Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 30. Credito |
Capitolo: | 30.8 credito navale |
Data: | 24/05/1967 |
Numero: | 451 |
Sommario |
Art. 1. In aggiunta ai limiti di impegno previsti dal primo comma dell'art. 8 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, aumentati dalla legge 21 giugno 1964, n. 461, sono autorizzati [...] |
Art. 2. All'onere di lire 500.000.000 derivante dalla attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1967 si provvederà mediante riduzione del fondo iscritto al [...] |
Art. 3. Il Comitato che sovraintende alla gestione delle operazioni relative alla assicurazione dei crediti all'esportazione è integrato con un rappresentante del Ministero [...] |
§ 30.8.9 – L. 24 maggio 1967, n. 451.
Ulteriore integrazione dello stanziamento e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercito del credito navale.
(G.U. 27 giugno 1967, n. 159).
In aggiunta ai limiti di impegno previsti dal primo comma dell'art. 8 della
All'onere di lire 500.000.000 derivante dalla attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1967 si provvederà mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il Comitato che sovraintende alla gestione delle operazioni relative alla assicurazione dei crediti all'esportazione è integrato con un rappresentante del Ministero della marina mercantile.