§ 3.6.38 - L.R. 13 marzo 1959, n. 4.
Provvidenze per l'industria zolfifera.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 cave e miniere
Data:13/03/1959
Numero:4


Sommario
Art. 1.      E' istituito, presso la sezione di credito minerario del Banco di Sicilia, un fondo di rotazione, a gestione separata, destinato alle operazioni indicate nel presente titolo
Art. 2.      Il fondo è amministrato dal comitato tecnico amministrativo dalle sezione di credito minerario del Banco di Sicilia, integrato da due rappresentanti della Regione siciliana nominati uno [...]
Art. 3.      Sul fondo di rotazione possono essere concessi in favore delle imprese zolfifere esercenti in Sicilia mutui di esercizio ammortizzabili nel periodo massimo di 10 anni, senza interesse, per [...]
Art. 4.      Il comitato tecnico amministrativo ha facoltà di adottare idonee misure onde assicurare che i mutui concessi siano realmente destinati al pagamento degli oneri per il soddisfacimento dei quali [...]
Art. 5.      Sono posti a carico del fondo di rotazione i debiti residui derivanti:
Art. 6.      I crediti trasferiti dalla sezione di credito minerario del Banco di Sicilia al fondo di rotazione per effetto della surrogazione legale, a norma dell'art. 1203, n. c.c. e come tali non più [...]
Art. 7.      La durata del periodo di ammortamento dei debiti verso il fondo di rotazione sarà stabilita, entro i limiti massimi indicati nei precedenti articoli, avuto riguardo alle possibilità tecniche dei [...]
Art. 8.      Per l'istruttoria delle pratiche di sua competenza il comitato di gestione può avvalersi degli uffici minerari e del centro sperimentale dell'industria mineraria, nonché dell'E.Z.I.
Art. 9.      L'Assessore per il bilancio è autorizzato a stipulare apposita convenzione con la sezione di credito minerario del Banco di Sicilia per regolare i rapporti conseguenti all'istituzione del fondo [...]
Art. 10.      Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione istituita con l'art. 8 della L. 8 ottobre 1956, n. 48, deve redigere, sulla base degli studi effettuati, un [...]
Art. 11.      Le imprese minerarie zolfifere sono tenute a presentare all'Assessorato dell'industria e del commercio, nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del piano generale, i piani aziendali [...]
Art. 12.      I piani aziendali sono approvati con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio, sentito il parere del Comitato per l'esecuzione del piano generale.
Art. 13.      I piani aziendali di cui all'art. 11 della presente legge dovranno prevedere l'entità dei finanziamenti necessari alle singole aziende per sopperire alle esigenze di esercizio durante il periodo [...]
Art. 14.      Per far fronte alle esigenze finanziarie delle aziende durante il periodo di riorganizzazione e nei limiti del fabbisogno previsto dai piani di riorganizzazione aziendale di cui all'art. 11 [...]
Art. 15.      Il comitato previsto dal precedente art. 10 segue l'attuazione dei piani di riorganizzazione attraverso le notizie sui controlli effettuati, trasmesse periodicamente dall'Assessorato [...]
Art. 16.      Il mancato adempimento del piani aziendali entro i termini previsti comporta la risoluzione dei mutui contratti ai sensi dell'art. 14, nonché la decadenza della concessione.
Art. 17.      Durante l'attuazione del piano di riorganizzazione dell'industria zolfifera siciliana, sono adottate le seguenti forme particolari di assistenza per i lavoratori:
Art. 18.      Ai lavoratori riqualificati a norma dell'articolo precedente in attesa di reimpiego è corrisposta una indennità di attesa pari al 50 % del trattamento previsto dal contratto collettivo di [...]
Art. 19.      L'indennità supplementare di licenziamento è corrisposta nella misura di lire 5.000 per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di lire 20.000 e di un massimo di lire 60.000 più lire 5.000 [...]
Art. 20.      Il contributo di cui alla lett. c dell'art. 17 è corrisposto, con le modalità che saranno stabilite con decreto dell'Assessore al lavoro, di concerto con l'Assessore alla industria, a tutti i [...]
Art. 21.      Le aziende presso le quali si svolgono i corsi ed i cantieri speciali sono tenute a corrispondere la differenza tra l'ammontare complessivo delle indennità stabilite dalle norme vigenti per la [...]
Art. 22.      Gli operai licenziati dalle imprese minerarie zolfifere ed in attesa di nuova occupazione hanno la precedenza, ai fini del collocamento, nelle attività minerarie, nella ricerca e coltivazione [...]
Art. 23.      I corsi ed i cantieri speciali sono effettuati su proposta dei distretti minerari.
Art. 24.      Nella procedura di eventuali riduzioni di personale devono essere osservati i vigenti accordi interconfederali sui licenziamenti.
Art. 25.      Alle erogazioni previste dal presente titolo si provvede attraverso il «Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati».
Art. 26.      Non possono godere dei benefici di cui al presente titolo i lavoratori assunti dopo il 1° luglio 1958.


§ 3.6.38 - L.R. 13 marzo 1959, n. 4.

Provvidenze per l'industria zolfifera.

(G.U.R. 14 marzo 1959, n. 15).

 

 

TITOLO I

FONDO DI ROTAZIONE PER LE INDUSTRIE ZOLFIFERE

 

Art. 1.

     E' istituito, presso la sezione di credito minerario del Banco di Sicilia, un fondo di rotazione, a gestione separata, destinato alle operazioni indicate nel presente titolo [1].

     Il fondo ha una dotazione iniziale di lire 12 miliardi, che saranno versati dall'Amministrazione regionale in ragione di lire 1.500.000.000 all'anno negli esercizi finanziari dal 1958-59 al 1965-66.

 

     Art. 2.

     Il fondo è amministrato dal comitato tecnico amministrativo dalle sezione di credito minerario del Banco di Sicilia, integrato da due rappresentanti della Regione siciliana nominati uno dall'Assessore per il bilancio e l'altro dall'Assessore per l'industria e commercio.

     Si applicano alla gestione del fondo le disposizioni tutte che regolano il funzionamento della sezione di credito minerario del Banco di Sicilia.

 

     Art. 3.

     Sul fondo di rotazione possono essere concessi in favore delle imprese zolfifere esercenti in Sicilia mutui di esercizio ammortizzabili nel periodo massimo di 10 anni, senza interesse, per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 15 della L. 26 marzo 1955, n. 19, nonché per il mantenimento dei servizi necessari.

     Tali mutui non possono eccedere, per quanto riguarda le esigenze connesse con il pagamento di salari e stipendi, l'importo di lire 8.000, e, per quanto attiene alle altre spese di gestione, l'importo di lire 2.000 per ogni tonnellata di zolfo, fuso o contenuto in concentrato, posto a disposizione dello E.Z.I. nel periodo compreso fra il 1° novembre 1958 e il 30 giugno 1959.

 

     Art. 4.

     Il comitato tecnico amministrativo ha facoltà di adottare idonee misure onde assicurare che i mutui concessi siano realmente destinati al pagamento degli oneri per il soddisfacimento dei quali sono stati richiesti. A tal fine sarà anche data comunicazione alle prefetture interessate dei mutui concessi, sia per il coordinamento dei controlli previsti dalle vigenti disposizioni sia per gli accertamenti diretti che possono rendersi necessari.

 

     Art. 5.

     Sono posti a carico del fondo di rotazione i debiti residui derivanti:

     a) da mutui di esercizio accordati ai sensi degli artt. da 2 a 6 della L. 26 marzo 1955, n. 19, nonché da prefinanziamenti e prestiti straordinari concessi ai sensi dell'art. 11 di detta legge;

     b) da prestiti straordinari concessi ai sensi dell'art. 12 della L. 26 marzo 1955, n. 19 e dell'art. 11 della L. 8 ottobre 1956, n. 48;

     c) da mutui concessi ai sensi degli artt. da 1 a 7 della L. 8 ottobre 1956, n. 48, nonché delle LL. 8 aprile 1958, n. 10 e 9 agosto 1958, n. 24;

     d) da prestiti concessi ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della L. 8 ottobre 1956, n. 48, per i quali sarà stipulato il contratto definitivo di mutuo;

     e) da mutui concessi ai sensi della L. 8 ottobre 1956, n. 50;

     f) da finanziamenti concessi a richiesta dell'Amministrazione regionale al fine di sopperire al pagamento dei salari alle maestranze e ad imprescindibili esigenze di esercizio, fino all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6.

     I crediti trasferiti dalla sezione di credito minerario del Banco di Sicilia al fondo di rotazione per effetto della surrogazione legale, a norma dell'art. 1203, n. c.c. e come tali non più assistiti dalla fidejussione regionale, saranno rimborsati dalle imprese debitrici, senza interessi, mediante rate annuali uguali posticipate a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

     La durata massima dell'ammortamento è stabilita:

     - per le operazioni di cui alla lett. c, nel periodo di 10 anni se trattasi di concessioni minerarie e di 5 anni se trattasi di permessi di ricerca produttivi;

     - per le altre operazioni indicate nell'articolo precedente, nel periodo di 10 anni.

 

     Art. 7.

     La durata del periodo di ammortamento dei debiti verso il fondo di rotazione sarà stabilita, entro i limiti massimi indicati nei precedenti articoli, avuto riguardo alle possibilità tecniche dei giacimenti.

     Qualora circostanze oggettive di eccezionale gravità riducano notevolmente la capacità economica di un'impresa, il comitato di gestione può disporre, su richiesta dell'Assessore per l'industria ed il commercio, la sospensione delle quote di ammortamento.

 

     Art. 8.

     Per l'istruttoria delle pratiche di sua competenza il comitato di gestione può avvalersi degli uffici minerari e del centro sperimentale dell'industria mineraria, nonché dell'E.Z.I.

 

     Art. 9.

     L'Assessore per il bilancio è autorizzato a stipulare apposita convenzione con la sezione di credito minerario del Banco di Sicilia per regolare i rapporti conseguenti all'istituzione del fondo regionale di rotazione e per stabilire il compenso da attribuire alla predetta sezione per le spese inerenti alla gestione del fondo nonché la misura degli interessi da corrispondersi alla Regione sulle somme non utilizzate.

     L'Assessore per il bilancio con propri decreti, determina, su proposta del comitato di gestione del fondo, l'ammontare degli oneri assunti dalla Regione in base agli artt. 4, 10 e 11 della L. 8 ottobre 1956, n. 48 e gravanti sugli stanziamenti previsti dalla stessa legge e dalla L. 26 marzo 1955, n. 19.

 

 

TITOLO II

RIORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE ZOLFIFERE

 

     Art. 10.

     Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione istituita con l'art. 8 della L. 8 ottobre 1956, n. 48, deve redigere, sulla base degli studi effettuati, un piano generale di riorganizzazione delle aziende minerarie zolfifere da attuare nel periodo massimo di 5 anni.

     Tale piano è approvato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

     Con lo stesso decreto è costituito, per la esecuzione del piano, un Comitato presieduto dall'Assessore per l'industria ed il commercio o da un suo delegato e composto:

     - di un funzionario designato dall'Assessore per l'industria e il commercio;

     - di un funzionario designato dall'Assessore per il bilancio;

     - di un funzionario designato dall'Assessore per il lavoro;

     - del capo del distretto minerario di Caltanissetta;

     - di un rappresentante dell'E.Z.I.;

     - del direttore della sezione di credito minerario del Banco di Sicilia:

     - di tre rappresentanti delle organizzazioni industriali minerarie;

     - di tre rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori;

     - del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

     - di due esperti in materia mineraria.

     Ai componenti del Comitato non spettano emolumenti fissi, ma solamente il gettone di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio e missioni sulla base delle vigenti disposizioni.

 

     Art. 11.

     Le imprese minerarie zolfifere sono tenute a presentare all'Assessorato dell'industria e del commercio, nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del piano generale, i piani aziendali di riorganizzazione che debbono prevedere:

     1) la durata del piano non superiore a 5 anni e le fasi di attuazione di esso;

     2) la quantità di mano d'opera distinta per categoria o qualifica, occorrente all'azienda durante l'attuazione del piano;

     3) la progressiva riduzione dei costi di produzione.

     I piani aziendali debbono conformarsi ai criteri di massima dettati dal piano generale per la coltivazione razionale ed economica delle miniere.

     Le imprese che non presentano i piani aziendali nel termine sopra stabilito non sono ammesse alla concessione dei benefici previsti dall'art. 3.

 

     Art. 12.

     I piani aziendali sono approvati con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio, sentito il parere del Comitato per l'esecuzione del piano generale.

     Con decreto dello stesso Assessore sentito il Comitato, sono approvate anche le variazioni che si rendono eventualmente necessarie durante il periodo di riorganizzazione delle aziende.

 

     Art. 13.

     I piani aziendali di cui all'art. 11 della presente legge dovranno prevedere l'entità dei finanziamenti necessari alle singole aziende per sopperire alle esigenze di esercizio durante il periodo di

riorganizzazione, nonché il tipo e la quantità delle produzioni durante lo stesso periodo.

 

     Art. 14.

     Per far fronte alle esigenze finanziarie delle aziende durante il periodo di riorganizzazione e nei limiti del fabbisogno previsto dai piani di riorganizzazione aziendale di cui all'art. 11 possono essere concessi alle aziende zolfifere, sul fondo di rotazione previsto al titolo I della presente legge, mutui senza interessi ammortizzabili in dieci anni.

 

     Art. 15.

     Il comitato previsto dal precedente art. 10 segue l'attuazione dei piani di riorganizzazione attraverso le notizie sui controlli effettuati, trasmesse periodicamente dall'Assessorato dell'industria ed il commercio e attraverso segnalazioni e rilievi che gli pervengono direttamente.

     Lo stesso comitato può proporre all'Assessorato l'applicazione a carico delle ditte inadempienti delle sanzioni previste all'articolo successivo.

 

     Art. 16.

     Il mancato adempimento del piani aziendali entro i termini previsti comporta la risoluzione dei mutui contratti ai sensi dell'art. 14, nonché la decadenza della concessione.

 

 

TITOLO III

ASSISTENZA STRAORDINARIA AI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA ZOLFIFERA

 

     Art. 17.

     Durante l'attuazione del piano di riorganizzazione dell'industria zolfifera siciliana, sono adottate le seguenti forme particolari di assistenza per i lavoratori:

     a) la corresponsione di una indennità di attesa di nuova occupazione ai lavoratori licenziati in esecuzione dei piani aziendali di riorganizzazione;

     b) la corresponsione di una indennità supplementare di licenziamento ai lavoratori sopra indicati;

     c) la corresponsione di un contributo ai lavoratori delle aziende che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano sotto gestione commissariale;

     d) il finanziamento di speciali corsi professionali e cantieri scuola per i lavoratori indicati nella lett. a) [2].

 

     Art. 18.

     Ai lavoratori riqualificati a norma dell'articolo precedente in attesa di reimpiego è corrisposta una indennità di attesa pari al 50 % del trattamento previsto dal contratto collettivo di lavoro, oltre gli assegni familiari in misura intera ed il trattamento previdenziale. Tale indennità non può essere corrisposta oltre il periodo di isolamento del mercato dello zolfo italiano.

     Il lavoratore che rifiuti il nuovo posto di lavoro perde ogni diritto alla corresponsione dell'indennità.

     La indennità cessa in caso di rioccupazione.

     Al lavoratore che, a fine corso sarà trasferito in sede di lavoro diversa da quella in cui aveva prestato servizio in precedenza, verrà riconosciuta, a carico del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, una indennità di trasferimento una tantum di lire 150 mila. Il lavoratore dovrà accettare nella nuova sede un contratto a tempo indeterminato ed impegnarsi di rimanere al lavoro per almeno un anno.

     Il lavoratore che abbia superato il cinquantesimo anno di età e non sia stato riconosciuto idoneo alla qualificazione avrà corrisposto un assegno alimentare pari al 25% del trattamento previsto dal contratto collettivo di lavoro oltre gli assegni familiari in misura intera e il trattamento previdenziale.

     Tale trattamento è assicurato sino al raggiungimento del limite pensionario e cessa in caso di stabile sua rioccupazione.

     Le provvidenze contemplate nel presente articolo si applicano soltanto al personale risultante iscritto nei libri delle aziende minerarie alla data del 30 giugno 1962 e correlativamente presso l'I.N.P.S. [3].

 

     Art. 19.

     L'indennità supplementare di licenziamento è corrisposta nella misura di lire 5.000 per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di lire 20.000 e di un massimo di lire 60.000 più lire 5.000 per ogni persona a carico.

     Tale indennità verrà corrisposta alla cessazione del periodo di attesa.

 

     Art. 20.

     Il contributo di cui alla lett. c dell'art. 17 è corrisposto, con le modalità che saranno stabilite con decreto dell'Assessore al lavoro, di concerto con l'Assessore alla industria, a tutti i lavoratori delle aziende sotto gestione commissariale nella misura di lire 120.000 per ogni anno di servizio prestato e fino ad un massimo di lire 600.000.

 

     Art. 21.

     Le aziende presso le quali si svolgono i corsi ed i cantieri speciali sono tenute a corrispondere la differenza tra l'ammontare complessivo delle indennità stabilite dalle norme vigenti per la partecipazione ai predetti corsi e cantieri, nonché della eventuale indennità di disoccupazione, ed il trattamento previsto dal contratto collettivo di lavoro.

     L'indennità di attesa non è dovuta ai lavoratori che frequentano i corsi professionali ed i cantieri scuola durante il periodo di durata degli stessi.

 

     Art. 22.

     Gli operai licenziati dalle imprese minerarie zolfifere ed in attesa di nuova occupazione hanno la precedenza, ai fini del collocamento, nelle attività minerarie, nella ricerca e coltivazione degli idrocarburi, nella coltivazione di cave e nelle altre attività connesse.

     Gli operai in attesa di nuova occupazione che si rifiutino di partecipare ai corsi o cantieri, o che non accettino l'avviamento al lavoro in altre aziende, decadono dal diritto all'indennità di attesa ed a quella supplementare di licenziamento.

 

     Art. 23.

     I corsi ed i cantieri speciali sono effettuati su proposta dei distretti minerari.

     Se si svolgono presso un'azienda si richiede il consenso della stessa.

     La gestione dei corsi e dei cantieri può essere affidata ai distretti minerari, alla sezione tecnica industriale dell'E.Z.I., alla fondazione Mario Gatto di Caltanissetta, al centro sperimentale per l'industria mineraria ed ai consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.

     All'approntamento dell'attrezzatura e dei materiali necessari provvedono le aziende presso cui si effettuano i corsi ed i cantieri.

 

     Art. 24.

     Nella procedura di eventuali riduzioni di personale devono essere osservati i vigenti accordi interconfederali sui licenziamenti.

     Gli elenchi nominativi per gli operai da licenziare sono comunicati da ciascuna azienda, almeno un mese prima della data prevista per l'attuazione del provvedimento, all'Assessorato del lavoro, della cooperazione e della previdenza sociale.

 

     Art. 25.

     Alle erogazioni previste dal presente titolo si provvede attraverso il «Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati».

     A tal fine è versato al predetto fondo un contributo annuo della Regione non inferiore a lire 300.000.000, per 5 anni a partire dall'esercizio finanziario 1959-60.

 

     Art. 26.

     Non possono godere dei benefici di cui al presente titolo i lavoratori assunti dopo il 1° luglio 1958.

 

     Artt. 27. - 50.

     (Omissis) [4].

 

 

 


[1] Il fondo di rotazione è stato trasferito all'Ente minerario siciliano con L.R. 11 gennaio 1963, n. 2.

[2] V. L.R. 15 dicembre 1961, n. 24."Interpretazione autentica di norme dell'art. 17 della L.R. 13 marzo 1959, n. 4".

[3] Articolo così sostituito con art. 12 L.R. 11 gennaio 1963, n. 2.

[4] Norme esaurite.