Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 personale e organizzazione degli uffici |
Data: | 02/08/1982 |
Numero: | 76 |
Sommario |
Art. 1. Il personale dei soppressi enti edilizi, di cui all'art. 2 del D.P.R. 1° luglio 1977, n. 683, utilizzato a norma della L.R. 21 febbraio 1976, n. 2, il personale dei soppressi Ente nazionale per [...] |
Art. 2. Al personale di cui all'articolo precedente sono attribuite, nel ruolo speciale transitorio, le qualifiche del ruolo amministrativo dell'Amministrazione regionale, in base alle corrispondenze di [...] |
Art. 3. Lo stato giuridico ed economico ed il trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza del personale inquadrato nel ruolo di cui all'art. 1 sono disciplinati dalle norme relative al personale [...] |
Art. 4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Presidenza della Regione provvederà all'avviamento di un programma di formazione e di riqualificazione professionale del personale [...] |
Art. 5. Il personale del ruolo istituito dall'art. 1 è assegnato alla Presidenza della Regione e agli Assessorati regionali secondo le disposizioni dell'art. 11 della L.R. 23 marzo 1971, n. 7 e [...] |
Art. 6. Per il ricongiungimento dei periodi contributivi relativi ai servizi resi presso gli enti di provenienza di cui all'art. 1, ai fini della liquidazione al personale di cui alla presente legge del [...] |
Art. 7. Al personale proveniente dagli enti indicati dall'art. 1, cessato dal servizio durante il periodo di utilizzazione presso l'Amministrazione regionale, per raggiunti limiti di età, per dispensa [...] |
Art. 8. Fino all'effettiva attribuzione del trattamento economico conseguente all'applicazione della presente legge, al personale di cui agli artt. 1 e 7 continua ad essere corrisposto, a titolo di [...] |
Art. 9. Al personale dell'Amministrazione regionale di cui all'art. 1 della L.R. 28 maggio 1979, n. 114 e successive modifiche, in servizio successivamente al 31 dicembre 1981, nonché al personale del [...] |
Art. 10. Al personale di cui all'art. 13 della L.R. 28 aprile 1981, n. 76, sono attribuiti, con la decorrenza ivi prevista, i livelli economici di cui alla L.R. 29 dicembre 1980, n. 145, secondo le [...] |
Art. 11. La dotazione organica dei posti della qualifica di dattilografo di cui alla tabella B annessa alla L.R. 23 marzo 1971, n. 7 e successive aggiunte e modifiche, è elevata a n. 550 unità. |
Art. 12. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, relativamente al personale dei soppressi enti edilizi e per l'addestramento professionale nonché dell'ente Utenti motori agricoli, [...] |
Art. 13. Sono abrogati: la L.R. 25 maggio 1979, n. 98; il secondo comma dell'art. 1 e il secondo comma dell'art. 3 della L.R. 28 maggio 1979, n. 114 e successive modifiche; l'art. 2 della L.R. 28 [...] |
Art. 14. Il personale di cui all'art. 1, con qualifica inferiore a quella di collaboratore od equiparata che, in base all'ordinamento proprio dell'ente di provenienza, abbia conseguito, con concorso per [...] |
Art. 15. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione. |
§ 1.4.99 - L.R. 2 agosto 1982, n. 76.
Istituzione di un ruolo speciale transitorio dell'Amministrazione regionale ed inquadramento del personale dei soppressi enti edilizi e per l'addestramento professionale nonché dell'ente Utenti motori agricoli.
(G.U.R. 7 agosto 1982, n. 34).
Il personale dei soppressi enti edilizi, di cui all'art. 2 del
Il personale di cui all'art. 2 della
Al personale di cui all'articolo precedente sono attribuite, nel ruolo speciale transitorio, le qualifiche del ruolo amministrativo dell'Amministrazione regionale, in base alle corrispondenze di cui all'allegata tabella.
Al personale con qualifiche tecniche della carriera direttiva o di concetto ed equiparate, corrispondenti, per titolo di studio richiesto per l'assunzione, a qualifiche proprie dei ruoli tecnici dell'Amministrazione regionale, sono attribuite, nel ruolo di cui all'art. 1, le corrispondenti qualifiche tecniche dei ruoli dell'Amministrazione regionale, nel rispetto delle corrispondenze di cui alla allegata tabella.
Al personale in possesso di qualifiche tecniche presso l'ente di provenienza, per cui non ricorrano tutti i requisiti di cui al precedente comma, sono attribuite le qualifiche di cui al primo comma.
Al personale inquadrato ai sensi dei precedenti comma sono attribuiti i livelli economici di cui alla
Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio, l'anzianità posseduta nella qualifica o carriera di provenienza è valutata interamente, anche se relativa a servizi non di ruolo.
Il tempo richiesto per il conseguimento della qualifica posseduta all'atto dell'inquadramento è considerato anzianità di servizio da detrarsi, comunque, ai fini dei riconoscimenti di anzianità di cui al successivo art. 9.
E' fatto salvo, comunque, l'eventuale maggiore trattamento economico globale goduto, la cui differenza è conservata dagli interessati come assegno personale, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, esclusi quelli relativi alla revisione dell'indennità di contingenza.
Lo stato giuridico ed economico ed il trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza del personale inquadrato nel ruolo di cui all'art. 1 sono disciplinati dalle norme relative al personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale, istituiti con
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Presidenza della Regione provvederà all'avviamento di un programma di formazione e di riqualificazione professionale del personale immesso nel ruolo di cui all'art. 1. A tal fine si applica l'art. 3 della
Il personale del ruolo istituito dall'art. 1 è assegnato alla Presidenza della Regione e agli Assessorati regionali secondo le disposizioni dell'art. 11 della
Il personale proveniente dalla qualifica di archivista-dattilografo o da qualifica o posizione di allineamento corrispondente, inquadrato nella qualifica di operatore archivista, continua a disimpegnare mansioni di dattilografia per un periodo di almeno 12 anni dalla nomina nella qualifica o posizione di provenienza.
Per il ricongiungimento dei periodi contributivi relativi ai servizi resi presso gli enti di provenienza di cui all'art. 1, ai fini della liquidazione al personale di cui alla presente legge del trattamento di quiescenza, si applica l'art. 6 della
Il ricongiungimento ai fini del trattamento di previdenza dei servizi di ruolo o a tempo indeterminato resi presso gli enti di provenienza è effettuato senza onere di riscatto salvo recupero dell'indennità di anzianità dovuta dagli enti medesimi [2].
Per il ricongiungimento a domanda ai fini dell'indennità di buonuscita dei servizi non di ruolo od a tempo determinato resi dal personale di cui alla presente legge presso gli enti di provenienza o presso altri enti e riconosciuti ai sensi della presente legge, dal contributo di riscatto dovuto dagli interessati a termine della
Al personale proveniente dagli enti indicati dall'art. 1, cessato dal servizio durante il periodo di utilizzazione presso l'Amministrazione regionale, per raggiunti limiti di età, per dispensa dal servizio o decesso o per dimissioni ai fini dell'art. 3 della
Al personale collocato in pensione a norma del precedente comma anteriormente all'entrata in vigore della presente legge si applica, altresì, con effetto non anteriore al 1° gennaio 1979, la disposizione dell'art. 41 della
Per la liquidazione dell'indennità di buonuscita, in favore del personale di cui ai precedenti commi, si applica la disposizione contenuta nel precedente art. 6, calcolandosi il contributo di riscatto - ove dovuto
- sull'ultima retribuzione fissa e continuativa integralmente percepita. A
tal fine gli interessati possono inoltrare la relativa istanza entro il
termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Fino all'effettiva attribuzione del trattamento economico conseguente all'applicazione della presente legge, al personale di cui agli artt. 1 e 7 continua ad essere corrisposto, a titolo di acconto e salvi eventuali conguagli, il trattamento economico già in godimento, ivi compresa l'indennità prevista dall'art. 56 della
Al personale proveniente dagli enti edilizi soppressi di cui all'art. 1 è corrisposta la differenza tra le anticipazioni disposte con la
Al personale dell'Amministrazione regionale di cui all'art. 1 della
I benefici giuridici ed economici di cui al comma precedente sono attribuiti in aggiunta all'anzianità posseduta dal personale interessato alla data del 1° gennaio 1982 o successiva se inquadrato in ruolo successivamente.
Il riconoscimento dei servizi di cui al presente articolo è effettuato a domanda dei dipendenti interessati o dei relativi aventi causa, da presentarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, i servizi non di ruolo di cui al presente articolo, in quanto già non valutabili, sono riconosciuti previo riscatto, salva la facoltà del dipendente di chiederne la ricongiunzione ai sensi dell'art. 2 della
Al personale di cui all'art. 13 della
La dotazione organica dei posti della qualifica di dattilografo di cui alla tabella B annessa alla
Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, relativamente al personale dei soppressi enti edilizi e per l'addestramento professionale nonché dell'ente Utenti motori agricoli, graveranno, per l'esercizio finanziario in corso, negli esistenti capitoli di bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.
Per gli esercizi successivi, le spese predette graveranno sui pertinenti capitoli del bilancio della Regione relativi al personale dell'Amministrazione regionale, in relazione alle assegnazioni che saranno disposte, a norma dell'art. 5 della presente legge, alle varie Amministrazioni della Regione.
Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'esercizio finanziario in corso in lire 800 milioni, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Sono abrogati: la
Sono, inoltre, abrogate le disposizioni degli artt. 56, 57, 58, 59 e 60 della
La disposizione dell'art. 2 della
Il personale di cui all'art. 1, con qualifica inferiore a quella di collaboratore od equiparata che, in base all'ordinamento proprio dell'ente di provenienza, abbia conseguito, con concorso per titoli ed esami presso il medesimo ente, l'idoneità a qualifica superiore che, in seguito allo scioglimento dello stesso, non ha avuto attribuita, può chiedere, a domanda da presentarsi alla Presidenza della Regione entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, di essere immesso nella qualifica corrispondente all'idoneità conseguita.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.
TABELLA DI CORRISPONDENZA DELLE QUALIFICHE DEGLI ENTI DI PROVENIENZA CON LE |
QUALIFICHE DEI RUOLI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE |
------------------------------------------------------------------ |
Qualifiche dei ruoli |
Qualifiche di provenienza amministrativo e tecnici |
dell'Amministrazione regionale |
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Qualifiche delle carriere direttive, |
didattica di gruppo A ed equiparate. |
|
Qualifiche funzionali di dirigente Dirigente ed equiparato |
superiore, dirigente, collaboratore |
coordinatore, collaboratore ed |
equiparate, direttore di centro A e B. |
|
Qualifiche della carriera di concetto, |
didattica di gruppo B ed equiparate. |
|
Qualifiche funzionali di assistente Assistente ed equiparato |
coordinatore, assistente ed equiparate. |
|
Qualifiche della carriera esecutiva, |
didattica di gruppo C ed equiparate. |
|
Qualifiche funzionali di archivista, Operatore archivista |
archivista dattilografo, operatore |
tecnico ed equiparate |
|
Qualifiche della carriera ausiliaria Commesso |
ed equiparate. |
Qualifiche funzionali di commesso ed |
equiparate. |
|
Agente tecnico ed equiparato. Agente tecnico |
|
Operaio ed equiparato. Operaio |
[1] La
[1] La
[2] Comma così modificato con art. 76
[2] Comma così modificato con art. 76