Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.6 enti locali: ordinamento |
Data: | 20/08/1994 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. 1. Tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni o alle province sono di competenza, rispettivamente, del sindaco o del [...] |
Art. 5 1. Il regolamento del consiglio comunale o provinciale disciplina le modalità di partecipazione dei componenti dell'ufficio di presidenza del consiglio stesso ai lavori delle commissioni [...] |
Art. 6. |
Art. 7. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. |
§ 1.6.98 - L.R. 20 agosto 1994, n. 32.
Modifiche ed integrazioni alla legislazione regionale in materia di enti locali. Integrazioni alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, in materia di personale regionale.
(G.U.R. n. 41 del 27 agosto 1994).
1. [1].
2. L'art. 3, comma 5, della
1. Tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni o alle province sono di competenza, rispettivamente, del sindaco o del presidente della provincia.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, le competenze dei consigli comunali e provinciali sono esclusivamente quelle elencate nell'articolo 32 della
3. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente norma.
4. Resta attribuita ai consigli comunali e provinciali la competenza ad eleggere i collegi dei revisori dei conti [4].
1. Il regolamento del consiglio comunale o provinciale disciplina le modalità di partecipazione dei componenti dell'ufficio di presidenza del consiglio stesso ai lavori delle commissioni consiliari.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Modifica la
[2] Modifica l'art. 18 del Testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3.
[3] Modifica la
[4] Comma aggiunto dall'art. 9 della
[5] Modifica la