§ 3.3.45 - L.R. 5 ottobre 1965, n. 22.
Aggiunte e modifiche alla L. 26 luglio 1957, n. 43, concernente norme per la valorizzazione della manna.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 agricoltura: interventi settoriali
Data:05/10/1965
Numero:22


Sommario
Art. 3.      Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1965, la spesa complessiva di lire 13 milioni, da prelevare dal cap. 607 del bilancio regionale.


§ 3.3.45 - L.R. 5 ottobre 1965, n. 22.

Aggiunte e modifiche alla L. 26 luglio 1957, n. 43, concernente norme per la valorizzazione della manna.

(G.U.R. 6 ottobre 1965, n. 43).

 

     Artt. 1. - 2.

     (Omissis) [1].

 

Art. 3.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1965, la spesa complessiva di lire 13 milioni, da prelevare dal cap. 607 del bilancio regionale.

     Per gli esercizi successivi si provvederà con la legge di bilancio e le relative spese saranno iscritte nello stato di previsione della spesa, rubrica Assessorato agricoltura e foreste.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


[1] Modificano, rispettivamente, gli artt. 3 e 4 L.R. 26 luglio 1957, n. 43.