Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 05/12/1985 |
Numero: | 726 |
Sommario |
Art. 1. Al personale italiano facente parte della missione inviata nelle acque del Canale di Suez e del Mar Rosso, a seguito di accordi internazionali, ai fini di una necessaria [...] |
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1985 in milioni 1.200, si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...] |
§ 46.8.429 - Legge 5 dicembre 1985, n. 726.
Norme in materia di trattamento economico del personale impiegato per le operazioni di sminamento delle acque del Mar Rosso e del Canale di Suez.
(G.U. 14 dicembre 1985, n. 294)
Al personale italiano facente parte della missione inviata nelle acque del Canale di Suez e del Mar Rosso, a seguito di accordi internazionali, ai fini di una necessaria bonifica per la pacifica navigazione nelle acque sopracitate, sono estesi, indipendentemente dalla durata dell'intervento:
il trattamento economico previsto dalla
il trattamento assicurativo di cui alla
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1985 in milioni 1.200, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento preordinato per "Proroga delle disposizioni concernenti assunzioni, mediante convenzioni, di medici e veterinari civili presso le Forze armate".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.