§ 1.3.40 - L.R. 14 aprile 1967, n. 47.
Riordinamento dei ruoli organici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 presidente - giunta - assessorati
Data:14/04/1967
Numero:47


Sommario
Art. 1.      Il personale previsto nella legge regionale 8 aprile 1959, n. 12 è collocato nei ruoli organici dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste nella carriera corrispondente a quella di [...]
Art. 2.      Il personale indicato nei nn. 1, 2, 3 e 4 dell'organico provvisorio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, istituito con D.Lgs.P.Reg. 14 marzo 1950, n. 8, ratificato con [...]
Art. 3.      Il personale inquadrato, in applicazione delle norme che regolano la materia, nei ruoli speciali e nei ruoli speciali transitori dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, [...]
Art. 4.      Il personale indicato negli articoli precedenti può riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, l'effettivo servizio prestato prima dell'inquadramento nei ruoli di provenienza.
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      In dipendenza dell'inquadramento previsto dal secondo comma dell'art. 1 della presente legge si considerano indisponibili altrettanti posti nella qualifica iniziale e, per quello che occorre, in [...]
Art. 7.      Il personale appartenente al ruolo della carriera esecutiva dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste è adibito a lavori di dattilografia ed a lavori di archivio in rapporto alla [...]
Art. 8.      E' approvata la annessa tabella dei ruoli organici delle carriere del personale dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste che sostituisce la tabella D) allegata alla legge regionale 13 [...]
Art. 9.      Al personale di sorveglianza di cui al n. 5 dell'organico provvisorio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana si applica lo stato giuridico del personale del corpo forestale [...]
Art. 10.      I ruoli provvisori previsti dalla legge regionale 8 aprile 1959, n. 12 e quelli indicati ai nn. 1, 2, 3, e 4 del D.Lgs.P.Reg. 14 marzo 1950, n 8, ratificato con la legge regionale 14 dicembre [...]
Art. 11.      Agli oneri per il trattamento economico del personale di cui alla presente legge per l'anno finanziario in corso, si fa fronte con gli stanziamenti assegnati ai capitoli 86 e 87 dello stato di [...]
Art. 12.      Al maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge per stipendi ed assegni al personale, previsto per l'anno finanziario in corso in L. 60 milioni, si provvede utilizzando la [...]
Art. 13.      (Omissis)
Art. 14.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 1.3.40 - L.R. 14 aprile 1967, n. 47.

Riordinamento dei ruoli organici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste. [1]

(G.U.R. 15 aprile 1967, n. 17).

 

Art. 1.

     Il personale previsto nella legge regionale 8 aprile 1959, n. 12 è collocato nei ruoli organici dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste nella carriera corrispondente a quella di appartenenza.

     Il personale salariato appartenente ai ruoli periferici di cui alla citata legge regionale 8 aprile 1959, n. 12 è collocato nel ruolo degli agenti tecnici mantenendo l'attuale qualifica ed il relativo coefficiente 193.

     La predetta qualifica e corrispondente coeff. 193 attribuito al personale di cui al precedente comma si esauriscono con la cessazione dal servizio del personale stesso.

     Al ruolo degli agenti tecnici può inoltre accedere il personale salariato inquadrato nei ruoli speciali transitori dell'Assessorato con le modalità di cui al successivo articolo 3.

 

     Art. 2.

     Il personale indicato nei nn. 1, 2, 3 e 4 dell'organico provvisorio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, istituito con D.Lgs.P.Reg. 14 marzo 1950, n. 8, ratificato con la legge 14 dicembre 1950, n. 88, viene trasferito nei ruoli organici dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, previsti nella annessa tabella, ed è collocato ne ruolo della carriera corrispondente a quella di provenienza, andando ad occupare il posto spettantegli secondo la anzianità nella qualifica ricoperta.

     Quanto previsto dal precedente comma si applica anche al personale inquadrato in applicazione dell'art. 13 della legge regionale 13 aprile 1959, n. 15.

 

     Art. 3.

     Il personale inquadrato, in applicazione delle norme che regolano la materia, nei ruoli speciali e nei ruoli speciali transitori dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, nonché il personale della pianta organica dell'Istituto sperimentale zootecnico, viene trasferito nei ruoli speciali transitori dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste ed è collocato nella carriera corrispondente a quella di appartenenza mantenendo l'anzianità di servizio posseduta.

     Il personale dei ruoli speciali e dei ruoli speciali transitori dell'Assessorato, compreso quello indicato al precedente comma, può accedere ai ruoli definitivi previo esame di idoneità.

     Le prove di esame consistono:

     - per le carriere direttive e di concetto in una prova orale intesa ad accertare la conoscenza da parte dei candidati dell'ordinamento e delle attribuzioni dell'Assessorato;

     - per la carriera esecutiva in una prova pratica di dattilografia secondo i criteri osservati per i concorsi di accesso nelle pubbliche amministrazioni ed una orale avente per oggetto l'ordinamento e il funzionamento degli archivi;

     - per la carriera del personale ausiliario in una prova di lettura e spiegazione di un brano di lingua italiana.

     Le commissioni esaminatrici saranno composte di tre funzionari dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste con qualifica non inferiore a capo divisione e qualifica equiparata per le carriere direttive e di concetto, con qualifica non inferiore a capo sezione per la carriera esecutiva e con qualifica non inferiore a consigliere per la carriera ausiliaria.

 

     Art. 4.

     Il personale indicato negli articoli precedenti può riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, l'effettivo servizio prestato prima dell'inquadramento nei ruoli di provenienza.

     La differenza fra l'importo del riscatto a carico degli interessati e l'ammontare complessivo dell'onere derivante, a carico del Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione siciliana del riscatto stesso è a carico della Regione, secondo le tabelle attuariali, approvate dal Presidente della Regione [2].

     (Omissis) [3].

     (Omissis) [4].

 

     Art. 5.

     (Omissis) [5].

     Al personale dipendente possono essere applicate, a richiesta, le norme di cui alla legge regionale 4 febbraio 1966, n. 32 .

 

     Art. 6.

     In dipendenza dell'inquadramento previsto dal secondo comma dell'art. 1 della presente legge si considerano indisponibili altrettanti posti nella qualifica iniziale e, per quello che occorre, in quelle superiori del rispettivo ruolo.

     Il personale appartenente al ruolo degli agenti tecnici disimpegna le mansioni di cui alla legge statale 26 febbraio 1952, n. 67.

 

     Art. 7.

     Il personale appartenente al ruolo della carriera esecutiva dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste è adibito a lavori di dattilografia ed a lavori di archivio in rapporto alla qualifica posseduta.

     Il personale della carriera ausiliaria già adibito a servizi tecnici può, ai sensi dell'art. 200 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, essere trasferito nel ruolo degli agenti tecnici.

 

     Art. 8.

     E' approvata la annessa tabella dei ruoli organici delle carriere del personale dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste che sostituisce la tabella D) allegata alla legge regionale 13 aprile 1959, n. 15.

     Con il personale previsto nella anzidetta tabella sarà provveduto alle esigenze di tutti gli uffici centrali e periferici dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste nonché a quelle dell'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana, dell'Istituto incremento ippico, dell'Istituto sperimentale zootecnico e degli altri Istituti sperimentali, ad eccezione del personale direttivo preposto alla ricerca scientifica.

     I posti risultanti disponibili nei ruoli organici della tabella annessa alla presente legge possono essere esclusivamente ricoperti mediante pubblici concorsi, col rispetto delle norme fissate nel T.U. 10 gennaio 1957, n. 3.

     Salvo quanto previsto dal secondo comma per la destinazione del personale nulla è innovato per quanto si attiene all'organizzazione, alle attribuzioni e alle competenze degli uffici dell'amministrazione dell'agricoltura e delle foreste nella Regione siciliana, che continuano ad essere regolati dalle disposizioni di legge in vigore [6].

     Il personale appartenente ai ruoli iscritti nella tabella D) allegata alla legge 13 aprile 1959, n. 15, assume la nuova qualifica prevista dalla tabella annessa alla presente legge per uguale coefficiente della stessa carriera.

     (Omissis) [7].

     Gli esami di cui all'art. 3 dovranno svolgersi prima di quelli previsti dall'art. 4 e comunque non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 9.

     Al personale di sorveglianza di cui al n. 5 dell'organico provvisorio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana si applica lo stato giuridico del personale del corpo forestale dello Stato.

     Il trattamento economico è rapportato per le guardie scelte giurate e per le guardie giurate rispettivamente ai coefficienti 173 e 157 del personale regionale.

 

     Art. 10.

     I ruoli provvisori previsti dalla legge regionale 8 aprile 1959, n. 12 e quelli indicati ai nn. 1, 2, 3, e 4 del D.Lgs.P.Reg. 14 marzo 1950, n 8, ratificato con la legge regionale 14 dicembre 1950, n. 88, sono soppressi.

     Sono abrogati il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 11 marzo 1950, n. 18, il secondo comma dell'art. 3 del D.Lgs.P.Reg. 14 marzo 1950, n. 5, gli artt. 2 e 3 del D.Lgs.P.Reg. 14 marzo 1950, n. 6 nonché tutte le norme incompatibili con la presente legge.

 

     Art. 11.

     Agli oneri per il trattamento economico del personale di cui alla presente legge per l'anno finanziario in corso, si fa fronte con gli stanziamenti assegnati ai capitoli 86 e 87 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966, integrati, rispettivamente:

     a) da parte degli stanziamenti dei capitoli 94 e 97 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo, relativa al rateo non maturato;

     b) dal recupero di parte del contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1966, corrispondente alla parte degli stanziamenti dei capitoli 1 e 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'Azienda medesima per l'anno finanziario 1966, relativa al rateo non maturato.

     All'onere derivante dall'applicazione del secondo comma dell'art. 4 della presente legge, previsto in L. 800 milioni si provvede quanto a L. 50 milioni a carico dell'anno finanziario in corso e quanto a L. 750 milioni a carico degli anni finanziari dal 1967 al 1976, in ragione di L. 75 milioni annui.

     Le somme di cui al precedente comma sono versate al Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione.

 

     Art. 12.

     Al maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge per stipendi ed assegni al personale, previsto per l'anno finanziario in corso in L. 60 milioni, si provvede utilizzando la riduzione di uguale somma dello stanziamento del capitolo 563 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1966, che si assegna al capitolo 86 dello stato di previsione della spesa medesima.

     Per gli anni finanziari successivi, si provvede utilizzando parte dell'incremento del gettito dell'imposta di ricchezza mobile.

     Alla spesa autorizzata con il secondo comma dell'art. 11 della presente legge per l'anno finanziario in corso si provvede utilizzando la riduzione di L. 50 milioni dello stanziamento del capitolo 563 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1966.

     Alla spesa autorizzata con il secondo comma dell'art. 11 della presente legge ricadente negli anni finanziari dal 1967 al 1976 si provvede utilizzando la riduzione di L. 75 milioni annui delle relative quote della spesa ripartita autorizzata con l'articolo 11, secondo comma, della legge regionale 5 aprile 1954, n. 9.

     Per effetto di quanto previsto dai precedenti commi la spesa autorizzata con il secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 5 aprile 1954, n. 9 è ridotta di L. 860 milioni.

     Per l'applicazione della presente legge il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio della Regione ed a quello dell'Azienda delle foreste demaniali.

 

Norma transitoria

 

     Art. 13.

     (Omissis) [8].

 

     Art. 14.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Vedi ora L.R. 23 marzo 1971, n. 7; D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70; L.R. 29 dicembre 1980, n. 145 e L.R. 29 ottobre 1985, n. 41.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 14 aprile 1967, n. 48.

[3] Comma abrogato per effetto della L.R. 23 marzo 1971, n. 7.

[4] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 14 aprile 1967, n. 48.

[5] I commi primo e secondo sono stati abrogati dall'art. 3 della L.R. 14 aprile 1967, n. 48.

[6] Comma così sostituito dall'art. 2, secondo comma, della L.R. 14 aprile 1967, n. 48.

[7] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 14 aprile 1967, n. 48.

[8] Articolo abrogato con l'art. 3 della L.R. 14 aprile 1967, n. 48.