Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 24/02/1956 |
Numero: | 48 |
Sommario |
Art. 1. Per l'anno accademico 1955-56 il termine fissato per le richieste dei concorsi a cattedre nelle Università o Istituti di istruzione superiore, è prorogato sino al 1° [...] |
Art.2 La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 57.7.17b - Legge 24 febbraio 1956, n. 48.
Proroga del termine per le richieste di concorsi a cattedre universitarie, per le chiamate e per i trasferimenti di professori universitari di ruolo.
(G.U. 25 febbraio 1956, n. 47).
Per l'anno accademico 1955-56 il termine fissato per le richieste dei concorsi a cattedre nelle Università o Istituti di istruzione superiore, è prorogato sino al 1° marzo 1956 e il termine per le chiamate e i trasferimenti dei professori di ruolo sino al 10 marzo 1956.
La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.