Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 34. Difesa |
Capitolo: | 34.2 missioni internazionali |
Data: | 19/01/1991 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al personale della missione militare italiana operante nell'area del Golfo Persico e a quello italiano facente parte della Forza mobile del Comando alleato in Europa schierata in Turchia [...] |
Art. 2. 1. E' autorizzata la cessione gratuita di mezzi, materiali, supporto logistico e servizi per concorso a Forze alleate impegnate in operazioni connesse alla crisi nell'area del Golfo Persico. |
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato fino al 31 marzo 1991 in lire 241.862.000.000, comprensive del controvalore delle cessioni di cui al comma 1 dell'art. 2, si [...] |
Art. 4. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Esso [...] |
§ 34.2.3 - D.L. 19 gennaio 1991, n. 17. [1]
Ulteriori provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nell'area del Golfo Persico.
(G.U. 19 gennaio 1991, n. 16)
1. Al personale della missione militare italiana operante nell'area del Golfo Persico e a quello italiano facente parte della Forza mobile del Comando alleato in Europa schierata in Turchia continua ad essere attribuito il trattamento economico e assicurativo previsto dall'art. 3, commi 1 e 2, del
1 bis. Al personale di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 1991, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di cattività o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità [2] .
2. In caso di decesso del personale di cui al comma 1 per causa di servizio, connessa all'espletamento delle missioni di cui al predetto comma, si applica l'art. 3 della
3. Per il personale di cui al comma 1, continua in ogni caso ad osservarsi il comma 4 dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 247, concernente l'applicazione del codice penale militare di pace.
3 bis. Per il personale della missione aeronautica che sia stato impiegato in uno o più cicli operativi nell'area del Golfo Persico a partire dal 25 settembre 1990, la frequenza dei corsi ed il superamento degli esami previsti dall'art. 38 della
1. E' autorizzata la cessione gratuita di mezzi, materiali, supporto logistico e servizi per concorso a Forze alleate impegnate in operazioni connesse alla crisi nell'area del Golfo Persico.
2. E' altresì autorizzata la spesa per maggiori oneri di funzionamento per l'effettuazione delle operazioni e per trasporto di personale e materiali.
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato fino al 31 marzo 1991 in lire 241.862.000.000, comprensive del controvalore delle cessioni di cui al comma 1 dell'art. 2, si provvede utilizzando quota parte delle maggiori entrate derivanti dai provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 9 del
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Esso ha effetto dal 1° gennaio 1991.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della
[2] Comma inserito dalla legge di conversione.
[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[4] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[5] Comma così modificato dalla legge di conversione.