§ 38.13.3 - Legge 30 gennaio 1962, n. 18.
Risanamento di quattro mandamenti e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni nel comune di Palermo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.13 strumenti urbanistici
Data:30/01/1962
Numero:18


Sommario
Art. 1.      Il risanamento dei mandamenti Monte di Pietà, Palazzo Reale, Tribunali e Castellammare e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni e della via Francesco Crispi nel comune di Palermo, è [...]
Art. 2.  [5]
Art. 3.  [6]
Art. 4.  [7]
Art. 5.      
Art. 6.      Gli eventuali utili di gestione devono essere utilizzati dal consorzio per la realizzazione di opere pubbliche ed attrezzature in base a programmi biennali stabiliti dal Consiglio comunale.
Art. 7.  [9]
Art. 8.  [10]
Art. 9.      Tutte le costruzioni edilizie eseguite in conseguenza dell'attuazione della presente legge godranno della esenzione venticinquennale dalle imposte e dalle sovrimposte comunali e provinciali sui [...]
Art. 10.      Le indennità per le espropriazioni da effettuare in applicazione della presente legge saranno determinate sulla media del valore venale e di quello legale risultante dalla capitalizzazione del [...]
Art. 11.      Nella determinazione del valore venale agli effetti di cui all'articolo 10 non si terrà conto di qualsiasi incremento di valore che siasi verificato o che possa verificarsi, sia direttamente che [...]
Art. 12.      Per le espropriazioni occorrenti per l'applicazione della presente legge si osserveranno le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo quanto è disposto dalle seguenti lettere:
Art. 13. 
Art. 14.  [12]
Art. 15.  [13]
Art. 16.     


§ 38.13.3 - Legge 30 gennaio 1962, n. 18. [1]

Risanamento di quattro mandamenti e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni nel comune di Palermo.

(G.U. 12 febbraio 1962, n. 38)

 

     Art. 1.

     Il risanamento dei mandamenti Monte di Pietà, Palazzo Reale, Tribunali e Castellammare e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni e della via Francesco Crispi nel comune di Palermo, è opera di prevalente interesse nazionale.

     Il risanamento viene attuato a mezzo di piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale del comune di Palermo [2] .

     I piani particolareggiati di esecuzione sono approvati dall'organo regionale competente ai sensi dello statuto della Regione siciliana [3] .

     Il termine "piano di risanamento", ove impiegato nel corso della presente legge o della legge 30 gennaio 1962, n. 28, deve ritenersi equivalente, a tutti gli effetti, al termine "piano particolareggiato di esecuzione" [4] .

 

          Art. 2. [5]

     La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a provvedere, mediante concessione ad una società per azioni con capitale totalmente pubblico, ed alla quale hanno diritto di partecipare, se lo richiedono, gli enti locali interessati e l'istituto autonomo per le case popolari, all'attuazione del risanamento delle zone e dei mandamenti di cui all'art. 1, delimitati dal vigente piano regolatore generale di Palermo, nonchè della zona che comprende l'area demaniale, con le relative fasce latistanti per una profondità di metri 60 ciascuna, del fiume Oreto, dal ponte della ferrovia per Trapani alla foce, e della zona che comprende l'attuale area demaniale ferroviaria con le relative fasce latistanti per una profondità di metri 60 ciascuna, dopo che sarà stato disposto l'arretramento della stazione ferroviaria. Alle zone predette sono estese le norme stabilite dall'articolo precedente.

     La concessione è accordata dalla Cassa per il Mezzogiorno, che contemporaneamente approva la convenzione con la società concessionaria per stabilire i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione in modo che risulti assicurata l'economicità della gestione e il preminente interesse pubblico.

     Al fine predetto la convenzione dovrà contenere l'obbligo per la società concessionaria di assumere a proprio carico le spese per le espropriazioni, per le demolizioni e per le opere di urbanizzazione primaria e di cedere gratuitamente agli enti pubblici interessati le aree destinate dal vigente piano regolatore generale di Palermo all'edilizia popolare.

     Gli atti, i contratti e le operazioni connesse all'attuazione della presente legge sono esenti da tutte le imposte, tasse e tributi erariali e locali.

     Nel periodo intercorrente tra l'adozione e l'approvazione dei piani particolareggiati di risanamento e di eventuali connesse varianti del piano regolatore generale adottate dal consiglio comunale, i progetti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e per le demolizioni degli immobili, predisposti dalla società concessionaria, in conformità alle previsioni del piano regolatore generale del comune di Palermo e dei piani particolareggiati adottati dal comune stesso e delle eventuali connesse varianti, sono approvati dalla Cassa per il Mezzogiorno e dovranno essere realizzati entro i termini stabiliti dall'art. 13 della presente legge.

 

          Art. 3. [6]

 

          Art. 4. [7]

 

          Art. 5.

      [8]

     Negli atti di alienazione a privati deve essere fatto obbligo di costruire entro il termine perentorio di anni quattro col divieto di alienare le aree a terzi; trascorso tale termine, senza che le costruzioni siano state ultimate, le aree vengono retrocesse al concedente con la semplice restituzione di due terzi del prezzo pagato senza interessi.

 

          Art. 6.

     Gli eventuali utili di gestione devono essere utilizzati dal consorzio per la realizzazione di opere pubbliche ed attrezzature in base a programmi biennali stabiliti dal Consiglio comunale.

 

          Art. 7. [9]

     L'approvazione, secondo legge, dei progetti di cui al precedente art. 2 per l'attuazione dei piani di risanamento equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le espropriazioni e le opere previste nei piani sono dichiarate urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

 

          Art. 8. [10]

 

          Art. 9.

     Tutte le costruzioni edilizie eseguite in conseguenza dell'attuazione della presente legge godranno della esenzione venticinquennale dalle imposte e dalle sovrimposte comunali e provinciali sui fabbricati.

 

          Art. 10.

     Le indennità per le espropriazioni da effettuare in applicazione della presente legge saranno determinate sulla media del valore venale e di quello legale risultante dalla capitalizzazione del reddito netto degli immobili.

     Tale capitalizzanzione sarà effettuata al saggio del 4,50 per cento per i locali di abitazione e del 6,50 per cento per i locali adibiti ad uso diverso.

     Il reddito da capitalizzare sarà determinato considerando gli immobili secondo la consistenza e la classifica desunta dagli atti di formazione del nuovo catasto edilizio urbano ed adottando la tariffa catastale per il reddito netto 1939, rivalutata al momento attuale con l'applicazione del coefficiente di maggiorazione degli affitti, stabilito per le locazioni stipulate nel 1939 dalle leggi emanate in materia nelle diverse ipotesi previste dalle leggi stesse senza tener conto delle maggiorazioni previste per i casi di sublocazione.

     Ove il reddito effettivamente ritratto in base a contratti registrati in data anteriore al 1° gennaio 1959, ecceda di oltre il 30 per cento la tariffa catastale rivalutata, sarà assunto come base di capitalizzazione il reddito stesso, depurato delle spese ed oneri a carico del proprietario nella misura del 30 per cento.

     In caso di espropriazione parziale, il primo termine della media sarà costituito dalla differenza tra il valore venale dell'immobile e quello della parte residua, mentre il secondo termine della media sarà dato dalla differenza tra il valore legale dell'intero immobile e quello della parte residua.

     Non si procederà alla media e la indennità sarà commisurata al solo valore venale, ove la somma risultante dalla capitalizzazione superi lo stesso valore venale.

     Le norme del presente articolo si applicano anche per la espropriazione di terreni non coperti da fabbricati e non costituenti pertinenze di fabbricati.

 

          Art. 11.

     Nella determinazione del valore venale agli effetti di cui all'articolo 10 non si terrà conto di qualsiasi incremento di valore che siasi verificato o che possa verificarsi, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza dei piani approvati ai sensi della presente legge.

 

          Art. 12.

     Per le espropriazioni occorrenti per l'applicazione della presente legge si osserveranno le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo quanto è disposto dalle seguenti lettere:

     a) il Comune, in base agli atti di formazione del nuovo catasto edilizio urbano, compilerà l'elenco dei beni da espropriare e delle indennità offerte;

     b) gli elenchi suddetti, vistati dal prefetto, saranno depositati nei modi e nei termini disposti dagli articoli 17 e 24 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

     c) decorsi quindici giorni dal deposito degli elenchi, il sindaco li trasmetterà al prefetto segnalando:

     1) le ditte che avranno accettato l'indennità offerta. Per queste il prefetto promuoverà dalla competente autorità giudiziaria l'ordinanza di pagamento diretto dell'indennità stessa presso la Cassa depositi e prestiti;

     2) le ditte che non avranno accettato l'indennità offerta. Per queste il prefetto disporrà che il Comune, in contraddittorio con le parti, provveda alla compilazione dello stato di consistenza dei beni da espropriare e quindi, sulla base di questo e sentito l'Ufficio tecnico erariale, determinerà la indennità ordinandone contemporaneamente il versamento presso la Cassa depositi e prestiti. In seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito pagamento diretto o il deposito, il prefetto promuoverà la espropriazione, autorizzando l'occupazione dei beni.

 

          Art. 13. [11]

     [Per la esecuzione dei piani di risanamento è assegnato al comune di Palermo il termine di anni sei a decorrere dall'approvazione dei singoli piani. Tale termine, può essere prorogato, prima della scadenza, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, per una sola volta e per non più di quattro anni.]

 

          Art. 14. [12]

 

          Art. 15. [13]

 

          Art. 16.

     La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 2 febbraio 1968, n. 51.

[3]  Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 2 febbraio 1968, n. 51.

[4]  Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 2 febbraio 1968, n. 51.

[5]  Articolo così sostituito dall'art. 30 della L. 5 febbraio 1970, n. 21.

[6]  Articolo abrogato dall'art. 30 della L. 5 febbraio 1970, n. 21.

[7]  Articolo abrogato dall'art. 30 della L. 5 febbraio 1970, n. 21.

[8]  Comma abrogato dall'art. 30 della L. 5 febbraio 1970, n. 21.

[9]  Articolo così modificato dall'art. 31 della L. 5 febbraio 1970, n. 21.

[10]  Articolo abrogato dall'art. 30 della L. 5 febbraio 1970, n. 21.

[11] Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 2 febbraio 1968, n. 51.

[12]  Articolo abrogato dall'art. 30 della L. 5 febbraio 1970, n. 21.

[13]  Articolo abrogato dall'art. 30 della L. 5 febbraio 1970, n. 21.