Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.18 enti economici regionali |
Data: | 23/05/1994 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, le parole: «progetti di durata non superiore a dodici mesi», sono sostituite dalle seguenti: |
Art. 2. 1. In attesa dell'adozione dei provvedimenti statali necessari per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4 del decreto legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito con modificazioni [...] |
Art. 2 bis. 1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è altresì autorizzato a provvedere all'anticipazione, nei confronti dei lavoratori [...] |
Art. 3. 1. La Regione, nel quadro della vigente legislazione nazionale e regionale, è autorizzata a stipulare convenzioni con la GEPI al fine di promuovere e realizzare iniziative volte al reimpiego [...] |
Art. 4. 1. Per le finalità dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, e della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 9.400 milioni, cui si [...] |
Art. 5. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. |
§ 3.18.93 - L.R. 23 maggio 1994, n. 14.
Modifiche ed integrazioni all'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, contenente norme per l'utilizzazione di lavoratori beneficiari di interventi straordinari di integrazione salariale in attività di pubblica utilità.
(G.U.R. n. 25 del 25 maggio 1994).
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della
(Omissis) e le parole: «per periodi complessivamente non superiori a sei mesi», sono soppresse.
2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 4 della
(Omissis).
3. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, previa richiesta delle amministrazioni, degli enti e delle aziende titolari dei progetti approvati ai sensi del comma 1 è autorizzato a finanziare ed approvare la prosecuzione dei medesimi progetti, con le procedure ivi previste, per periodi complessivamente non superiori a quelli risultanti dalla applicazione del comma 1.
1. In attesa dell'adozione dei provvedimenti statali necessari per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4 del
2. Per la liquidazione del trattamento di cui al comma 1 l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a provvedere al versamento delle somme occorrenti alle società da cui i lavoratori dipendono.
3. Attraverso accordi tra la Regione ed i competenti organi di Stato saranno disciplinate le modalità per il recupero da parte della Regione stessa delle somme anticipate.
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è altresì autorizzato a provvedere all'anticipazione, nei confronti dei lavoratori impegnati nei progetti di cui all'articolo 4 della
1. La Regione, nel quadro della vigente legislazione nazionale e regionale, è autorizzata a stipulare convenzioni con la GEPI al fine di promuovere e realizzare iniziative volte al reimpiego produttivo di lavoratori che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale, dell'indennità di mobilità o di altri trattamenti previdenziali o assistenziali, utilizzando a tal fine le disponibilità degli stanziamenti introdotti dall'articolo 8 della
1. Per le finalità dell'articolo 4 della
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Articolo aggiunto con art. 2
[2] Articolo così sostituito con art. 2