Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 personale e organizzazione degli uffici |
Data: | 28/05/1979 |
Numero: | 114 |
Sommario |
Art. 1. Al personale dell'Amministrazione regionale di cui ai ruoli istituiti con la L.R. 23 marzo 1971, n. 7, e successive modificazioni, ivi compreso il personale di cui all'art. 4 della L.R. 14 [...] |
Art. 2. Ai fini del trattamento di quiescenza, i servizi non di ruolo di cui all'articolo precedente, in quanto già non valutati, sono riconosciuti previo riscatto, salva la facoltà del dipendente di [...] |
Art. 3. I benefici di cui all'art. 1 non si applicano al personale inquadrato ai sensi della L.R. 1° agosto 1974, n. 34, ed a quello che ha effettuato o effettuerà il passaggio alla qualifica superiore [...] |
Art. 4. Il riconoscimento dei servizi di cui all'art. 1 della presente legge è effettuato a domanda dei dipendenti interessati o dai loro aventi causa da presentare entro due anni dall'entrata in vigore [...] |
Art. 5. L'art. 5 della L.R. 17 ottobre 1977, n. 87, è abrogato. |
Art. 6. All'onere derivante dalle disposizioni di cui alla presente legge, valutato in lire 150 milioni, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 si provvede con gli [...] |
§ 1.4.89 - L.R. 28 maggio 1979, n. 114.
Riconoscimento di servizi al personale dell'Amministrazione regionale.
(G.U.R. 2 giugno 1979, n. 24).
Al personale dell'Amministrazione regionale di cui ai ruoli istituiti con la
a) servizio prestato in qualifiche o carriere corrispondenti o superiori, nella misura del 60% e fino ad un massimo di anni quattro;
b) servizio prestato in qualifiche o carriere immediatamente inferiori, nella misura del 40% e fino ad un massimo di tre anni.
(Omissis) [1].
In analoga misura è riconosciuto il servizio di cui all'art. 84, quarto comma, della
La corrispondenza dei servizi comunque prestati, considerati nel presente articolo, che non sia riferibile a specifiche qualifiche o carriere, è stabilita sulla base dei criteri adottati per l'immissione nei ruoli.
Il riconoscimento dei servizi di cui al presente articolo ha validità agli effetti economici a decorrere dal 31 dicembre 1978.
Ai fini del trattamento di quiescenza, i servizi non di ruolo di cui all'articolo precedente, in quanto già non valutati, sono riconosciuti previo riscatto, salva la facoltà del dipendente di richiederne la ricongiunzione in base all'art. 2 della
Sono estese a favore dei dipendenti della Regione siciliana e con la medesima decorrenza, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla
Per le finalità dell'art. 9 della
I benefici di cui all'art. 1 non si applicano al personale inquadrato ai sensi della
(Omissis) [1].
Il riconoscimento dei servizi di cui all'art. 1 della presente legge è effettuato a domanda dei dipendenti interessati o dai loro aventi causa da presentare entro due anni dall'entrata in vigore della stessa [3].
L'art. 5 della
All'onere derivante dalle disposizioni di cui alla presente legge, valutato in lire 150 milioni, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 si provvede con gli stanziamenti autorizzati dai capitoli per emolumenti al personale del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.
[1] Comma abrogato dall'art. 13
[2] Comma così sostituito dall'art. 42, primo comma,
[1] Comma abrogato dall'art. 13
[3] Articolo così sostituito dall'art. 42, terzo comma,