Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.18 enti economici regionali |
Data: | 05/08/1982 |
Numero: | 100 |
Sommario |
Art. 1. Per l'esercizio finanziario 1982, il fondo di dotazione dell'E.S.P.I. è incrementato della somma di lire 6.000 milioni e quello dell'E.M.S. della somma di lire 3.000 milioni da destinare ad [...] |
Art. 2. Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'esercizio 1982 la spesa complessiva di lire 9.000 milioni, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di [...] |
Art. 3. L'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale il 18 dicembre 1981 recante « Norme riguardanti gli enti economici regionali e norme in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro e già [...] |
§ 3.18.63 - L.R. 5 agosto 1982, n. 100.
Interventi finanziari in favore degli enti economici regionali per il pagamento delle indennità di fine rapporto ai dipendenti che usufruiscono delle disposizioni di cui agli artt. 16 e 18 della L. 23 aprile 1981, n. 155.
(G.U.R. 14 agosto 1982, n. 36).
Per l'esercizio finanziario 1982, il fondo di dotazione dell'E.S.P.I. è incrementato della somma di lire 6.000 milioni e quello dell'E.M.S. della somma di lire 3.000 milioni da destinare ad interventi finanziari in favore delle società collegate per il pagamento delle indennità di fine rapporto ai dipendenti che usufruiscono delle disposizioni di cui agli artt. 16 e 18 della
Sono, altresì, utilizzabili per le finalità del precedente comma anche le somme versate all'E.S.P.I. e all'E.M.S. in esecuzione dell'art. 2 della
Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'esercizio 1982 la spesa complessiva di lire 9.000 milioni, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4.: « Fondi destinati al finanziamento dei " progetti prioritari " previsti dal " Quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982-84 " progetto " Risanamento enti economici regionali " ».
Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.
L'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale il 18 dicembre 1981 recante « Norme riguardanti gli enti economici regionali e norme in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro e già fruenti del trattamento economico della Cassa integrazione guadagni », è soppresso.
[1] V. art. 7