§ 5.2.81 - L.R. 31 gennaio 1994, n. 3.
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per gli anni 1994-1995-1996.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:31/01/1994
Numero:3


Sommario
Art. 1.      1. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1994 giusta [...]
Art. 2.      1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo è autorizzato, [...]
Art. 3.      1. E' approvato in lire 9.923.612.000 000 il totale della spesa della Regione per l'anno finanziario dal 1 gennaio al 31 dicembre 1994.
Art. 4.      1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, sesto comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, i capitoli degli stati di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1994 [...]
Art. 5.      1. E' autorizzato il pagamento delle spese della Presidenza della Giunta per l'anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1994, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso [...]
Art. 6.      1. L'impegno degli stanziamenti iscritti ai capitoli 01060 e 01061 sono subordinati all'accertamento della relativa entrata di cui al capitolo 61303.
Art. 7.      1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, per l'anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1994, in conformità [...]
Art. 8.      1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio per l'anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1994 in [...]
Art. 9.      1. Per gli effetti di cui all'articolo 23 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese obbligatorie e 'ordine quelle iscritte nell'elenco n. 1 annesso alle presente legge.
Art. 10.      1. I trasferimenti dai fondi di cui all'articolo 29 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, relativi alla revisione dei prezzi contrattuali, possono essere disposti a favore dei vari [...]
Art. 11.      1. Al trasferimento dal fondo di cui al capitolo 03014, relativo agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme contenute negli accordi sindacali a favore dei capitoli concernenti le spese [...]
Art. 12.      1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica, per l'anno finanziario dal 1 gennaio al 31 dicembre 1994, in conformità dello stato di [...]
Art. 13.      1. L'impegno degli stanziamenti iscritti al capitolo 04018/01 ed al capitolo 04020/01 è subordinato all'accertamento delle rispettive entrate di cui ai capitoli 24113/parte e 24112.
Art. 14.      1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato della difesa dell'ambiente per l'anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1994, in conformità dello stato di previsione della [...]
Art. 15.      1. E' autorizzato sul capitolo 05100, in applicazione dell'articolo 75 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, l'impegno delle somme necessarie al funzionamento dei Comitati provinciali [...]
Art. 16.      1 Nell'anno 1994 le spese per il funzionamento e per l'assolvimento dei compiti del Comitato regionale faunistico sono autorizzate, su conforme deliberazione del Comitato stesso, a valere sul [...]
Art. 17.      1. E' approvato il bilancio di previsione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda per l'anno finanziario dal 1 gennaio al 31 dicembre 1994 annesso alla presente legge (allegato [...]
Art. 18.      1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agropastorale, per l'anno finanziario dal 1 gennaio al 31 dicembre 1994, in conformità dello stato di [...]
Art. 19.      1. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adotta su proposta dell'Assessore medesimo, di [...]
Art. 20.      1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio per l'anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1994, in conformità dello stato di [...]
Art. 21.      1. Nello stanziamento di lire 8.740.000.000 di cui al capitolo 07011 e ricompresa la quota di lire 1.400.000.000, assegnata alla Regione in sostituzione della soppressa imposta di soggiorno, da [...]
Art. 22.      1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dei lavori pubblici per l'anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1994, in conformità dello stato di previsione della spesa [...]
Art. 23.      1. Ai termini dell'articolo 18, settimo comma, della legge regionale 21 luglio 1976, n. 39, gli interessi attivi maturati e le economie realizzate al 31 dicembre 1993 sono portati in aumento del [...]
Art. 24.      1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, è autorizzato a [...]
Art. 25.      1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dell'industria per l'anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1994, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso [...]
Art. 26.      1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, per l'anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1994, in [...]
Art. 27.      1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, per l'anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre [...]
Art. 28.      1. Nel caso in cui l'Amministrazione regionale contragga, nel corso del 1994 in tutto o in parte, i mutui previsti dall'articolo 6 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 36, l'Assessore della [...]
Art. 29.      1. Le spese di cui ai capitoli 11108 e 11131/01 possono essere ordinate mediante ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 5 maggio [...]
Art. 30.      1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, per l'anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1994, in conformità dello stato [...]
Art. 31.      1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con [...]
Art. 32.      1. Gli impegni degli stanziamenti dei sottoindicati capitoli sono subordinati all'accertamento delle corrispondenti entrate sui capitoli accanto agli stessi indicati:
Art. 33.      1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dei trasporti, per l'anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1994, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso [...]
Art. 34.      1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1994.
Art. 35.      1. E' autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione 1994 di una quota dell'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio finanziario 1993 per l'ammontare di lire 410.000.000.000.
Art. 36.      1. Le articolazioni dei capitoli di spesa effettuate, ai sensi del primo comma dell'articolo 17 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, nell'anno finanziario 1993
Art. 37.      1. Per gli effetti di cui all'articolo 24 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese occorrenti per restituire tributi indebitamente riscossi, o tasse ed imposte su [...]
Art. 38.      1. Per gli effetti di cui all'articolo 25 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote [...]
Art. 39.      1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo, di concerto con [...]
Art. 40.      1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con [...]
Art. 41.      1. Con riferimento agli articoli 1 e 3, comma 3, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n. 67, relativi al ripiano delle maggiori [...]
Art. 42.      1. Ai fini dell'applicazione di norme di leggi statali che prevedono la restituzione di quote di assegnazioni non utilizzate, si provvede mediante l'iscrizione delle somme necessarie al capitolo [...]
Art. 43.      1. A' termini dell'articolo 5, terzo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1994-95-96 nel testo allegato alla [...]
Art. 44.      1. E' approvato il bilancio pluriennale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda per il triennio 1994-95-96 nel testo allegato alla presente legge (allegato n. 1).
Art. 45.      1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 5.2.81 - L.R. 31 gennaio 1994, n. 3.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per gli anni 1994-1995-1996.

 

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

 

Art. 1.

     1. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1994 giusta lo stato dl previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A).

 

     Art. 2.

     1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l'istituzione di nuovi capitoli nello stato di previsione dell'entrata.

 

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

 

     Art. 3.

     1. E' approvato in lire 9.923.612.000 000 il totale della spesa della Regione per l'anno finanziario dal 1 gennaio al 31 dicembre 1994.

 

     Art. 4.

     1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, sesto comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, i capitoli degli stati di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1994 appartenenti ai titoli I, II, III, IV e V [1] sono classificati secondo le seguenti sezioni: 01 - Amministrazione generale

04 - Sicurezza pubblica

06 - Istruzione e cultura

07 - Azioni ed interventi nel campo delle abitazioni

08 - Azioni ed interventi nel campo sociale

09 - Trasporti e comunicazioni

10 - Azioni ed interventi nel campo economico

11 - Interventi a favore della finanza regionale e locale

12 - Oneri non ripartibili

13 - Copertura disavanzi [1].

     2. Gli stessi capitoli sono altresì, classificati secondo le seguenti categorie:

 

TITOLO I

SPESE CORRENTI

 

1) Servizi degli organi costituzionali della Regione

2) Personale in attività di servizio

3) Personale in quiescenza

4) Acquisto di beni e servizi

5) Trasferimenti correnti allo Stato e ad altri enti pubblici 6) Trasferimenti correnti ad altri settori

7) Interessi

8) Partite che si compensano nell'entrata

9) Somme non attribuibili

 

TITOLO II

SPESE D'INVESTIMENTO

 

1) Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione 2) Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto della Regione

3) Trasferimenti in conto capitale allo Stato e ad altri enti pubblici 4) Trasferimenti in conto capitale in altri settori

5) Partecipazioni azionarie e conferimenti

6) Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive 7) Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive 8) Somme non attribuibili

 

TITOLO III

SPESE PER RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI

 

1) Mutui

2) Obbligazioni

3) Anticipazioni ed altre-operazioni di credito a breve termine

 

TITOLO IV

SPESE PER PARTITE DI GIRO

 

1) Partite di giro

 

TITOLO V [2]

COPERTURA DISAVANZI

 

1) Copertura disavanzi

 

STATO DI PREVISIONE DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA E DISPOSIZIONI RELATIVE

 

     Art. 5.

     1. E' autorizzato il pagamento delle spese della Presidenza della Giunta per l'anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1994, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella 8).

 

     Art. 6.

     1. L'impegno degli stanziamenti iscritti ai capitoli 01060 e 01061 sono subordinati all'accertamento della relativa entrata di cui al capitolo 61303.

 

  STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E

RIFORMA DELLA REGIONE

 

     Art. 7.

     1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, per l'anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1994, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella C).

 

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSETTO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E

ASSETTO DEL TERRITORIO E DISPOSIZIONI RELATIVE

 

     Art. 8.

     1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio per l'anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1994 in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella D).

 

     Art. 9.

     1. Per gli effetti di cui all'articolo 23 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese obbligatorie e 'ordine quelle iscritte nell'elenco n. 1 annesso alle presente legge.

     2. Per i prelevamenti dal fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine (Cap. 03009) di cui al precitato articolo 23, si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per prelevamenti inferiori a lire 500.000.000.

 

     Art. 10.

     1. I trasferimenti dai fondi di cui all'articolo 29 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, relativi alla revisione dei prezzi contrattuali, possono essere disposti a favore dei vari capitoli compresi nel titolo II, categoria 1, degli stati di previsione della spesa, nonché dei capitoli 08070/01 e 08070/02 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici.

     2. Nel caso in cui i capitoli di provenienza fossero stati nel frattempo soppressi, i loro corrispondenti possono essere restituiti, ai fini di cui al comma 1, con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, da registrarsi alla Corte dei Conti.

     3. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per i trasferimenti inferiori a lire 500.000.000.

     4. Le somme trasferite ai capitoli 06260, 07062 e 08026, rispettivamente degli stati di previsione della spesa dell'Assessorato della agricoltura e riforma agro-pastorale, dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio e dell'Assessorato dei lavori pubblici, sono ulteriormente trasferite alla contabilità speciale di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588, in unica, soluzione per essere erogate con imputazione al titolo di spesa 5.2.01 del V programma esecutivo.

 

     Art. 11.

     1. Al trasferimento dal fondo di cui al capitolo 03014, relativo agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme contenute negli accordi sindacali a favore dei capitoli concernenti le spese per il personale dell'Amministrazione regionale e di quelli relativi ai contributi di funzionamento degli enti strumentali indicati nell'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33 , si provvede con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, da registrarsi alla Corte dei Conti, emesso su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della regione.

 

    STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED

URBANISTICA E DISPOSIZIONI RELATIVE

 

     Art. 12.

     1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica, per l'anno finanziario dal 1 gennaio al 31 dicembre 1994, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella E).

 

     Art. 13.

     1. L'impegno degli stanziamenti iscritti al capitolo 04018/01 ed al capitolo 04020/01 è subordinato all'accertamento delle rispettive entrate di cui ai capitoli 24113/parte e 24112.

 

     STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE E

DISPOSIZIONI RELATIVE

 

     Art. 14.

     1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato della difesa dell'ambiente per l'anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1994, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella F).

 

     Art. 15.

     1. E' autorizzato sul capitolo 05100, in applicazione dell'articolo 75 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, l'impegno delle somme necessarie al funzionamento dei Comitati provinciali della caccia con esclusione di qualsiasi emolumento spettante al personale

dell'Amministratore regionale.

 

     Art. 16.

     1 Nell'anno 1994 le spese per il funzionamento e per l'assolvimento dei compiti del Comitato regionale faunistico sono autorizzate, su conforme deliberazione del Comitato stesso, a valere sul capitolo 05104.

     2. Nello stesso anno e autorizzato il finanziamento delle spese di competenza dei Comitati comunali faunistici e dei Comitati comprensoriali faunistici mediante aperture di credito disposte a favore dei presidenti degli stessi organi. Tali spese gravano sullo stanziamento disposto a favore del Comitato regionale faunistico.

 

     Art. 17.

     1. E' approvato il bilancio di previsione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda per l'anno finanziario dal 1 gennaio al 31 dicembre 1994 annesso alla presente legge (allegato n. 1), a' termini dell'articolo 8 dello Statuto dell'Azienda stessa, tacente parte integrante della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, ed è stabilito nella somma di lire 10.550.000.000 il contributo da corrispondere all'Azienda medesima ai sensi dell'articolo 9, lettera f), del suo Statuto (Capp. 05036 e 05036/01.

 

   STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-

PASTORALE E DISPOSIZIONI RELATIVE

 

     Art. 18.

     1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agropastorale, per l'anno finanziario dal 1 gennaio al 31 dicembre 1994, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella G).

 

     Art. 19.

     1. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adotta su proposta dell'Assessore medesimo, di concerto con l'Assessore dell'agricoltura e riforma agropastorale, è autorizzato a disporre con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l'iscrizione al capitolo 06110 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con l'accertamento effettuato in conto del capitolo 36119 dello stato di previsione dell'entrata, delle somme previste dal secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 15 gennaio 1991. n. 4.

 

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO E

DISPOSIZIONI RELATIVE

 

     Art. 20.

     1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio per l'anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1994, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella H).

 

     Art. 21.

     1. Nello stanziamento di lire 8.740.000.000 di cui al capitolo 07011 e ricompresa la quota di lire 1.400.000.000, assegnata alla Regione in sostituzione della soppressa imposta di soggiorno, da attribuire alle aziende di soggiorno ed agli enti provinciali del turismo aventi titolo.

 

  STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI E DISPOSIZIONI

RELATIVE

 

     Art. 22.

     1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dei lavori pubblici per l'anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1994, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella I).

 

     Art. 23.

     1. Ai termini dell'articolo 18, settimo comma, della legge regionale 21 luglio 1976, n. 39, gli interessi attivi maturati e le economie realizzate al 31 dicembre 1993 sono portati in aumento del capitolo 08117 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici e rispettivamente dei capitoli 32407 e 36204 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno 1994.

     2. A tal fine l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore dei lavori pubblici, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, le conseguenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 24.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo d'entrata 36126, l'iscrizione al capitolo di spesa 08096 delle somme da versare alla Cassa depositi e prestiti, a seguito dei rimborsi dei contributi erogati per interventi di edilizia agevolata.

 

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

 

     Art. 25.

     1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dell'industria per l'anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1994, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella L).

 

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,

COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE.

 

     Art. 26.

     1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, per l'anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1994, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella M).

 

   STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI

    CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT E DISPOSIZIONI RELATIVE

 

     Art. 27.

     1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, per l'anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1994, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella N).

 

     Art. 28.

     1. Nel caso in cui l'Amministrazione regionale contragga, nel corso del 1994 in tutto o in parte, i mutui previsti dall'articolo 6 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 36, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, con l'iscrizione al capitolo 51005 dello stato di previsione ell'entrata e al capitolo 11124/04 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, di somme pari all'ammontare delle quote dei mutui medesimi delle quali i contratti relativi prevedono la somministrazione alla Regione entro il 31 dicembre 1994.

 

     Art. 29.

     1. Le spese di cui ai capitoli 11108 e 11131/01 possono essere ordinate mediante ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

 

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E

DELL'ASSISTENZA SOCIALE E DISPOSIZIONI RELATIVE

 

     Art. 30.

     1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, per l'anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1994, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla Presente legge (tabella O).

 

     Art. 31.

     1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, il trasferimento delle somme iscritte ai fondi da ripartire di cui ai capitoli 12113 e 12115, ai vari capitoli esistenti ed a quelli da istituire per l'applicazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     2. Con le stesse modalità indicate al precedente comma ed in relazione alle quantificazioni definitive che verranno accertate nel corso dell'applicazione dei criteri di riparto del fondo sanitario nazionale previsti dall'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è autorizzato il ripristino - mediante opportuna riduzione agli stanziamenti portati dai vari capitoli di spesa alimentati dalla quota regionale del Fondo sanitario nazionale - delle disponibilità occorrenti nei fondi da ripartire di cui ai precitati capitoli 12113 e 12115.

 

     Art. 32.

     1. Gli impegni degli stanziamenti dei sottoindicati capitoli sono subordinati all'accertamento delle corrispondenti entrate sui capitoli accanto agli stessi indicati:

 

 

Capitolo 12032/03      Capitolo 23507

Capitolo 12032

Capitolo 12104

Capitolo 12105

Capitolo 12113

Capitolo 12133

Capitolo 12134

Capitolo 12160         Capitolo 23501

Capitolo 12162/02

Capitolo 12193/01

Capitolo 12194

Capitolo 12196

Capitolo 12198

Capitolo 12203

Capitolo 12205

                       Capitolo 24122/parte

Capitolo 12001/03

                       Capitolo 23501/parte

Capitolo 12102         Capitolo 51008

 

 

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEI TRASPORTI

 

     Art. 33.

     1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dei trasporti, per l'anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1994, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella P).

 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

 

     Art. 34.

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1994.

 

DISPOSIZIONI DIVERSE

 

     Art. 35.

     1. E' autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione 1994 di una quota dell'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio finanziario 1993 per l'ammontare di lire 410.000.000.000.

     2. La quota di cui al precedente comma è destinata alla copertura delle seguenti spese:

     a) quanto a lire 94.000.000.000 [3] per spese relative ai residui perenti iscritte nei fondi di cui ai capitoli dell'allegata tabella 1, che costituisce parte integrante della presente legge;

     b) quanto a lire 36.472.000.000 [3] per spese iscritte nel bilancio per l'anno finanziario 1994 in corrispondenza del trasferimento allo stesso di autorizzazioni di spesa finanziate da assegnazioni dello Stato a destinazione vincolata già previste a carico degli esercizi precedenti a seguito del loro mancato impegno (capitoli elencati nell'allegata tabella 2);

     c) quanto a lire 279.528.000.000 [3] per la copertura di spese finanziate da fondi propri non specificatamente individuate.

 

     Art. 36.

     1. Le articolazioni dei capitoli di spesa effettuate, ai sensi del primo comma dell'articolo 17 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, nell'anno finanziario 1993 [4], per l'utilizzazione degli stanziamenti, in conto competenza e in conto residui, relativi agli interventi straordinari affidati alla realizzazione della Regione, ai sensi dei piani annuali di attuazione di cui alla legge 1º marzo 1986, n. 64, sulla base delle singole iniziative finanziate restano valide anche nell'anno finanziario 1994.

 

     Art. 37.

     1. Per gli effetti di cui all'articolo 24 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese occorrenti per restituire tributi indebitamente riscossi, o tasse ed imposte su prodotti che si esportano, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge e per integrare le dotazioni dei fondi speciali per la riassegnazione delle somme perenti agli effetti amministrativi, quelle iscritte nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge.

 

     Art. 38.

     1. Per gli effetti di cui all'articolo 25 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi, quelle iscritte nell'elenco n. 3 annesso alla presente legge.

 

     Art. 39.

     1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo, di concerto con gli Assessori rispettivamente interessati, è autorizzato a disporre con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'iscrizione ai competenti capitoli di spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei capitoli 32404, 32405 e 36203 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno 1994, degli importi corrispondenti o delle minori somme effettivamente occorrenti, agli interessi attivi maturati sui conti correnti di cui all'articolo 4, comma quinto, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, ed agli interessi attivi maturati sulle somme erogate agli enti locali con vincolo di destinazione specifica ed alle economie realizzate rispetto ai fondi messi a disposizione degli enti stessi, di cui all'articolo 9, comma terzo, della legge medesima, al 31 dicembre 1993.

     2. Per capitoli competenti, ai sensi del comma precedente, si intendono quelli corrispondenti, negli stati di previsione della spesa annessi alla presente legge, ai capitoli degli esercizi anteriori ai quali sono stati imputati i versamenti e le erogazioni di cui, rispettivamente, all'articolo 4, primo comma, e all'articolo 9, primo comma, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.

     3. Nel caso in cui gli enti gestori e gli enti locali interessati abbiano chiesto - a' termini rispettivamente dell'articolo 4, sesto comma, e dell'articolo 9, terzo comma, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1

- la riassegnazione degli importi, degli interessi e delle economie

occorrenti per il pagamento della revisione dei prezzi contrattuali, e

l'Amministrazione regionale disponga l'accoglimento di tali richieste prima

che siano avvenuti i rispettivi versamenti, alle riassegnazioni stesse può

farsi luogo - previa l'adozione di provvedimenti di variazione di bilancio

di cui al comma 1 e sulla base della dimostrazione dei correlativi

accertamenti d'entrata - mediante l'emissione di ordinativi diretti da

commutarsi in quietanze di entrata.

 

     Art. 40.

     1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l'istituzione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e l'iscrizione ad essi, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell'entrata, istituiti a' termini dell'articolo 2, in conformità alla specifica destinazione data ai fondi assegnati alla Regione dallo Stato o da altri enti, in applicazione di apposite norme; si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per le reiscrizioni di assegnazioni statali con vincolo di specifica destinazione di cui sia stata accertata l'economia di stanziamento nell'anno finanziario 1993 con contestuale minore accertamento della relativa entrata.

     2. Con lo stesso procedimento è autorizzata l'iscrizione dei fondi medesimi a capitoli già esistenti.

     3. Con la procedura di cui al comma 1 è autorizzata l'iscrizione delle quote dei mutui contratti dalla Regione ed i cui oneri di ammortamento siano assunti a carico del bilancio dello Stato.

 

     Art. 41.

     1. Con riferimento agli articoli 1 e 3, comma 3, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n. 67, relativi al ripiano delle maggiori occorrenze finanziarie delle Unità sanitarie locali per gli anni 1990 e 1991, l'Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre nell'anno 1994 uno o più mutui per l'importo complessivo di lire 150.925.000.000, con le modalità e a condizioni non superiori a quelle previste dalle norme dello Stato per le quote a proprio carico.

     2. L'onere relativo alla rata di ammortamento dei mutui di cui al comma 1 comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali valutato in lire 31.508.000.000 per l'anno 1994, in lire 30.073.000.000 dall'anno 1995 all'anno 2009, grava sui capitoli 03148, 03148/01 e 031148/02 del bilancio pluriennale per gli anni 1994/1996 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

 

     Art. 42.

     1. Ai fini dell'applicazione di norme di leggi statali che prevedono la restituzione di quote di assegnazioni non utilizzate, si provvede mediante l'iscrizione delle somme necessarie al capitolo 03063 su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio secondo la procedura di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 marzo 1976, n. 12.

 

     Art. 43.

     1. A' termini dell'articolo 5, terzo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1994-95-96 nel testo allegato alla presente legge.

 

     Art. 44.

     1. E' approvato il bilancio pluriennale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda per il triennio 1994-95-96 nel testo allegato alla presente legge (allegato n. 1).

 

     Art. 45.

     1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

     Tabelle:

     (Omissis).

 

 


[1] Comma così integrato dall'art. 1, lett. a) e b), della L.R. 9 giugno 1994, n. 28.

[1] Comma così integrato dall'art. 1, lett. a) e b), della L.R. 9 giugno 1994, n. 28.

[2] Titolo aggiunto dall'art. 2, comma 2, della L.R. 9 giugno 1994, n. 28.

[3] Importi così modificati dall'art. 6, comma 1, della L.R. 9 giugno 1994, n. 28.

[3] Importi così modificati dall'art. 6, comma 1, della L.R. 9 giugno 1994, n. 28.

[3] Importi così modificati dall'art. 6, comma 1, della L.R. 9 giugno 1994, n. 28.

[4] Comma così modificato dall'art. 5, della L.R. 9 giugno 1994, n. 28.