Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 enti locali, enti regionali |
Data: | 11/01/2019 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Municipalità della Nurra |
Art. 2. Rimborso mensile forfettario |
Art. 3. Disposizioni finanziarie |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 1.4.118 - L.R. 11 gennaio 2019, n. 3.
Istituzione della Municipalità della Nurra. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 10 del 2011 e alla legge regionale n. 2 del 2016.
(B.U. 17 gennaio 2019, n. 4)
Art. 1. Municipalità della Nurra
1. Nel Comune di Sassari, dal primo rinnovo del Consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Municipalità della Nurra rappresentativa delle frazioni di Tottubella, La Pedraia, La Corte, Campanedda, Palmadula, Biancareddu, Canaglia, Baratz, Argentiera.
2. Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al comma 1 dell'articolo 2 della
Art. 2. Rimborso mensile forfettario
1. Dal primo rinnovo del Consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ai presidenti delle municipalità di cui all'articolo 2 della
2. Il rimborso mensile di cui al comma 1 grava sulle quote del fondo unico di cui all'articolo 10 della
Art. 3. Disposizioni finanziarie
1. L'applicazione della presente legge non determina nuovi oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).