§ 46.8.429 - Legge 5 dicembre 1985, n. 726.
Norme in materia di trattamento economico del personale impiegato per le operazioni di sminamento delle acque del Mar Rosso e del Canale di Suez.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:05/12/1985
Numero:726


Sommario
Art. 1.      Al personale italiano facente parte della missione inviata nelle acque del Canale di Suez e del Mar Rosso, a seguito di accordi internazionali, ai fini di una necessaria [...]
Art. 2.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1985 in milioni 1.200, si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...]


§ 46.8.429 - Legge 5 dicembre 1985, n. 726.

Norme in materia di trattamento economico del personale impiegato per le operazioni di sminamento delle acque del Mar Rosso e del Canale di Suez.

(G.U. 14 dicembre 1985, n. 294)

 

 

     Art. 1.

     Al personale italiano facente parte della missione inviata nelle acque del Canale di Suez e del Mar Rosso, a seguito di accordi internazionali, ai fini di una necessaria bonifica per la pacifica navigazione nelle acque sopracitate, sono estesi, indipendentemente dalla durata dell'intervento:

     il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642; a tal fine l'indennità speciale di cui all'art. 3 della legge stessa è fissata nella misura del 40 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero;

     il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301.

 

          Art. 2.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1985 in milioni 1.200, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento preordinato per "Proroga delle disposizioni concernenti assunzioni, mediante convenzioni, di medici e veterinari civili presso le Forze armate".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.