioni a carico del bilancio della Regione per gli anni finanziari dal 1976 al 1978, si provvede con parte delle maggiori entrate per ritenute d'acconto e di imposta di [...]


§ 4.2.69 - L.R. 7 maggio 1976, n. 56.

Provvedimenti in favore dei comuni siciliani.

(G.U.R. 12 maggio 1976, n. 27).

 

Art. 1.

     Allo scopo di assicurare la funzionalità delle opere pubbliche finanziate dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici, sia a carico del bilancio della Regione sia a carico del fondo di solidarietà nazionale, è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni per interventi suppletivi e di completamento, ivi compresi gli oneri della revisione dei prezzi.

     L'Assessore regionale per i lavori pubblici, sulla base dello stanziamento, predispone un programma delle opere da eseguire, sentita la Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 2.

     E' istituito un fondo di lire 58.770 milioni per la costruzione l'ampliamento, il completamento, il miglioramento, la riparazione, la sistemazione e la manutenzione delle opere pubbliche, di competenza degli enti locali della Regione.

 

     Art. 3.

     La spesa di lire 58.770 milioni, autorizzata con il precedente articolo, è assegnata come segue:

     a) lire 90 milioni ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

     b) lire 130 milioni ai comuni con popolazione da 5.001 a 20.000 abitanti;

     c) lire 430 milioni ai comuni con popolazione da 20.001 a 60.000 abitanti;

     d) lire 500 milioni ai comuni con popolazione da 60.001 a 100.000 abitanti;

     e) lire 550 milioni ai comuni con popolazione da 100.001 a 120.000 abitanti ed ai comuni di Cefalù e Taormina;

     f) lire 800 milioni ciascuno a favore dei comuni capoluoghi di Trapani, Enna, Caltanissetta e Ragusa; tale assegnazione non è cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere;

g) lire 200 milioni fra i comuni, indipendentemente dai criteri fissati nelle lettere precedenti.

     La ripartizione di cui alle precedenti lettere viene determinata tenendo conto, per ciascun comune, della cifra più elevata risultante dai dati ufficiali degli ultimi due censimenti della popolazione.

     Al comune di Erice è assegnata la stessa somma prevista per i comuni di Cefalù e Taormina dalla lett. e) del presente articolo.

 

     Art. 4.

     E' autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni da assegnare al comune di Palermo per il risanamento dei quattro mandamenti, ad integrazione dei finanziamenti statali.

 

     Art. 5.

     Il comune di Palermo, osservando le modalità indicate nella presente legge, nonché, in quanto applicabili, le norme contenute nella legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 28 aprile 1976 concernente « Tutela dei centri storici e norme speciali per il quartiere Ortigia di Siracusa e per il centro storico di Agrigento », dovrà utilizzare la predetta somma di lire 25.000 milioni:

     a) in quanto a lire 20.000 milioni per le costruzioni di alloggi popolari nelle aree comprese nelle zone di cui all'art. 1 della L. 30 gennaio 1962, n. 18, o per la riedificazione, la ristrutturazione, la bonifica di abitazioni da espropriare e destinare ad edilizia popolare;

     b) in quanto a lire 1.000 milioni per il restauro di edifici comunali da destinare ad uso pubblico;

     c) in quanto a lire 2.000 milioni per la locazione di alloggi da destinare alle famiglie che occupano abitazioni improprie o costituenti pericolo per la pubblica e privata incolumità, o residenti in abitazioni da ristrutturare, da demolire e ricostruire ad iniziativa dell'Istituto autonomo case popolari di Palermo nei piani di zona dei quattro mandamenti della Città;

     d) in quanto a lire 2.000 milioni per la erogazione di contributi, pari al 30 % della spesa riconosciuta ammissibile, ai proprietari riuniti in consorzio o al Comune stesso, per la esecuzione di opere di restauro conservativo, di bonifica edilizia, di ristrutturazione e consolidamento degli immobili, compresi nelle zone di cui alla citata L. 30 gennaio 1962, n. 18.

 

     Art. 6.

     E' autorizzata la spesa di lire 16.000 milioni da assegnare al Comune di Catania.

     La somma di lire 5.000 milioni è destinata alle finalità previste dall'art. 2 della presente legge e la somma di lire 11.000 milioni all'attuazione di opere di grande viabilità urbana previste dal piano regolatore generale.

 

     Art. 7.

     E' autorizzata la spesa di lire 5.880 milioni da assegnare al Comune di Messina per le finalità previste dall'art. 2 della presente legge.

 

     Art. 8.

     Le somme assegnate a ciascun Comune sono accreditate al legale rappresentante del Comune stesso. Si applica l'art. 18 della L.R. 26 maggio 1973, n. 21.

     Il consiglio comunale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delibera il programma di impiego e ne dà comunicazione all'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

     Ogni iniziativa e ogni responsabilità per la realizzazione delle opere sono attribuite al Comune, il quale provvede direttamente alle gare di appalto, alla stipula dei contratti, alla esecuzione dei lavori, prescindendo da ogni approvazione ed autorizzazione dell'Amministrazione regionale.

     I pareri tecnici sui progetti sono espressi dagli organi tecnici previsti dagli artt. 21 e 22 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19, e successive modifiche e integrazioni.

     I progetti sono approvati dalla giunta comunale.

     Il Comune, entro quattro mesi dall'ultimazione delle opere, invia all'Assessorato regionale dei lavori pubblici il conto finale.

     Compete all'Assessorato regionale dei lavori pubblici la nomina dei collaudatori.

     Entro tre mesi dal rilascio del certificato di collaudo, il Comune invia all'Assessorato il rendiconto delle spese sostenute per la esecuzione dei singoli lavori.

     All'Assessorato regionale dei lavori pubblici è attribuita l'alta vigilanza sulla esecuzione degli interventi previsti dalla presente legge.

     Per quanto non espressamente previsto, si applica la vigente legislazione regionale concernente la realizzazione delle opere pubbliche finanziate dall'Amministrazione regionale.

 

     Art. 9.

     Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di esecuzione in economia per cottimo fiduciario, i Comuni possono procedere, utilizzando esclusivamente personale già in organico alla data del 31 marzo 1976, alla esecuzione di lavori finanziati in virtù della presente legge in economia in amministrazione con le modalità previste dall'art. 67 del regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350, entro il limite di spesa di lire 30 milioni.

 

     Art. 10.

     In attesa della definizione degli interventi della Cassa per il Mezzogiorno, attraverso il progetto speciale di cui agli artt. 2 e 3 della L. 6 ottobre 1971, n. 853, ed al fine di consentire l'immediato avvio all'insediamento turistico-termale di Sciacca, è assegnata al Comune di Sciacca la somma di lire 5.000 milioni da utilizzare, con le modalità previste dalla presente legge, per la esecuzione dei lavori di difesa e consolidamento del suolo, di organizzazione territoriale e di salvaguardia del bacino idrotermale di Sciacca.

 

     Art. 11.

     Le opere previste dalla presente legge sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti.

 

     Art. 12.

     Il personale degli enti edilizi disciolti utilizzato presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione regionale, nonché presso il Consorzio regionale tra gli istituti autonomi per le case popolari, PU¶ essere utilizzato a prestare servizio presso i Comuni di cui all'art. 26 della legge statale 5 febbraio 1970, n. 21, dando la priorità ai Comuni maggiormente colpiti dal terremoto.

 

     Art. 13.

     Sono soppressi gli elenchi dei progettisti e dei direttori dei lavori, previsti dal secondo comma dell'art. 6 della L.R. 18 novembre 1964, n. 29.

 

     Art. 14.

     Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 125.650 milioni che sarà iscritta nel bilancio del Fondo di solidarietà nazionale come dalla seguente tabella:

     (Omissis).

 

     Art. 15.

     All'onere di lire 25.000 milioni a carico del bilancio della Regione per gli anni finanziari dal 1976 al 1978, si provvede con parte delle maggiori entrate per ritenute d'acconto e di imposta di cui al cap. 1023 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per gli anni medesimi.

     All'onere di lire 100.650 milioni a carico del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per gli anni finanziari dal 1976 al 1980 si provvede con parte delle disponibilità del piano regionale d'interventi, approvato con la L.R. 12 maggio 1975, n. 18.