Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.2 organizzazione |
Data: | 02/02/1990 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al comma 1 dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, è aggiunto, in fine, il [...] |
Art. 2. 1. Nel comma 1 dell'art. 71 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, le parole: "nell'art. 72 [...] |
§ 71.2.10a - D.Lgs. 2 febbraio 1990, n. 15.
Modificazioni agli articoli 71 e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, sulla delega delle funzioni di pubblico ministero.
(G.U. 5 febbraio 1990, n. 29)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 71 e 72 del
Visto l'art. 7 della
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 1989;
Visto il conforme parere in data 25 gennaio 1990 della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 8 della citata
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 1990;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
1. Al comma 1 dell'art. 72 del
2. Dopo il comma 2 dell'art. 72 del
"2- bis. Quando ritiene di esercitare l'azione penale a norma degli articoli 459 comma 1 e 565 del codice di procedura penale, il procuratore della Repubblica presso la pretura può delegare per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, in relazione a uno o più procedimenti, vice procuratori onorari indicati nominativamente.".
1. Nel comma 1 dell'art. 71 del