§ 1.7.21 - L.R. 26 ottobre 1993, n. 28.
Istituzione di una tornata elettorale straordinaria per l'elezione degli organi di amministrazione delle province regionali e dei comuni.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.7 enti locali: norme elettorali
Data:26/10/1993
Numero:28


Sommario
Art. 1.      1. Per il rinnovo dei consigli delle province regionali cessati prima della scadenza del periodo di carica e per la prima elezione dei presidenti di dette province è indetta una tornata [...]
Art. 2.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 1.7.21 - L.R. 26 ottobre 1993, n. 28.

Istituzione di una tornata elettorale straordinaria per l'elezione degli organi di amministrazione delle province regionali e dei comuni.

(G.U.R. n. 51 del 30 ottobre 1993).

 

Art. 1.

     1. Per il rinnovo dei consigli delle province regionali cessati prima della scadenza del periodo di carica e per la prima elezione dei presidenti di dette province è indetta una tornata elettorale straordinaria da tenersi nelle domeniche 30 gennaio e 13 febbraio 1994.

     2. Il turno elettorale straordinario di cui al comma 1, verificandosi le condizioni di legge, riguarderà anche il rinnovo dei consigli comunali e la prima elezione dei sindaci dei comuni in gestione straordinaria.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.