§ 57.7.384 - D.P.R. 31 maggio 1974, n. 418.
Corresponsione di un compenso per lavoro straordinario al personale ispettivo e direttivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:31/05/1974
Numero:418


Sommario
Art. 1.      Per corrispondere alle effettive esigenze connesse al crescente sviluppo, della scuola, in relazione anche all'impegno per la partecipazione agli organi collegiali, all'organizzazione di [...]
Art. 2.      L'autorizzazione all'effettuazione di lavoro straordinario è disposta, previo accertamento delle obiettive necessità, dal provveditore agli studi:
Art. 3.      Fino a quando non saranno istituiti i circoli didattici di scuola materna, ai direttori delle scuole elementari, nel cui circolo funzionino scuole materne statali, è corrisposto, in aggiunta a [...]
Art. 4.      Il presente decreto non si applica al personale ispettivo e direttivo in servizio nelle scuole ed istituzioni scolastiche italiane all'estero.
Art. 5.      All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 2.006 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione [...]
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre successivo alla data della sua pubblicazione o, qualora fra la data della pubblicazione e il 1° ottobre intercorra un periodo di tempo inferiore [...]


§ 57.7.384 - D.P.R. 31 maggio 1974, n. 418.

Corresponsione di un compenso per lavoro straordinario al personale ispettivo e direttivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.

(G.U. 13 settembre 1974, n. 239, S.O.)

 

     Art. 1.

     Per corrispondere alle effettive esigenze connesse al crescente sviluppo, della scuola, in relazione anche all'impegno per la partecipazione agli organi collegiali, all'organizzazione di attività collaterali a quelle delle scuole od istituzioni educative ed alla organizzazione dei rapporti con le famiglie degli alunni, il personale direttivo, compreso quello incaricato, delle scuole materne ed elementari e degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, degli istituti e scuole speciali statali può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in eccedenza al normale orario di servizio, anche in deroga alle norme vigenti, secondo i criteri e le modalità indicati nel successivo art. 2.

 

          Art. 2.

     L'autorizzazione all'effettuazione di lavoro straordinario è disposta, previo accertamento delle obiettive necessità, dal provveditore agli studi:

     a) fino a 20 ore mensili per il personale direttivo di istituti e scuole con un numero di classi non superiore a 10, nonché per il personale direttivo di istituzioni educative la cui popolazione non supera i 250 allievi;

     b) fino a 25 ore mensili per il personale direttivo di istituti e scuole con un numero di classi superiore a 10, nonché per il personale direttivo di istituzioni educative la cui popolazione è superiore ai 250 allievi;

     c) fino a 30 ore mensili per il personale direttivo di istituti e scuole con un numero di classi superiore a 20, nonché per il personale direttivo di istituzioni educative la cui popolazione è superiore ai 500 allievi.

     I limiti di orario di cui sopra possono essere aumentati di 2 ore:

     per ogni classe di doposcuola o a funzionamento serale;

     per ogni corso integrativo, sperimentale, di perfezionamento o post-diploma;

     per l'attività di educazione popolare o permanente;

     per altre attività comprese nei programmi compilati in attuazione della lettera d) dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo all'istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.

     Nelle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano attività per la realizzazione della scuola a tempo pieno, officine, laboratori o reparti di lavorazione, convitti annessi o aziende, nonché nelle istituzioni educative presso le quali funzionano scuole statali, i limiti precedenti possono essere ulteriormente aumentati di 20 ore mensili.

     La misura oraria del compenso per le suddette prestazioni straordinarie è stabilita secondo i criteri previsti dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni.

     Il compenso stesso è corrisposto solo per prestazioni debitamente autorizzate ed effettivamente rese.

     Le ore retribuibili di lavoro straordinario per ciascun dipendente non possono superare, comunque, le 60 ore mensili e la relativa spesa complessiva non potrà superare la somma pari al corrispettivo di 35 ore mensili per ciascuna unità di personale.

     Per gli ispettori tecnici il limite massimo delle ore retribuibili è stabilito in 30 ore mensili.

     Il personale direttivo ed ispettivo che, in base a norme di legge, presti servizio presso uffici dell'amministrazione scolastica o di altre amministrazioni statali, o presso enti pubblici, può essere autorizzato ad effettuare prestazioni per lavoro straordinario entro i limiti stabiliti per il personale dei predetti uffici e la relativa spesa è a carico dell'amministrazione che l'utilizza.

     La corresponsione del compenso per lavoro straordinario debitamente autorizzato è subordinata al rilascio da parte dei singoli interessati di una dichiarazione nella quale si attesta sotto la propria responsabilità l'effettiva prestazione del lavoro stesso.

 

          Art. 3.

     Fino a quando non saranno istituiti i circoli didattici di scuola materna, ai direttori delle scuole elementari, nel cui circolo funzionino scuole materne statali, è corrisposto, in aggiunta a quanto previsto dal precedente art. 2, un compenso per lavoro straordinario nel limite di ulteriori 10 ore mensili.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto non si applica al personale ispettivo e direttivo in servizio nelle scuole ed istituzioni scolastiche italiane all'estero.

 

          Art. 5.

     All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 2.006 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre successivo alla data della sua pubblicazione o, qualora fra la data della pubblicazione e il 1° ottobre intercorra un periodo di tempo inferiore a due mesi, il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.