§ 3.18.61 - L.R. 5 agosto 1982, n. 98.
Norme riguardanti gli enti economici regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:05/08/1982
Numero:98


Sommario
Art. 1.      Il fondo di dotazione dell'E.S.P.I. è incrementato della somma di lire 34.500 milioni, quello dell'E.M.S. della somma di lire 12.000 milioni ed il patrimonio dell'Az.A.Si. della somma di lire [...]
Art. 2.      Il fondo di dotazione dell'E.S.P.I. è altresì incrementato della somma di lire 6.700 milioni da destinare alle seguenti finalità:
Art. 3.      Il fondo di dotazione dell'E.M.S. è altresì incrementato della somma di lire 12.900 milioni da destinare alle seguenti finalità:
Art. 4.      I fondi a gestione separata istituiti presso l'E.M.S. ai sensi degli artt. 12 e 13, lett. b, della L.R. 6 giugno 1975, n. 42, e dell'art. 29 della L.R. 11 aprile 1981, n. 54, sono incrementati [...]
Art. 5.      La possibilità di utilizzazione del personale di cui all'art. 10 della L.R. 6 giugno 1975, n. 42, prevista dal terzo comma dell'art. 3 della L.R. 25 maggio 1979, n. 100, è estesa al personale [...]
Art. 6.      Per le finalità di cui all'art. 3 della L.R. 14 maggio 1976, n. 76, dell'art. 5 della L.R. 14 maggio 1976, n. 77, nonché dell'art. 18 della L.R. 5 marzo 1979, n. 17, e successive integrazioni e [...]
Art. 7.      Le delibere dell'E.S.P.I., dell'E.M.S. e dell'Az.A.Si. concernenti finanziamenti alle società controllate per il pagamento di indennità di fine rapporto sono soggette all'approvazione della [...]
Art. 8.      La spesa derivante dall'applicazione della presente legge prevista in lire 107.800 milioni per l'esercizio finanziario 1982 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di [...]


§ 3.18.61 - L.R. 5 agosto 1982, n. 98.

Norme riguardanti gli enti economici regionali.

(G.U.R. 14 agosto 1982, n. 36).

 

Art. 1.

     Il fondo di dotazione dell'E.S.P.I. è incrementato della somma di lire 34.500 milioni, quello dell'E.M.S. della somma di lire 12.000 milioni ed il patrimonio dell'Az.A.Si. della somma di lire 3.200 milioni per far fronte alle esigenze di gestione interne e delle società collegate fino a tutto novembre 1982.

 

     Art. 2.

     Il fondo di dotazione dell'E.S.P.I. è altresì incrementato della somma di lire 6.700 milioni da destinare alle seguenti finalità:

     a) quanto a lire 5.900 milioni per interventi urgenti nei confronti delle proprie collegate compresi quelli connessi all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni di legge in materia di tutela dell'ambiente ed alla eliminazione di partite debitorie pregresse;

     b) quanto a lire 800 milioni per consentire un completamento funzionale della gamma produttiva della collegata « Lamberti S.p.a. » attraverso nuove iniziative da realizzarsi con la partecipazione di enti pubblici e/o di imprenditori privati.

     Per la realizzazione dell'iniziativa nel settore della edilizia industrializzata, l'E.S.P.I. è autorizzato a concedere anticipazioni sui finanziamenti e contributi richiesti ai sensi della L. 2 maggio 1976, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni.

     Per far fronte al relativo onere l'E.S.P.I. potrà utilizzare i fondi di cui all'art. 7, secondo comma, della L.R. 11 aprile 1881, n. 54.

     Per la concessione delle anticipazioni previste nel presente articolo si applicano le stesse condizioni e modalità di cui all'art. 3, ultimo comma, della L.R. 11 agosto 1978, n. 43, come integrato con l'art. 39 della L.R. 11 aprile 1981. n. 54.

 

     Art. 3.

     Il fondo di dotazione dell'E.M.S. è altresì incrementato della somma di lire 12.900 milioni da destinare alle seguenti finalità:

     a) per la prosecuzione dei lavori nei permessi di ricerca mineraria già acquisiti;

     b) per concorrere agli aumenti di capitale delle collegate SARCIS S.p.a. e PHOEBUS S.p.a.;

     c) per le ricerche di energia geotermica nell'isola di Vulcano;

     d) per il completamento delle attività inerenti il permesso di ricerca Milena;

     e) per far fronte alle esigenze necessarie alla costituzione della S.p.a. S.A.C.I.;

     f) per la prosecuzione di ricerche nei settori geominerario di base, chimico-minerario di sviluppo tecnologico ed applicato, già previste nel piano di attuazione relativo all'esercizio 1978, nonché per le ricerche connesse alla produzione di biomasse dalle vinacce, al recupero di metalli pregiati dalle ceneri di carbone, alla trasformazione di pomice in geoliti e per la ricerca finalizzata all'utilizzazione industriale dei giacimenti siciliani di scisti bituminosi.

     In relazione agli interventi di cui alla lett. e del precedente comma l'E.M.S. è autorizzato ad operare in deroga alle disposizioni di cui all'art. 27. lett. a, della L.R. 21 dicembre 1973, n. 50, come modificato con l'art. 1 della L.R. 21 luglio 1977, n. 61.

 

     Art. 4.

     I fondi a gestione separata istituiti presso l'E.M.S. ai sensi degli artt. 12 e 13, lett. b, della L.R. 6 giugno 1975, n. 42, e dell'art. 29 della L.R. 11 aprile 1981, n. 54, sono incrementati di lire 32.500 milioni per far fronte alle maggiori esigenze finanziarie relative all'esercizio 1982.

 

     Art. 5.

     La possibilità di utilizzazione del personale di cui all'art. 10 della L.R. 6 giugno 1975, n. 42, prevista dal terzo comma dell'art. 3 della L.R. 25 maggio 1979, n. 100, è estesa al personale indicato nel primo comma del medesimo art. 3.

 

     Art. 6.

     Per le finalità di cui all'art. 3 della L.R. 14 maggio 1976, n. 76, dell'art. 5 della L.R. 14 maggio 1976, n. 77, nonché dell'art. 18 della L.R. 5 marzo 1979, n. 17, e successive integrazioni e modifiche, i fondi di dotazione dell'E.S.P.I., dell'E.M.S. ed il patrimonio dell'Az.A.Si. sono rispettivamente incrementati di lire 3.000 milioni, 2.000 milioni e 1.000 milioni.

     Limitatamente all'esercizio 1981, la certificazione potrà riguardare solamente lo stato patrimoniale delle controllate.

 

     Art. 7.

     Le delibere dell'E.S.P.I., dell'E.M.S. e dell'Az.A.Si. concernenti finanziamenti alle società controllate per il pagamento di indennità di fine rapporto sono soggette all'approvazione della Giunta di Governo su proposta dell'Assessore regionale per l'industria.

 

     Art. 8.

     La spesa derivante dall'applicazione della presente legge prevista in lire 107.800 milioni per l'esercizio finanziario 1982 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4.: «Fondi destinati al finanziamento dei "progetti prioritari " previsti dal "Quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982-84" progetto "Risanamento enti economici regionali"» mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

     Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità nel cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1982.

     Nelle more dell'erogazione dei fondi stanziati con la presente legge l'E.S.P.I., l'E.M.S. e l'Az.A.Si. sono autorizzati ad utilizzare, con l'obbligo della successiva reintegrazione, le proprie disponibilità finanziarie.