§ 2.2.70 - L.R. 31 gennaio 2002, n. 4.
Interventi a favore di forme collettive di garanzia fidi nel settore agricolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.2 agricoltura - sostegno e sviluppo
Data:31/01/2002
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Requisiti dei consorzi fidi.
Art. 3.  Ammontare dei contributi e rispetto della normativa comunitaria.
Art. 4.  Competenze della Giunta regionale.
Art. 5.  Scioglimento o liquidazione.
Art. 6.  Sanzioni.
Art. 7.  Relazioni informative.
Art. 8.  Attuazione degli aiuti.
Art. 9.  Copertura finanziaria.
Art. 10.  Entrata in vigore.


§ 2.2.70 - L.R. 31 gennaio 2002, n. 4.

Interventi a favore di forme collettive di garanzia fidi nel settore agricolo.

(B.U. 8 febbraio 2002, n. 4).

 

Art. 1. Finalità.

     l. La Regione Sardegna, per favorire l’accesso al credito da parte delle imprese agricole, concorre allo sviluppo di organismi collettivi di garanzia, in seguito denominati consorzi fidi.

     2. A tal fine l’Amministrazione regionale concede ai consorzi fidi:

     a) contributi per la formazione e l’integrazione del fondo rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione, alle imprese socie, di garanzie per l’accesso al credito;

     b) contributi per l’attività di assistenza e consulenza tecnico finanziaria alle imprese agricole; l’attività di consulenza è prestata anche alle imprese non associate.

 

     Art. 2. Requisiti dei consorzi fidi.

     1. I consorzi fidi per beneficiare dei contributi della presente legge devono:

     a) essere costituiti sotto forma di cooperativa o di consorzi tra imprese, anche di secondo grado;

     b) essere costituiti da imprese agricole;

     c) avere operatività regionale o almeno provinciale;

     d) avere sede operativa nel territorio della Regione;

     e) avere fine di mutualità tra gli aderenti;

     f) concedere garanzie ed agevolazioni con valutazioni di merito indipendenti ed egualitarie.

     2. Ai consorzi fidi possono aderire, in qualità di sostenitori, anche enti pubblici e privati.

 

     Art. 3. Ammontare dei contributi e rispetto della normativa comunitaria.

     1. I contributi di cui alla lettera a) comma 2 dell’articolo 1 sono concessi, rispetto della normativa comunitaria:

     a) proporzionalmente al valore del fondo rischi e del patrimonio di garanzia già costituiti;

     b) in misura adeguata all’ammontare (finanziamenti garantiti ed effettivamente erogati o in fase di erogazione e per i quali i consorzi fidi abbiano deliberato la concessione di garanzia.

     2. L’ammontare dei contributi di cui comma 1 non può essere superiore all’a montare dei finanziamenti per i quali consorzi fidi hanno rilasciato garanzia.

     3. La garanzia prestata con l’utilizzo del contributo regionale:

     a) deve rispettare le condizioni contenute nella Comunicazione della Commissione Europea sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE a aiuti di Stato concessi sotto forma garanzie;

     b) è cumulata con altri eventuali aiuti garantire il rispetto dei massimali aiuto previsti per il settore agricolo dalla normativa comunitaria;

     c) è concessa esclusivamente per operazioni conformi a quanto previsto dalla normativa comunitaria.

     4. I contributi di cui alla lettera b) comma 2 dell’articolo 1 sono concessi nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

 

     Art. 4. Competenze della Giunta regionale.

     l. La Giunta regionale con propria deliberazione determina:

     a) la misura dei contributi;

     b) i criteri di ammissione delle domande e le modalità di erogazione dei contributi;

     c) le priorità nella erogazione dei contributi;

     d) i criteri cui devono attenersi, nel rispetto dei principi contenuti nella Legge 7 agosto 1990, n. 241, i consorzi fidi nella erogazione delle garanzie e nell’attività di consulenza;

     e) gli obblighi dei consorzi fidi nei confronti dell’Amministrazione regionale;

     f) le modalità di controllo da parte dell’Amministrazione regionale sull’utilizzo dei contributi regionali.

 

     Art. 5. Scioglimento o liquidazione.

     l. In caso di scioglimento o liquidazione del consorzio fidi il rappresentante legale comunica, immediatamente e comunque entro quindici giorni, all’Amministrazione regionale i motivi e le cause dei provvedimenti ed entro centoventi giorni restituisce i contributi regionali non utilizzati.

 

     Art. 6. Sanzioni.

     l. La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dalle disposizioni di attuazione comporta:

     a) la revoca e il recupero dei contributi concessi e non utilizzati;

     b) la revoca e il recupero dei contributi utilizzati in contrasto con tali obblighi;

     c) l’esclusione dall’accesso ai contributi per un periodo da uno a cinque anni.

 

     Art. 7. Relazioni informative.

     1. I consorzi fidi comunicano all’Amministrazione regionale, con periodicità annuale, eventuali variazioni statutarie, organizzative, amministrative e logistiche.

     2. I consorzi fidi comunicano all’Amministrazione regionale, con periodicità annuale, le modalità di utilizzo dei contributi regionali.

 

     Art. 8. Attuazione degli aiuti.

     l. Gli aiuti istituiti dalla presente legge sono attuati dall’Amministrazione regionale solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione Europea o solo dopo decorso il termine previsto per l’esame degli aiuti da parte della Commissione stessa.

 

     Art. 9. Copertura finanziaria.

     l. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono valutati in euro 516.456 annui e fanno carico alla UPB S06.025 (Potenziamento dell’impresa agricola - Opere di miglioramento fondiario e di trasformazione aziendale) del bilancio della Regione per gli anni 2002, 2003 e 2004 ed a quella corrispondente dei bilanci per gli anni successivi; alla relativa spesa si fa fronte:

     a) quanto all’anno 2002 con il prelevamento, ai sensi dell’articolo 30, comma 6, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, dalla voce 4 della tabella B allegata alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6;

     b) quanto agli anni 2003 e 2004 con le risorse del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2002-2004.

 

     Art. 10. Entrata in vigore.

     l. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.