§ 34.2.1 - D.L. 22 gennaio 1988, n. 13.
Copertura degli oneri finanziari conseguenti alla missione navale nel Golfo Persico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.2 missioni internazionali
Data:22/01/1988
Numero:13


Sommario
Art. 1.      1. Il trattamento economico ed assicurativo di cui all'art. 1 della legge 5 dicembre 1985, n. 726, è attribuito, con effetto dal 15 settembre 1987, al personale impiegato nella missione inviata [...]
Art. 2.      1. All'onere di lire 51.000 milioni, derivante dall'applicazione del presente decreto per il 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 [...]
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 34.2.1 - D.L. 22 gennaio 1988, n. 13. [1]

Copertura degli oneri finanziari conseguenti alla missione navale nel Golfo Persico.

(G.U. 23 gennaio 1988, n. 18)

 

     Art. 1.

     1. Il trattamento economico ed assicurativo di cui all'art. 1 della legge 5 dicembre 1985, n. 726, è attribuito, con effetto dal 15 settembre 1987, al personale impiegato nella missione inviata nelle acque del Golfo Persico. Sono autorizzate, dalla stessa data, le spese di funzionamento derivanti dall'effettuazione della missione.

     2. Al personale militare di cui al comma 1 si applica il codice penale militare di pace.

 

          Art. 2.

     1. All'onere di lire 51.000 milioni, derivante dall'applicazione del presente decreto per il 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti: "Adeguamento del regime fiscale delle banane" per lire 7.400 milioni; "Aumento degli indennizzi previsti dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, sulla nuova regolamentazione delle servitù militari ed altri oneri connessi" per lire 43.600 milioni.

     2. All'onere di lire 97.000 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto per il primo semestre dell'anno 1988, si provvede: quanto a lire 42.000 milioni mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 2807 e quanto a lire 55.000 milioni a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo 1105 per lire 1.000 milioni, al capitolo 1500 per lire 6.000 milioni, al capitolo 1832 per lire 24.000 milioni, al capitolo 1872 per lire 6.000 milioni, al capitolo 2104 per lire 14.000 milioni, al capitolo 2501 per lire 4.000 milioni, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1988.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge dall' art. 1 della L. 11 marzo 1988, n. 74. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.