§ 4.1.59 - L.R. 30 aprile 1991, n. 15.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in materia urbanistica e proroga di vincoli in materia di parchi e riserve naturali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:30/04/1991
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Proroga di termini.
Art. 2.  Proroga dell'efficacia dei vincoli contenuti negli strumenti urbanistici generali nonché quelli apposti ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98.
Art. 3.  Obblighi dei comuni.
Art. 4.  Opere di urbanizzazione.
Art. 5.  Tutela del patrimonio paesistico e ambientale.
Art. 6.  Opere di interesse pubblico da realizzare in difformità dagli strumenti urbanistici.
Art. 7.  Contributi per i piani regolatori delle aree di sviluppo industriale.


§ 4.1.59 - L.R. 30 aprile 1991, n. 15.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in materia urbanistica e proroga di vincoli in materia di parchi e riserve naturali.

(G.U.R. n. 22 del 4 maggio 1991).

 

Art. 1. Proroga di termini.

     1. I termini previsti dalla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, modificati dalle leggi regionali 30 dicembre 1980, n. 159 e 10 agosto 1985, n. 37, per la formazione dei programmi pluriennali di attuazione, sono prorogati al 31 dicembre 1994.

 

     Art. 2. Proroga dell'efficacia dei vincoli contenuti negli strumenti urbanistici generali nonché quelli apposti ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98.

     1. L'efficacia dei vincoli contenuti negli strumenti urbanistici generali indicati dall'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, già decaduti per decorrenza di termini, è prorogata sino al 31 dicembre 1992.

     2. Qualora l'efficacia dei vincoli di cui al comma 1 decada entro il 31 dicembre 1992, la stessa è prorogata fino alla predetta data.

     3. Le disposizioni di cui all'articolo 15, primo comma, lettere a, d, ed e della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, devono intendersi direttamente ed immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati. Esse prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.

     4. I vincoli biennali apposti ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, ancorché scaduti, sono prorogati di un ulteriore biennio a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. Obblighi dei comuni.

     1. I comuni sprovvisti di piano regolatore generale o dotati di piano, i cui vincoli, divenuti inefficaci per decorrenza dei termini indicati dall'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, siano prorogati ai sensi dell'articolo 2, sono obbligati alla formazione dello stesso o alla revisione di quello esistente entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. I comuni di cui al comma 1 che abbiano già in corso la formazione del piano regolatore sono tenuti ad adottare il piano medesimo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. I comuni dotati di piano regolatore generale sono tenuti alla formazione di un nuovo piano o alla revisione di quello esistente diciotto mesi prima della decadenza dei termini di efficacia dei vincoli.

     4. I comuni provvedono alla redazione o revisione degli strumenti urbanistici a mezzo dei propri uffici tecnici; per comprovata inadeguatezza degli stessi uffici possono conferire incarichi a liberi professionisti.

     5. L'affidamento dell'incarico per la redazione del piano regolatore generale o per la revisione di quello esistente, da parte dei comuni, deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero diciotto mesi prima della decadenza dei termini di efficacia dei vincoli.

     6. Le varianti agli strumenti urbanistici introdotte in attuazione di disposizioni legislative per l'esecuzione di opere pubbliche diventano efficaci dopo l'approvazione da parte dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente. Detta approvazione deve avvenire nel termine di novanta giorni, trascorsi i quali le varianti si intendono approvate.

     7. Ai fini della formazione dei piani regolatori generali i comuni sono tenuti ad adottare le direttive generali da osservarsi nella stesura del piano. Gli estensori del piano regolatore generale devono presentare al comune uno schema di massima, redatto sulla base delle direttive medesime, entro sessanta giorni dalla data dell'incarico. Sullo schema di massima il consiglio comunale adotta le proprie determinazioni entro il termine di trenta giorni.

     8. Le prescrizioni esecutive indicate al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, devono essere rapportate ai fabbisogni di un decennio.

     9. Le disposizioni di cui al comma 8 non si applicano ai piani regolatori adottati dai comuni alla data di entrata in vigore della presente legge.

     10. (Omissis) [1].

     11. Le previsioni dei piani regolatori generali comunali devono essere compatibili con gli studi agricolo-forestali da effettuare da parte di laureati in scienze agrarie e forestali ai sensi del quinto comma dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e con le prescrizioni dell'articolo 15, lettera e, della legge regionale 16 giugno 1976, n. 78, che i comuni sono tenuti ad eseguire nell'ambito del proprio territorio.

     12. (Omissis) [2].

 

     Art. 4. Opere di urbanizzazione.

     1. Con le prescrizioni esecutive di cui al comma 8 dell'articolo 3 deve essere indicato il costo delle opere di urbanizzazione primaria e delle aree da espropriare per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

     2. La concessione edilizia per costruzioni da realizzare nell'ambito delle aree oggetto delle prescrizioni esecutive comporta la corresponsione di un contributo pari al costo indicato con le predette prescrizioni in proporzione al lotto interessato, aumentato della quota di contributo di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, riguardante le opere di urbanizzazione secondaria, stabilita dai comuni in base alle tabelle parametriche di cui al decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico del 31 maggio 1977.

     3. A scomputo totale o parziale di quanto dovuto, il concessionario può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune e a cedere le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

     4. Le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria comprese nelle zone disciplinate dalle prescrizioni esecutive vanno soggette pel il periodo di efficacia dei vincoli urbanistici ad espropriazione e vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune. Alla loro acquisizione sono destinate le somme a tal fine corrisposte all'atto del rilascio della concessione edilizia.

     5. Sono fatti salvi i casi previsti dall'articolo 42, terzo comma, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive integrazioni e modificazioni. In tali ipotesi viene assunto a base del calcolo il contributo di cui al comma 2.

     6. Il costo di cui al comma 1 deve essere adeguato entro il 31 dicembre di ogni anno ai prezzi correnti con deliberazione del consiglio comunale.

 

     Art. 5. Tutela del patrimonio paesistico e ambientale.

     1. Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela del patrimonio paesistico e ambientale, l'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione individua con indicazioni planimetriche e catastali, nell'ambito delle zone elencate dal quinto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle altre zone comprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 ed, inoltre, in altre zone di interesse paesistico, le aree in cui è vietata, fino all'approvazione dei piani paesistici, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

     2. La notificazione dei provvedimenti predetti avviene secondo le procedure previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

 

     Art. 6. Opere di interesse pubblico da realizzare in difformità dagli strumenti urbanistici.

     1. I primi tre commi dell'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 7. Contributi per i piani regolatori delle aree di sviluppo industriale.

     (Omissis) [3].

 

 

 


[1] Comma abrogato con art. 6 L.R. 12 gennaio 1993, n. 9.

[2] Comma abrogato con art. 25 L.R. 27 dicembre 1978, n. 71, come modificato con art. 11 L.R. 31 maggio 1994, n. 17.

[3] Articolo abrogato con art. 25 L.R. 27 dicembre 1978, n. 71, come modificato con art. 11 L.R. 31 maggio 1994, n. 17.