Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.6 enti locali: ordinamento |
Data: | 15/03/1994 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Adozione statuti e regolamenti di contabilità e di disciplina dei contratti. |
Art. 2. Proroga del termine di adozione dei piani regolatori generali. |
Art. 3. Proroga dei termini adozione piano regolatore per i comuni del Parco dei Nebrodi. |
Art. 4. Proroga dei termini per la costituzione delle province regionali. |
Art. 5. ((Omissis) |
Art. 6. (Omissis) |
Art. 7. (Omissis) |
Art. 8. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. |
§ 1.6.94 - L.R. 15 marzo 1994, n. 4.
Modifica del termine per l'adozione degli statuti e dei regolamenti di contabilità dei comuni. Proroga di termini in materia urbanistica, per la costituzione delle province regionali e per l'efficacia delle graduatorie concorsuali. Interventi in materia di formazione professionale e di cooperazione.
(G.U.R. n. 15 del 19 marzo 1994).
Art. 1. Adozione statuti e regolamenti di contabilità e di disciplina dei contratti.
1. Per i comuni che non hanno provveduto all'adozione della delibera consiliare di approvazione dello statuto, perchè in gestione commissariale o già interessati da gestione commissariale, il termine di tale adempimento è stabilito nei centottanta giorni successivi al giorno di insediamento dei nuovi consigli eletti.
2. Per i comuni di cui al comma 1 il termine di adozione del regolamento di contabilità e del regolamento di disciplina dei contratti è stabilito nei sessanta giorni successivi all'approvazione consiliare dello statuto.
3. Per i comuni che hanno provveduto all'adozione della delibera consiliare di approvazione dello statuto, il termine per l'approvazione del regolamento di contabilità e del regolamento di disciplina dei contratti è stabilito nei sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 2. Proroga del termine di adozione dei piani regolatori generali.
1. L'articolo 32, comma 2, lettera b), della
2. Per i comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3 della
3. La mancata richiesta di convocazione del consiglio comunale da parte del sindaco almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 2, per l'adozione del piano regolatore generale o la revisione di quello esistente, comporta la rimozione del medesimo secondo l'articolo 40 della
4. Qualora il consiglio comunale convocato non provveda all'adozione del piano regolatore generale o alla revisione di quello esistente entro il termine di cui al comma 3, lo stesso viene sciolto con la procedura di cui al comma 3 dell'articolo 6 della
Art. 3. Proroga dei termini adozione piano regolatore per i comuni del Parco dei Nebrodi.
1. Per i comuni il cui territorio è compreso in tutto o in parte entro i confini del Parco naturale dei Nebrodi, così come determinati nella proposta del Commissario ad acta presentata in data 28 ottobre 1988, il termine di cui all'articolo 6, comma 3, della
Art. 4. Proroga dei termini per la costituzione delle province regionali.
1. Il termine di cui all'articolo 4 della
((Omissis) [2].
(Omissis) [2].
(Omissis) [2].
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Si veda l'art. 34 della
[2] Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dello art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana e successivamente abrogato con art. 4
[2] Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dello art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana e successivamente abrogato con art. 4
[2] Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dello art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana e successivamente abrogato con art. 4