Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.6 enti locali: ordinamento |
Data: | 25/03/1996 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. 1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 4, 6 e 10 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 dicembre 1995 recante: «Interventi in materia di enti [...] |
Art. 2. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. |
§ 1.6.111 - L.R. 25 marzo 1996, n. 8.
Abrogazione degli articoli 1, 2, 4, 6 e 10 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 dicembre 1995 recante: «Interventi in materia di enti locali, di personale dipendente dell'Amministrazione regionale e dei disciolti patronati scolastici. Modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1986, n. 31, 20 agosto 1994, n. 32 e 30 ottobre 1995, n. 76. Proroga di termini».
(G.U.R. 30 marzo 1996, n. 14).
1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 4, 6 e 10 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 dicembre 1995 recante: «Interventi in materia di enti locali, di personale dipendente dell'Amministrazione regionale e dei disciolti patronati scolastici. Modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1986, n. 31, 20 agosto 1994, n. 32 e 30 ottobre 1995, n. 76. Proroga dei termini».
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.