Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica |
Data: | 30/04/1991 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Proroga di termini. |
Art. 2. Proroga dell'efficacia dei vincoli contenuti negli strumenti urbanistici generali nonché quelli apposti ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98. |
Art. 3. Obblighi dei comuni. |
Art. 4. Opere di urbanizzazione. |
Art. 5. Tutela del patrimonio paesistico e ambientale. |
Art. 6. Opere di interesse pubblico da realizzare in difformità dagli strumenti urbanistici. |
Art. 7. Contributi per i piani regolatori delle aree di sviluppo industriale. |
§ 4.1.59 - L.R. 30 aprile 1991, n. 15.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in materia urbanistica e proroga di vincoli in materia di parchi e riserve naturali.
(G.U.R. n. 22 del 4 maggio 1991).
Art. 1. Proroga di termini.
1. I termini previsti dalla
Art. 2. Proroga dell'efficacia dei vincoli contenuti negli strumenti urbanistici generali nonché quelli apposti ai sensi dell'articolo 6 della
1. L'efficacia dei vincoli contenuti negli strumenti urbanistici generali indicati dall'articolo 1 della
2. Qualora l'efficacia dei vincoli di cui al comma 1 decada entro il 31 dicembre 1992, la stessa è prorogata fino alla predetta data.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 15, primo comma, lettere a, d, ed e della
4. I vincoli biennali apposti ai sensi dell'articolo 6 della
Art. 3. Obblighi dei comuni.
1. I comuni sprovvisti di piano regolatore generale o dotati di piano, i cui vincoli, divenuti inefficaci per decorrenza dei termini indicati dall'articolo 1 della
2. I comuni di cui al comma 1 che abbiano già in corso la formazione del piano regolatore sono tenuti ad adottare il piano medesimo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I comuni dotati di piano regolatore generale sono tenuti alla formazione di un nuovo piano o alla revisione di quello esistente diciotto mesi prima della decadenza dei termini di efficacia dei vincoli.
4. I comuni provvedono alla redazione o revisione degli strumenti urbanistici a mezzo dei propri uffici tecnici; per comprovata inadeguatezza degli stessi uffici possono conferire incarichi a liberi professionisti.
5. L'affidamento dell'incarico per la redazione del piano regolatore generale o per la revisione di quello esistente, da parte dei comuni, deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero diciotto mesi prima della decadenza dei termini di efficacia dei vincoli.
6. Le varianti agli strumenti urbanistici introdotte in attuazione di disposizioni legislative per l'esecuzione di opere pubbliche diventano efficaci dopo l'approvazione da parte dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente. Detta approvazione deve avvenire nel termine di novanta giorni, trascorsi i quali le varianti si intendono approvate.
7. Ai fini della formazione dei piani regolatori generali i comuni sono tenuti ad adottare le direttive generali da osservarsi nella stesura del piano. Gli estensori del piano regolatore generale devono presentare al comune uno schema di massima, redatto sulla base delle direttive medesime, entro sessanta giorni dalla data dell'incarico. Sullo schema di massima il consiglio comunale adotta le proprie determinazioni entro il termine di trenta giorni.
8. Le prescrizioni esecutive indicate al primo comma dell'articolo 2 della
9. Le disposizioni di cui al comma 8 non si applicano ai piani regolatori adottati dai comuni alla data di entrata in vigore della presente legge.
10. (Omissis) [1].
11. Le previsioni dei piani regolatori generali comunali devono essere compatibili con gli studi agricolo-forestali da effettuare da parte di laureati in scienze agrarie e forestali ai sensi del quinto comma dell'articolo 2 della
12. (Omissis) [2].
Art. 4. Opere di urbanizzazione.
1. Con le prescrizioni esecutive di cui al comma 8 dell'articolo 3 deve essere indicato il costo delle opere di urbanizzazione primaria e delle aree da espropriare per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
2. La concessione edilizia per costruzioni da realizzare nell'ambito delle aree oggetto delle prescrizioni esecutive comporta la corresponsione di un contributo pari al costo indicato con le predette prescrizioni in proporzione al lotto interessato, aumentato della quota di contributo di cui all'articolo 5 della
3. A scomputo totale o parziale di quanto dovuto, il concessionario può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune e a cedere le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
4. Le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria comprese nelle zone disciplinate dalle prescrizioni esecutive vanno soggette pel il periodo di efficacia dei vincoli urbanistici ad espropriazione e vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune. Alla loro acquisizione sono destinate le somme a tal fine corrisposte all'atto del rilascio della concessione edilizia.
5. Sono fatti salvi i casi previsti dall'articolo 42, terzo comma, della
6. Il costo di cui al comma 1 deve essere adeguato entro il 31 dicembre di ogni anno ai prezzi correnti con deliberazione del consiglio comunale.
Art. 5. Tutela del patrimonio paesistico e ambientale.
1. Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela del patrimonio paesistico e ambientale, l'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione individua con indicazioni planimetriche e catastali, nell'ambito delle zone elencate dal quinto comma dell'articolo 82 del
2. La notificazione dei provvedimenti predetti avviene secondo le procedure previste dalla
Art. 6. Opere di interesse pubblico da realizzare in difformità dagli strumenti urbanistici.
1. I primi tre commi dell'articolo 7 della
(Omissis).
Art. 7. Contributi per i piani regolatori delle aree di sviluppo industriale.
(Omissis) [3].
[1] Comma abrogato con art. 6
[2] Comma abrogato con art. 25
[3] Articolo abrogato con art. 25