§ 3.6.41 - L.R. 15 dicembre 1961, n. 24.
Interpretazione autentica di norme dell'art. 17 della legge regionale 15 marzo 1959, n. 4.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 cave e miniere
Data:15/12/1961
Numero:24


Sommario
Art. 1.      Con la parola «lavoratori» contenuta nelle norme di cui alle lett. a) e b) dell'art. 17 della legge regionale 13 marzo 1959, n. 4, si intendono gli operai, gli intermedi, gli impiegati d'ordine.
Art. 2.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 3.6.41 - L.R. 15 dicembre 1961, n. 24.

Interpretazione autentica di norme dell'art. 17 della legge regionale 15 marzo 1959, n. 4.

(G.U.R. 16 dicembre 1961, n. 67).

 

Art. 1.

     Con la parola «lavoratori» contenuta nelle norme di cui alle lett. a) e b) dell'art. 17 della legge regionale 13 marzo 1959, n. 4, si intendono gli operai, gli intermedi, gli impiegati d'ordine.

 

     Art. 2.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.