Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 04/07/1979 |
Numero: | 364 |
§ 98.1.30783 - D.P.R. 4 luglio 1979, n. 364. [1]
Modificazioni all'art. 57 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, concernente i consigli di amministrazione del Fondo per il culto e del Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione della città di Roma.
(G.U. 14 agosto 1979, n. 223)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 29 del Concordato tra lo Stato italiano e la Santa Sede, secondo il quale nelle amministrazioni civili dei patrimoni ecclesiastici e dei fondi di religione, i consigli di amministrazione saranno formati per metà con membri designati dall'autorità ecclesiastica;
Visto l'art. 19 della
Visto l'art. 57 del regolamento approvato con
Considerato che, a norma dell'art. 2 del
Considerato che, in relazione all'attuale ordinamento dei servizi del Ministero dell'interno, è venuta meno l'esigenza della partecipazione ai predetti consigli di altri membri di diritto oltre il direttore generale degli affari dei culti;
Considerato che, al fine di stabilire la nuova composizione dei predetti consigli di amministrazione, si rende necessario provvedere alla modifica dell'art. 57 del
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
Decreta:
L'art. 57 del
"Il consiglio di amministrazione del Fondo per il culto e degli altri patrimoni riuniti indicati nel comma terzo dell'art. 19 della
Di entrambi i consigli di amministrazione fa parte di diritto il direttore generale degli affari dei culti presso il Ministero dell'interno, o chi lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.
Gli altri quattro membri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno.
Per il consiglio di amministrazione del Fondo per il culto e degli altri patrimoni riuniti uno dei membri è proposto di concerto con il Ministro del tesoro.
Nello stesso decreto di nomina dei membri dei suindicati consigli di amministrazione è designato quello cui sono attribuite le funzioni di presidente.
I membri nominati durano in carica un biennio e possono essere riconfermati. Qualora nel corso del biennio venga a mancare uno di essi, il membro nominato in sostituzione dura in carica sino al compimento del biennio.
Le deliberazioni dei consigli sono adottate con l'intervento di almeno sette membri e a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti ha la prevalenza quello del presidente.
Un funzionario della Direzione generale degli affari dei culti, designato per ciascun consiglio con decreto del Ministro dell'interno, svolge le funzioni di segretario nelle adunanze del consiglio e ne conserva gli atti".
[1] Abrogato dall'art. 62 del