§ 57.7.17b - Legge 24 febbraio 1956, n. 48.
Proroga del termine per le richieste di concorsi a cattedre universitarie, per le chiamate e per i trasferimenti di professori universitari di ruolo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:24/02/1956
Numero:48


Sommario
Art. 1.      Per l'anno accademico 1955-56 il termine fissato per le richieste dei concorsi a cattedre nelle Università o Istituti di istruzione superiore, è prorogato sino al 1° [...]
Art.2      La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 57.7.17b - Legge 24 febbraio 1956, n. 48.

Proroga del termine per le richieste di concorsi a cattedre universitarie, per le chiamate e per i trasferimenti di professori universitari di ruolo.

(G.U. 25 febbraio 1956, n. 47).

 

 

     Art. 1.

     Per l'anno accademico 1955-56 il termine fissato per le richieste dei concorsi a cattedre nelle Università o Istituti di istruzione superiore, è prorogato sino al 1° marzo 1956 e il termine per le chiamate e i trasferimenti dei professori di ruolo sino al 10 marzo 1956.

 

          Art.2

     La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.