Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 27/02/1989 |
Numero: | 79 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al personale militare iscritto nel ruolo d'onore, decorato al valor militare o al valor civile o con la croce d'onore di cui alla legge 10 ottobre 2005, n. 207, ovvero comunque iscritto in [...] |
Art. 2. 1. Il personale trattenuto o richiamato in servizio ai sensi dell'art. 1 può conseguire fino a tre promozioni oltre il grado rivestito all'atto del trattenimento o del richiamo in servizio, [...] |
§ 46.8.440 - Legge 27 febbraio 1989, n. 79. [1]
Nuove norme in materia di permanenza in servizio dei militari iscritti nel ruolo d'onore decorati al valor militare o civile.
(G.U. 7 marzo 1989, n. 55)
1. Al personale militare iscritto nel ruolo d'onore, decorato al valor militare o al valor civile o con la croce d'onore di cui alla
2. Il trattenimento o il richiamo in servizio sono disposti con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro.
1. Il personale trattenuto o richiamato in servizio ai sensi dell'art. 1 può conseguire fino a tre promozioni oltre il grado rivestito all'atto del trattenimento o del richiamo in servizio, ciascuna delle quali dopo il compimento di cinque anni dal conseguimento della precedente.
2. Al personale titolare di pensione di prima categoria di cui alla tabella A annessa alla
3. Il numero delle promozioni complessivamente conseguibili ai sensi delle disposizioni sull'avanzamento nel ruolo d'onore e di quelle di cui alla presente legge non può essere superiore a quattro; non è consentito in ogni caso il superamento del grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza.
4. L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica. Il personale giudicato idoneo è promosso senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianità corrispondente alla data di compimento di ognuno dei quinquenni di cui al comma 1.
Art 2 bis. [3]
1. Il personale trattenuto o richiamato in servizio ai sensi dell'articolo 1, se comandato in missione isolata fuori dalla ordinaria sede di servizio è esonerato, indipendentemente dal grado rivestito, dall'obbligo di apposizione sul certificato di viaggio dei visti di arrivo e di partenza.
2. L'amministrazione, nell'ambito delle risorse già previste in bilancio e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, può autorizzare il personale di cui al comma 1 ad avvalersi, per il raggiungimento della località di missione e per il rientro nella sede di servizio, dell'autovettura di proprietà, con rimborso delle spese per il carburante e degli eventuali pedaggi autostradali.
3. Fermi restando il principio dell'invarianza della spesa di cui al comma 2 e la normativa vigente in materia di trattamento di missione, al personale di cui al comma 1 è altresì riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute:
a) da parte dell'accompagnatore, spettante in relazione allo stato dell'handicap sofferto, per l'alloggiamento, se in albergo anche in camera doppia, per i pasti e per le spese di viaggio;
b) per l'alloggiamento in albergo anche di categoria superiore a quella spettante in relazione al grado rivestito, qualora quelli della categoria spettante non dispongano di strutture idonee in relazione allo stato di handicap sofferto;
c) per gli spostamenti effettuati, per esigenze di servizio correlate allo svolgimento della missione, nella località di missione, anche con mezzi diversi da quelli pubblici.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del
[2] Comma così sostituito dall'art. 3 del
[3] Articolo aggiunto dall'art. 10 della