Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura: organizzazione |
Data: | 02/05/1963 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. (Omissis) |
Art. 4. Il bilancio di previsione ed il consuntivo dell'Istituto regionale della vite e del vino sono inviati, unitamente alle prescritte relazioni, anche alla giunta di bilancio dell'Assemblea [...] |
Art. 7. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1 della presente legge dovrà tenersi conto del quantitativo di prodotto conferito presso le cantine sociali e gli enopoli delle cooperative e dei consorzi di [...] |
Art. 8. L'Istituto regionale della vite e del vino è autorizzato a deliberare sul trattamento economico del suo personale. |
Art. 9. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 3.1.20 - L.R. 2 maggio 1963, n. 28.
Modifiche alla L. 18 luglio 1950, n. 64, concernente l'Istituto regionale della vite e del vino ed alla L. 9 marzo 1962, n. 11, recante provvidenze per la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli.
(G.U.R. 4 maggio 1963, n. 20).
(Omissis) [1].
(Omissis) [2].
(Omissis) [3].
Il bilancio di previsione ed il consuntivo dell'Istituto regionale della vite e del vino sono inviati, unitamente alle prescritte relazioni, anche alla giunta di bilancio dell'Assemblea regionale siciliana.
Artt. 5. - 6.
(Omissis) [3].
Ai fini di quanto previsto dall'art. 1 della presente legge dovrà tenersi conto del quantitativo di prodotto conferito presso le cantine sociali e gli enopoli delle cooperative e dei consorzi di produttori, nonché presso quelli gestiti dall'Istituto regionale della vite e del vino o da altri enti e dai consorzi agrari.
Per l'accertamento dell'idoneità degli enti ammassatori a ricevere i conferimenti delle uve, nonché per la determinazione del quantitativo massimo di prodotto che ciascun ente può ammassare, da effettuarsi a norma dell'art. 3 della
L'Istituto regionale della vite e del vino è autorizzato a deliberare sul trattamento economico del suo personale.
Tale trattamento economico non potrà in ogni caso essere superiore a quello stabilito per i dipendenti regionali, sulla base dell'organico in atto vigente e delle qualifiche esistenti, con esclusione di ogni retroattività.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
[1] Modifica l'art. 7
[2] Modifica l'art. 8
[3] Norme esaurite.
[3] Norme esaurite.
[4] La